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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2025

Cassazione n. 40043/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 223, comma 1, con riferimento all'art. 216, comma 1, nn. 1) e 2), e comma 2, 223, comma 2, n.1), 219, comma 2, nn. 1) e 2), R.D. 267/1942; Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione fondato su una caotica esposizione delle doglianze, dal tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura e che esuli dal percorso di una ragionata censura della motivazione del provvedimento impugnato. (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, Hussien, Rv. 259063 - 01); Considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla sopravvenuta estinzione dei reati per intervenuta prescrizione - è manifestamente infondato in quanto la data in cui risulta decorso l'indicato termine prescrizionale risulta così determinata: - il termine massimo di prescrizione della fattispecie in contestazione è pari ad anni dodici e mesi sei da farsi decorrere dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento, collocato, come risulta dal capo di imputazione, in data 25 gennaio - 2012; - ad esso devono essere sommate due sospensioni dei termini di prescrizione (pari a giorni 276) intervenute dal 9 aprile 2021 all'8 marzo 2022 (per un totale di giorni 60 per legittimo impedimento dell'imputato) e dall'Il luglio 2024 al 12 febbraio 2025 (per un totale di giorni 216 per astensione dei difensori); pertanto, il termine massimo di prescrizione è decorso in data 28 aprile 2025, successivamente alla sentenza di secondo grado.

Va inoltre precisato che la inammissibilità del ricorso - qui dichiarata - impone di ritenere non rilevante a fini di prescrizione il decorso del tempo successivo alla emissione della decisione impugnata, in conformità agli orientamenti emersi nella presente sede di legittimità tesi a riconoscere anche la manifesta infondatezza dei motivi come causa originaria di inammissibilità, tale da impedire la valida instaurazione della ulteriore fase di impugnazione ( Sez.

U. 30.6.1999, Sez.

U 22.11.2000, nonché da ultimo Sez.

U. n. 23428 del 22.3.2005 sul tema della inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi).Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 223, comma 1, con riferimento all'art. 216, comma 1, nn. 1) e 2), e comma 2, 223, comma 2, n.1), 219, comma 2, nn. 1) e 2), R.D. 267/1942; Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione fondato su una caotica esposizione delle doglianze, dal tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura e che esuli dal percorso di una ragionata censura della motivazione del provvedimento impugnato. (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, Hussien, Rv. 259063 - 01); Considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla sopravvenuta estinzione dei reati per intervenuta prescrizione - è manifestamente infondato in quanto la data in cui risulta decorso l'indicato termine prescrizionale risulta così determinata: - il termine massimo di prescrizione della fattispecie in contestazione è pari ad anni dodici e mesi sei da farsi decorrere dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento, collocato, come risulta dal capo di imputazione, in data 25 gennaio - 2012; - ad esso devono essere sommate due sospensioni dei termini di prescrizione (pari a giorni 276) intervenute dal 9 aprile 2021 all'8 marzo 2022 (per un totale di giorni 60 per legittimo impedimento dell'imputato) e dall'Il luglio 2024 al 12 febbraio 2025 (per un totale di giorni 216 per astensione dei difensori); pertanto, il termine massimo di prescrizione è decorso in data 28 aprile 2025, successivamente alla sentenza di secondo grado. Va inoltre precisato che la inammissibilità del ricorso - qui dichiarata - impone di ritenere non rilevante a fini di prescrizione il decorso del tempo successivo alla emissione della decisione impugnata, in conformità agli orientamenti emersi nella presente sede di legittimità tesi a riconoscere anche la manifesta infondatezza dei motivi come causa originaria di inammissibilità, tale da impedire la valida instaurazione della ulteriore fase di impugnazione ( Sez. U. 30.6.1999, Sez. U 22.11.2000, nonché da ultimo Sez. U. n. 23428 del 22.3.2005 sul tema della inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi).Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle amm
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