CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 febbraio 2025
Cassazione n. 11595/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20187/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difes o dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) , elettivamente domiciliat o in Roma, vialeMonza n.270 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - RISCOSSIONE , in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –controricorrente – Oggetto:notifica cartella di pagamento avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del l a Lombardian. 2455 / 3 /2 2 , depositata il 1 0 giugno 202 2 e non notifi- cata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 4 febbraio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale dell a Lom- bardia n. 2455 / 3 /2 2 , depositata il 10 giugno 202 2 , veniva accolto l’appelloproposto da ll’Agenzia delle Entrate - Riscossione avverso la sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Milano n. 2806/2/2017la quale aveva accolto i l ricors o introduttiv o propost o daCarlo [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il preavviso di fermo, ritenuto illegittimo per omessa notifica della sottostante cartella di paga- mento. 2.Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso introduttivo ritenuta l’inammissibilità della documentazione attestante la dimostrazione della notifica suddetta, in quanto tardivamente prodotta in giudizio dall’agentedella riscossione. 3.Il giudice d’appello poneva a base della decisione la prova della notificadella cartella di pagamento , considerata idoneamente pro- dottain giudizio dall’agente della riscossione e ritualmente perfezio- natasi. 4. Il contribuente ricorre per cassazione con ricorso affidato a d un unicomotivo, cui replica l’agente della riscossione con controricorso. Considerato che: 1. Con un unicomotivo di ricorso viene dedotta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione degli art t. 2 6 , d.P.R. 602/197 3 , 60 , d.P.R. n.600/1973 , 8, l. n.890/1982, 140 cod. proc. civ. da parte del giudice di appello per aver la sentenza errato nel ritenere correttamente e validamente notificata la cartella di pagamento sottesa al preavviso di fermo.2. Preliminarmente, va dato atto dell’eccezionepreliminare di inam- missibilità del motivo di ricorso per violazione del principio di auto- sufficienza, formulata a pag.3 delcontroricorso per il fatto che il mo- tivo non conterrebbe «la benché minima censura alla sentenza né alcuna indicazione in merito ai presupposti di fatto e di diritto che dovrebbero consentire al giudice di legittimità la cognizione della controversia», scrutinabile unitamente alla censura. 3. Il motivo non può trovare ingresso. 3.1. Va premesso che nessun dubbio sussiste sull’utilizzabilità della documentazione relativa alla prova della notifica prodotta in giudizio dall’agente della riscossione, dal momento che, in tema di conten- ziosotributario, la produzione di nuovi documenti in appello , è con- sentita ex art.58 del d.lgs. n. 546 del 1992, entro venti giorni liberi antecedenti l'udienza. Anche l’eventuale inosservanza di detto ter- mine è sanata ove il documento sia stato già depositato, benché ir- ritualmente, nel giudizio di primo grado, poiché nel processo tribu- tarioi fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fasci- colo d'ufficio sino al passaggio in giudicato della sentenza, senza che le parti abbiano la possibilità di ritirarli, con la conseguenza che ladocumentazione ivi prodotta è acquisita automaticamente e "ri- tualmente" nel giudizio di impugnazione (Cass. n. Sez. 5 , ordi- nanzan. 5429 del 07/03/2018 ) . Non è in alcun modo contestato il rispetto di tale termine nel caso di specie. 3.2. Sulla base di tale documentazione il giudice ha accertato che la validitàdella notificazione della cartella di pagamento effettuata se- condo l’iter previsto dall’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 per la notifica a destinatario momentaneamente irreperibile. La motivazione della CTR è la seguente: «Ed invero risulta rispettato l'iter previsto dalla legge per la notifica a destinatari momentaneamente irreperibili in quanto, agli infruttuosi tentativi di notifica presso la residenza del contribuente come descritto dall'Ufficiale postale, l'atto è stato de- positato presso la [OSCURATO:PERSONA] di Cormano ed è stata inviata al Sig. [OSCURATO:PERSONA] la lettera raccomandata informativa, restituita al mit- tente in data 07.06.2016 per compiuta giacenza» (cfr. pag. 3 della sentenza). 3.3. Tanto premesso, in tema di ricorso per cassazione l'adempi- mento dei requisiti di contenuto-forma previsti dall'art. 366 cod. proc.civ. non è fine a sé stesso, ma è strumentale al dispiegamento della funzione che è propria di detti requisiti. Il ricorrente lamenta che «dagli allegati prodotti da parte appellante manca la prova dell’avvenuta ricezione della raccomandata informativa da parte del destinatario. L'avviso di ricevimento della raccomandata informativa n.68931209119-8 (pagg. 7 e 8, allegato n. 6)è privo di qualsivoglia sottoscrizione del Sig. [OSCURATO:PERSONA] o di un qualsiasi soggetto rinvenuto presso l'abitazione, tanto che il plico è stato restituito al mittente per compiuta giacenza, sicché può dirsi che l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario non è avvenuta e che lo stesso procedimento di notificazione non si è correttamente perfezionato» (cfr. pag. 8 del ricorso). Il profilo della critica alla specificità è superabile, perché è vero che in ricorso non viene riprodotta la notifica, al fine di consentire alla Corte di valutare la rilevanza della questione, ma, ove sia dedotto il vizio di una relata dinotifica, la trascrizione integrale della medesima si rende necessaria qualora come nel caso di specie sia strettamente funzionale alla comprensione del motivo (Cass. n.1150/2019), a pena di inammissibilità della censura (Cass. 5185/2017). Nel caso in esame in calce al ricorso, all’allegato 6 sono indicati i «documenti notifica cartella di pagamento», benché il ricorso non ne evidenzia pienamente la rilevanza ai fini della decisione della censura. 3.4. In ogni caso, in disparte dal profilo di specificità, la doglianza è infondata. Innanzitutto, è coerente con il fattoche [OSCURATO:PERSONA] non sia stato trovato dall’ufficiale postale al momento della consegna della racco- mandata informativa, il fatto che l’avviso di ricevimento di questa per compiuta giacenza non contengala sua sottoscrizione per rice- zione Inoltre, in merito al perfezionamento per compiuta giacenza della notificazione dell’atto impositivo a mezzo del servizio postale, la con- solidata giurisprudenza di legittimità(cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 2022, n. 8895)ha affermato che in tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall'avviso di ricevimento pro- dotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia cor- rettamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto de- posito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza.In tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinata- rio che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuova- mente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 cod. c iv . (Cfr. anche Cass. ordinanza n. 6853/2024; Cass. SS.UU. sentenza n. 10012/2021). In ordine all’onere di provare il perfezionamento del procedimento notificatorio, la giurisprudenza ha poi ribadito che ai fini della notifi- cazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art.140 c od . p roc . c iv ., che prevede la necessità che venga pro- dotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento no- tificatorio, l'avviso di ricevimento (o dicompiuta giacenza) della rac- comandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto danotificare presso la casa comunale.L’avviso, sia esso sottoscritto dal destina- tario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione dinotifica ai sensi dell'art. 140 c od . proc. c iv ., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (così Cass. Ordinanzan. 25351/2020). 3.5. Orbene, è incontroverso in fatto che la notificazione della car- tella di pagamento, considerata la temporanea assenza del ricor- rente e l’assenza delle altre persone abilitate alla ricezione, è stata effettuata dal messo notificatore ai sensi dell’articolo 140 cod. proc. civ.Ne d à atto la sentenza impugnata e non è fatto contestato dal ricorrente,il quale afferma al proposito che «L’avviso di ricevimento della raccomandata informativa n. 68931209119-8 è privo di qualsi- voglia sottoscrizione del Sig. [OSCURATO:PERSONA] o di un qualsiasi soggetto rin- venuto presso l’abitazione, tanto che il plico è stato restituito al mit- tente per compiuta giacenza»(cfr. pag. 8 del ricorso). E’ intervenuto ildeposito dell’atto impositivo presso la casa comunale e l’ invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento, senza che l’odierno ricorrente ne abbia poi curato il ritiro e che è stata versata agli atti del presente giudizio. La notificazione si è, quindi, perfezionata per avvenuta giacenza dell’atto presso la casa comu- nale, producendosi gli stessi effetti previsti nel caso di ricezione dell’atto da parte del destinatario. 4. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e l e spese di lite, liquidatecome da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M LaCorte: rigettail ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite,liquidate in e uro 2.400 per compensi, oltre spese prenotate a debito . Sidà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma1-quater, sussistono i presupp