CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2025
Cassazione n. 18237/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di TIVOLIdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla dosimetria della pena e in relazione all'art. 27, terzo comma, Cost. e all'art. 132 cod. pen.; Considerato che il motivo, peraltro, aspecifico è stato dedotto in relazione ad una sentenza di applicazione pena emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e, dunque, esula da quelli che possono essere proposti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025.