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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2024

Cassazione n. 17780/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; svolta relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Francesco ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Cassino di condanna per il reato di cui all'art. 116, codice strada, con la recidiva nel biennio (accertamento violazione amministrativa con provvedimento notificato il 13/1/2020), in Cassino, il 26/3/2020; ritenuto che il ricorrente, con riguardo alla sussistenza della recidiva nel biennio, ha sostanzialmente riproposto il motivo di gravame, senza un effettivo confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici del merito già operato una valutazione della circostanza, affermando che le prove avevano confermato che il precedente provvedimento amministrativo accertativo della medesima violazione non era stato impugnato, acquisendo pertanto definitività (sul punto, sez. 4, n. 27504 del 26/4/2017, P., Rv. 270707-01; n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, Okere, Rv. 272209-01; n. 27398 del 6/4/2018, Dedominici, Rv. 273405-01); che, parimenti, del tutto reiterative sono le censure inerenti al diniego dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis, cod. pen., avendo ì giudici territoriali debitamente giustificato il ritenuto bisogno di pena, alla stregua dei parametri legali, dando rilievo alla inclinazione al delitto, richiamando i numerosissimi e gravi precedenti penali e l'applicazione della misura della sorveglianza speciale, peraltro violata negli obblighi stabiliti; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; svolta relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Francesco ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Cassino di condanna per il reato di cui all'art. 116, codice strada, con la recidiva nel biennio (accertamento violazione amministrativa con provvedimento notificato il 13/1/2020), in Cassino, il 26/3/2020; ritenuto che il ricorrente, con riguardo alla sussistenza della recidiva nel biennio, ha sostanzialmente riproposto il motivo di gravame, senza un effettivo confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici del merito già operato una valutazione della circostanza, affermando che le prove avevano confermato che il precedente provvedimento amministrativo accertativo della medesima violazione non era stato impugnato, acquisendo pertanto definitività (sul punto, sez. 4, n. 27504 del 26/4/2017, P., Rv. 270707-01; n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, Okere, Rv. 272209-01; n. 27398 del 6/4/2018, Dedominici, Rv. 273405-01); che, parimenti, del tutto reiterative sono le censure inerenti al diniego dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis, cod. pen., avendo ì giudici territoriali debitamente giustificato il ritenuto bisogno di pena, alla stregua dei parametri legali, dando rilievo alla inclinazione al delitto, richiamando i numerosissimi e gravi precedenti penali e l'applicazione della misura della sorveglianza speciale, peraltro violata negli obblighi stabiliti; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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