CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 gennaio 2025
Cassazione n. 24888/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
io immediato del 10/01/2025 1.2. Il 10/01/2025, il Giudice per le indagini preliminari, preso atto della presentazione – seppur in via subordinata - dell’atto di opposizione, ha emesso decreto di giudizio immediato nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. 1.3. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice monocratico del Tribunale di Bergamo ha ritenuto che competente a decidere sulla richiesta di sostituzione - con il lavoro di pubblica utilità - della pena pecuniaria inflitta mediante decreto penale, fosse il Giudice per le indagini preliminari; ciò indipendentemente dalla coeva formulazione, ad opera dell’imputato, di opposizione a decreto penale di condanna. Tanto rilevato, il Giudice monocratico ha sollevato conflitto negativo di competenza, quanto all’istanza formulata dall’imputato, avente a oggetto la sopra detta sostituzione della pena pecuniaria. 1.4. In data 09 aprile 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo ha presentato osservazioni in ordine al conflitto, sostenendo che la presentazione dell’atto di opposizione a decreto penale di condanna – pur se avvenuta in via subordinata – non gli consentisse di pronunciarsi, in ordine alla principale istanza di sostituzione della pena, ma imponesse l’emissione del decreto di giudizio immediato. 2. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], nella veste di difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari e, consequenzialmente, ha domandato l’annullamento senza rinvio del decreto di giudizio immediato da questi emesso il 27/01/2025. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari e, per l’effetto, ha domandato l’annullamento senza rinvio del decreto di giudizio immediato, da questi emesso il 27/01/2025. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, a fronte dell’istanza in tal senso presentata dall’imputato, si è limitato a disporre l’emissione del decreto di citazione a giudizio, in accoglimento della richiesta subordinata (cfr. decreto del 10/01/2025 in calce all’istanza). Tale provvedimento è stato interpretato dal Giudice remittente come “implicita statuizione negativa circa la competenza a decidere sull’istanza di sostituzione della pena detentiva con lavori di pubblica utilità” e tale interpretazione va reputata corretta, non potendo detto provvedimento essere inteso - in assenza della benché minima motivazione sul punto - alla stregua di un rigetto implicito dell’istanza. Il conflitto sollevato, quindi, deve ritenersi ammissibile e dev'essere risolto affermandosi la competenza del Giudice per le indagini preliminari a provvedere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità, in rito, del proposto conflitto negativo di competenza. Sul punto specifico, si deve osservare come il Giudice per le indagini preliminari, in realtà, non abbia espressamente declinato la propria competenza, limitandosi invece a emettere il decreto di giudizio immediato, in presenza di opposizione a decreto penale di condanna; tale decisione è stata interpretata dal Tribunale quale “implicita statuizione negativa circa la competenza a decidere sull’istanza di sostituzione della pena detentiva con lavori di pubblica utilità”. Trattasi di un procedimento deduttivo corretto, in quanto è ben possibile che un Giudice declini la competenza in modo non esplicito; la declinatoria di competenza, infatti, può evincersi anche dal tenore complessivo del provvedimento adottato dal primo giudice, laddove sia in esso inequivocabilmente sussunta una implicita statuizione negativa (questo Collegio, pertanto, intende dare continuità al principio di diritto fissato da Sez. 1, n. 26373 del 24/01/2017, Confl. comp. in proc. Orbulescu, Rv. 270116 – 01). L'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto manifestato da due giudici a conoscere dello stesso procedimento, poi, appare insuperabile senza l'intervento di questa Corte. Tanto premesso, deve dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo. 2. Secondo quanto già sintetizzato in parte espositiva, è stato emesso nei confronti dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] un decreto penale di condanna, con l’imputazione di cui all’art. 186 cod. strada; a fronte di questo, l’interessato ha proposto opposizione, contestualmente domandando la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari – a fronte di tale tipologia di opposizione - non ha deciso in ordine alla richiesta di sostituzione di cui sopra, nel senso che non ha espressamente disatteso l’istanza, ma ha emesso direttamente il decreto di giudizio immediato; il Tribunale in composizione monocratica, dunque, ha sollevato il conflitto negativo ora in esame. 2.1. La norma alla quale fare riferimento, allora, è l'art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., come inserito dall’art. 28 comma 1 lett. a) n. 3 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e recentemente novellato dall’art. 2 comma 1 lett. s) d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31. Trattasi di dettato normativo di univoca significazione, in base al quale, per quanto ora di interesse: - l’istanza di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità può anche non essere corredata da opposizione (il che dimostra, allora, come opposizione vi possa pacificamente essere); - chiamato a intervenire in ordine a tale istanza di sostituzione è “il giudice che ha emesso il decreto di condanna” (sarebbe a dire, senza possibilità di equivoco, il Giudice per le indagini preliminari), il quale può disporre l’invocata sostituzione della pena inflitta con lavoro di pubblica utilità (e quindi, può anche disattendere la richiesta); - nel caso in cui la richiesta di sostituzione venga disattesa per insussistenza dei relativi presupposti, lo stesso Giudice per le indagini preliminari si trova dinanzi a due strade tra loro alternative: a) emettere il decreto di giudizio immediato, laddove – congiuntamente o successivamente alla richiesta di sostituzione de qua – sia stata proposta anche tempestiva opposizione al decreto penale di condanna; b) dichiarare esecutivo il decreto penale stesso, in mancanza di opposizione. 2.2. Quanto alla disciplina applicabile ratione temporis, è sufficiente richiamare il principio di diritto fissato da Sez. 4, n. 43729 del 08/10/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287127 – 01, a mente della quale: ‹‹In tema di procedimento per decreto, l'atto cui fare riferimento per l'individuazione della disciplina applicabile al sub-procedimento di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità, a seguito dell'introduzione dell'art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 28, comma 1, lett. a), n. 3), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e della successiva modifica operata dall'art. 2, comma 1, lett. s), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, è costituito dal deposito dell'istanza di sostituzione, in ragione del principio "tempus regit actum"››. Nel caso di specie, il deposito dell’istanza di sostituzione si colloca al 13/09/2024, essendo dunque ampiamente successiva all’entrata in vigore della succitata normativa, alla quale occorre allora attenersi integralmente. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, al quale vanno trasmessi gli atti. P.Q.M Decidendo sul conflitto, dichiara l