CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06692/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 marzo 2024 la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della prima decisione che aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di minaccia, provvedendo a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha escluso la contestata recidiva, rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio, confermando le statuizioni civili. 2. Avverso la pronuncia di appello è stato presentato ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale è stata prospettata la violazione della legge penale in relazione alla mancata declaratoria della prescrizione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., che avrebbe dovuto essere rilevata a seguito dell'esclusione della recidiva, perché maturata anteriormente alla pronuncia di appello, in ossequio a quanto chiarito dalle Sezioni Unite. 3. Premesso che, nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello, è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022 - dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 - 01), è dirimente osservare che, in effetti, tenuto conto dell'esclusione della contestata recidiva, il 27 novembre 2021 è spirato il termine di prescrizione del reato (commesso il 10 ottobre 2013), pari a sette anni e sei mesi (tenendo conto dell'interruzione e di un periodo di sospensione pari a giorni 231: cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.). Deve, perciò, disporsi l'annullamento senza rinvio agli effetti penali del provvedimento impugnato. 4. Non deve disporsi la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] poiché: - dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione, con la quale è stata prospettata la prescrizione del reato dopo la decisione di primo grado, non avrebbe potuto derivarle alcun pregiudizio e, dunque, non aveva interesse a formulare proprie conclusioni, con la conseguenza che non ha titolo alla rifusione delle spese processuali (cfr. Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, L. Rv. 279514 - 01; Sez. 6, n. 8326 del 04/02/2015, Murgia, Rv. 262626 - 01; cfr. già Sez. 2, n. 8230 del 18/04/1996, Sicco, Rv. 205616 - 01); - e in ogni caso essa non ha in alcun modo argomentato sul motivo di impugnazione proposto, essendosi limitata a chiedere il rigetto del ricorso e la conferma delle statuizioni civili nonché la rifusione delle spese (cfr. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 - dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01, in motivazione). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Nulla per le spese di parte civile.