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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09347/2024

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- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23387-2017proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresen tata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]giusta procura speciale allegata a l ricorso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso la sentenz a n. 91/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdell’UMBRIA, depositat a l’1 / 3 /201 7 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/3/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'ORFANO; [OSCURATO:PERSONA] UnicreditS.p.A. (di seguito la Società) propon e ricorso, affidato ad unicomotiv o, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe , con cui la Commissione tributaria regionale dell’Umbria, in sede di rinvio da Cass. n. 7248/2016,aveva accolto l'appello erariale avverso la sentenza n.147/2010 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia in accoglimentodel ricorso proposto avverso atto di diniego di rimborso dell'imposta sostitutiva di cui agli artt. 15 e seguenti del d.P.R. n. 601/73 per euro 689.754,18 come dichiarato nella denuncia del 30 settembre 2005, avendo l'Ufficio negatoil rimborso rilevando la tardività dell'istanza, essendo decorso il termine previsto dall'articolo 77 d.P.R. n. 131/1986, richiamato dall'art. 20 d.P.R. n. 601/1973 dal giorno del pagamento, effettuato dalla incorporata Banca dell'[OSCURATO:SOCIETA]. con modello F23 in data 2 novembre 2004, per il che la richiesta andava presentata entro il 2 novembre 2007, mentre [OSCURATO:SOCIETA]. aveva presenta to ricorso sostenendo che doveva applicarsi alla fattispecie l'ordinario termine di prescrizione decennale del diritto al rimborso ed, in subordine, sostenendo che il termine triennale decorreva dalla data della denuncia e non da quella del pagamento; l’Agenzia delle entrateresiste con controricorso; laricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva; [OSCURATO:PERSONA] 1.1.con unico mezzo la Società denuncia , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 77 del d.P.R. 26aprile 1986,n. 131 per avere la Commissione tributaria regionale dichiarato la decadenza della contribuente con riguardo all’istanza di rimborso della versata imposta sostitutiva sui finanziamentiin quanto proposta oltre il termine di tre anni dalla data del pagamento;

1.2. la censura è fondata;

1.3. preliminarmente va evidenziato che il regime impositivo disciplinato dagli articoli 15-20-bisdel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 prevede che, al ricorrere di determinate condizioni, le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine sono sottratte al trattamento ordinario di imposizione indiretta – consistente nel pagamento delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e della tassa sulle concessioni governative – e assoggettate al pagamento di un’imposta sostitutiva;

1.4. in particolare, ai sensi dell’art. 20 vigente ratione temporis, gli enti che effettuano le suddette operazioni,indicate dagli articoli 15 e 16, devonodichiarare, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, le somme sulle quali si commisura l'imposta dovuta, indicando separatamente l'ammontarecomplessivo dei finanziamenti soggetti all'aliquota normale, quello dei finanziamenti soggetti all'aliquota ridotta di cui all'art. 18 e quello deifinanziamenti previsti dall'art. 19;

1.5. in particolare, secondo le norme applicabili ratione temporis i soggetti che effettuano le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sostitutiva devono presentare all’Agenzia delle entrate due dichiarazioni per ciascun esercizio, la prima, relativa alle operazioni effettuate nel primo semestre, va prodotta entro tre mesi dalla conclusione di questo, la seconda, per la restante frazione di esercizio, va presentata entro tre mesi dalla chiusura dello stesso, in tal senso disponendo l’art. 8, comma 4, del d.l. 27 aprile 1990, n. 90, superando le statuizioni dell’art. 20 cit.,rimasto formalmente immutato;

1.6. l'Ufficio annota , dunque, su un esemplare della dichiarazione l’ammontare dell’imposta dovuta e lo restituisce all’ente, che deve provvedere al pagamento nei trenta giorni successivi a quello di presentazione della dichiarazione, e, contestualmente al versamento dell’imposta relativa al primo semestre, va corrisposto l’acconto per il secondo semestre, in misura pari al 90% della suddetta imposta(art. 3, commi 3e 3—bis, d.l. 13/05/1991 n. 151, conv.), misura elevata dal 90% al 300%dalla legge di conversione del d.l. n. 168/2004 limitatamente all’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto;

1.7. l’eventuale eccedenza dell’acconto rispetto a quanto dovuto per il secondo semestre può essere scomputata dal debito relativo ai semestri successivi, salvo chiederne il rimborso all’Ufficio competente nella dichiarazione da presentare per il semestre in relazione alquale si verifica l'eccedenza (art. 3, comma 3—bis, d.l. n. 151/1991 cit.);

1.8. il d.P.R. n. 601/1973, diversamente da altre leggi d’imposta, non contiene, peraltro,un’espressa regolamentazione della materia , ma ciò non provoca un vuoto di disciplina, a causa del rinvio -seppur generico - ad altra fonte legislativa;

1.9. l’art. 20, comma 4, del citato decreto, rimanda, infatti, all’imposta di registro «per la rettifica dell’imponibile, per l’accertamento d’ufficio dei cespiti omessi, per le sanzioni relative alla omissione o infedeltà della dichiarazione, per la riscossione, per il contenzioso e per quanto altro riguarda l’applicazione dell’imposta sostitutiva»;

1.10. tale rinvio determina l’applicabilità, con riguardo al caso in esame relativo al termine di decadenza per l’istanza di rimborso dell’imposta, del disposto dell’art. 77 del d.P.R. 26 aprile 1986 , n. 131 (richiamato anche dall’art. 3, comma 3, d.l. n. 151/1991 cit.), secondo il qualeil rimborso di quanto indebitamente pagato per imposte, sanzioni e interessi di mora «deve essere richiesto, a pena di decadenza, dal contribuente o dal soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata entro tre anni» decorrenti: a) «dal giorno del pagamento» indebito, il quale, però, non venga effettuato in esito alla notifica di un provvedimento impositivo (di liquidazione o di accertamento; b) «se [sia] posteriore» al giorno del pagamento, dal giorno «in cui è sorto il diritto alla restituzione»;

1.11. ciò posto, nel caso in esame, dall’esame della sentenza impugnata e dagli atti difensivi delle parti emerge, in fatto, che: in data 2.11.2004 Banca dell’[OSCURATO:SOCIETA]. (incorporata in [OSCURATO:SOCIETA]. a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) aveva effettuato un pagamento a titolo di acconto relativo all’imposta sostitutiva su operazioni di finanziamento a medio e lungo termine; in data 30settembre 2005 la società incorporante aveva presentato, ai sensi dell’art. 15 ss. d.P.R. n. 601/1973, la dichiarazione relativa alle operazioni difinanziamento a medio e lungo termine poste in essere dalla società incorporata nel primo semestre 2005, da cui emergeva un credito nei confronti dell’Erario; l’Agenzia delle entrate, in pari data, aveva provveduto alla liquidazione della dichiarazione, riconoscendo il relativo credito; in data 24settembre 2008 [OSCURATO:SOCIETA]. aveva presentato istanza per il rimborso delle somme risultanti dalla dichiarazione precisando che « in mancanza del presupposto per l'applicazione del tributo a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA],la società incorporante non avrebbe potuto in nessun caso scomputare il credito dall'eventuale debito risultante dalle dichiarazioni successive»; l'Agenzia delle entrate aveva notificato in data 2 dicembre 2009 il provvedimento di diniego di rimborso sostenendo che la società incorporante avrebbe dovuto presentare l'istanzanon oltre il termine di tre anni decorrenti dal giorno del pagamento, cosìcome previsto dall'art. 77 cit.;

1.12. in applicazione della normativa dianzi illustrata, deve ritenersi, che in siffatta ipotesi di eccedenza del versamento d’imposta rispetto al debito effettivo, il termine triennale non decorre se non dalla «dichiarazione da presentare per il semestre in relazione al quale si verifica l'eccedenza» (art. 1, comma 3—bis, d.l. n. 151/1991 cit.), con conseguenteliquidazione definitiva dell'amministrazione finanziaria, non essendo prima l'istanza di rimborso proponibile; 1.13.la pretesa azionata nel presente caso dall’istituto di credito si sottrae al regime decadenziale del citato art. 77, lett. a, in quanto la domanda di rimborso di cui si discute dipende unicamente dal verificarsi di un evento nei termini dianzi illustrati, successivo al pagamento dell’acconto, e solo a seguito del quale potrebbe affermarsi che detto pagamento non era più dovuto, o non in quella misura,divenendo così l’eventualecredito del contribuente per l'eccedenza di imposta versata certo, liquido ed esigibile; 1.14.alla stregua di tali riflessioni, deve allora riconoscersi che nella specie tra la liquidazione finale dell’imposta da parte dell’Ufficio, effettuata in data 30 settembre 2005,e la presentazione dell'istanza di rimborso (24 settembre2008) non è decorso un termine eccedente il triennio, con la conseguente mancata decadenza della contribuente dalla ripetibilità dell'eccedenza di imposta versata;

2. quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata;

3. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, primo comma, cod. proc. civ. , con l’accoglimento del ricorso introduttivo dellacontribuente;

4. considerata la novità e l’assenza di precedenti giurisprudenzial i di questa Corte sulle questioni oggetto di causa, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito e di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito accoglie l'originario ricorso della contribuente; compensa le spese di m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23387-2017proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresen tata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]giusta procura speciale allegata a l ricorso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso la sentenz a n. 91/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdell’UMBRIA, depositat a l’1 / 3 /201 7 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/3/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'ORFANO; [OSCURATO:PERSONA] UnicreditS.p.A. (di seguito la Società) propon e ricorso, affidato ad unicomotiv o, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe , con cui la Commissione tributaria regionale dell’Umbria, in sede di rinvio da Cass. n. 7248/2016,aveva accolto l'appello erariale avverso la sentenza n.147/2010 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia in accoglimentodel ricorso proposto avverso atto di diniego di rimborso dell'imposta sostitutiva di cui agli artt. 15 e seguenti del d.P.R. n. 601/73 per euro 689.754,18 come dichiarato nella denuncia del 30 settembre 2005, avendo l'Ufficio negatoil rimborso rilevando la tardività dell'istanza, essendo decorso il termine previsto dall'articolo 77 d.P.R. n. 131/1986, richiamato dall'art. 20 d.P.R. n. 601/1973 dal giorno del pagamento, effettuato dalla incorporata Banca dell'[OSCURATO:SOCIETA]. con modello F23 in data 2 novembre 2004, per il che la richiesta andava presentata entro il 2 novembre 2007, mentre [OSCURATO:SOCIETA]. aveva presenta to ricorso sostenendo che doveva applicarsi alla fattispecie l'ordinario termine di prescrizione decennale del diritto al rimborso ed, in subordine, sostenendo che il termine triennale decorreva dalla data della denuncia e non da quella del pagamento; l’Agenzia delle entrateresiste con controricorso; laricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva; [OSCURATO:PERSONA] 1.1.con unico mezzo la Società denuncia , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 77 del d.P.R. 26aprile 1986,n. 131 per avere la Commissione tributaria regionale dichiarato la decadenza della contribuente con riguardo all’istanza di rimborso della versata imposta sostitutiva sui finanziamentiin quanto proposta oltre il termine di tre anni dalla data del pagamento; 1.2. la censura è fondata; 1.3. preliminarmente va evidenziato che il regime impositivo disciplinato dagli articoli 15-20-bisdel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 prevede che, al ricorrere di determinate condizioni, le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine sono sottratte al trattamento ordinario di imposizione indiretta – consistente nel pagamento delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e della tassa sulle concessioni governative – e assoggettate al pagamento di un’imposta sostitutiva; 1.4. in particolare, ai sensi dell’art. 20 vigente ratione temporis, gli enti che effettuano le suddette operazioni,indicate dagli articoli 15 e 16, devonodichiarare, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, le somme sulle quali si commisura l'imposta dovuta, indicando separatamente l'ammontarecomplessivo dei finanziamenti soggetti all'aliquota normale, quello dei finanziamenti soggetti all'aliquota ridotta di cui all'art. 18 e quello deifinanziamenti previsti dall'art. 19; 1.5. in particolare, secondo le norme applicabili ratione temporis i soggetti che effettuano le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sostitutiva devono presentare all’Agenzia delle entrate due dichiarazioni per ciascun esercizio, la prima, relativa alle operazioni effettuate nel primo semestre, va prodotta entro tre mesi dalla conclusione di questo, la seconda, per la restante frazione di esercizio, va presentata entro tre mesi dalla chiusura dello stesso, in tal senso disponendo l’art. 8, comma 4, del d.l. 27 aprile 1990, n. 90, superando le statuizioni dell’art. 20 cit.,rimasto formalmente immutato; 1.6. l'Ufficio annota , dunque, su un esemplare della dichiarazione l’ammontare dell’imposta dovuta e lo restituisce all’ente, che deve provvedere al pagamento nei trenta giorni successivi a quello di presentazione della dichiarazione, e, contestualmente al versamento dell’imposta relativa al primo semestre, va corrisposto l’acconto per il secondo semestre, in misura pari al 90% della suddetta imposta(art. 3, commi 3e 3—bis, d.l. 13/05/1991 n. 151, conv.), misura elevata dal 90% al 300%dalla legge di conversione del d.l. n. 168/2004 limitatamente all’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto; 1.7. l’eventuale eccedenza dell’acconto rispetto a quanto dovuto per il secondo semestre può essere scomputata dal debito relativo ai semestri successivi, salvo chiederne il rimborso all’Ufficio competente nella dichiarazione da presentare per il semestre in relazione alquale si verifica l'eccedenza (art. 3, comma 3—bis, d.l. n. 151/1991 cit.); 1.8. il d.P.R. n. 601/1973, diversamente da altre leggi d’imposta, non contiene, peraltro,un’espressa regolamentazione della materia , ma ciò non provoca un vuoto di disciplina, a causa del rinvio -seppur generico - ad altra fonte legislativa; 1.9. l’art. 20, comma 4, del citato decreto, rimanda, infatti, all’imposta di registro «per la rettifica dell’imponibile, per l’accertamento d’ufficio dei cespiti omessi, per le sanzioni relative alla omissione o infedeltà della dichiarazione, per la riscossione, per il contenzioso e per quanto altro riguarda l’applicazione dell’imposta sostitutiva»; 1.10. tale rinvio determina l’applicabilità, con riguardo al caso in esame relativo al termine di decadenza per l’istanza di rimborso dell’imposta, del disposto dell’art. 77 del d.P.R. 26 aprile 1986 , n. 131 (richiamato anche dall’art. 3, comma 3, d.l. n. 151/1991 cit.), secondo il qualeil rimborso di quanto indebitamente pagato per imposte, sanzioni e interessi di mora «deve essere richiesto, a pena di decadenza, dal contribuente o dal soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata entro tre anni» decorrenti: a) «dal giorno del pagamento» indebito, il quale, però, non venga effettuato in esito alla notifica di un provvedimento impositivo (di liquidazione o di accertamento; b) «se [sia] posteriore» al giorno del pagamento, dal giorno «in cui è sorto il diritto alla restituzione»; 1.11. ciò posto, nel caso in esame, dall’esame della sentenza impugnata e dagli atti difensivi delle parti emerge, in fatto, che: in data 2.11.2004 Banca dell’[OSCURATO:SOCIETA]. (incorporata in [OSCURATO:SOCIETA]. a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) aveva effettuato un pagamento a titolo di acconto relativo all’imposta sostitutiva su operazioni di finanziamento a medio e lungo termine; in data 30settembre 2005 la società incorporante aveva presentato, ai sensi dell’art. 15 ss. d.P.R. n. 601/1973, la dichiarazione relativa alle operazioni difinanziamento a medio e lungo termine poste in essere dalla società incorporata nel primo semestre 2005, da cui emergeva un credito nei confronti dell’Erario; l’Agenzia delle entrate, in pari data, aveva provveduto alla liquidazione della dichiarazione, riconoscendo il relativo credito; in data 24settembre 2008 [OSCURATO:SOCIETA]. aveva presentato istanza per il rimborso delle somme risultanti dalla dichiarazione precisando che « in mancanza del presupposto per l'applicazione del tributo a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA],la società incorporante non avrebbe potuto in nessun caso scomputare il credito dall'eventuale debito risultante dalle dichiarazioni successive»; l'Agenzia delle entrate aveva notificato in data 2 dicembre 2009 il provvedimento di diniego di rimborso sostenendo che la società incorporante avrebbe dovuto presentare l'istanzanon oltre il termine di tre anni decorrenti dal giorno del pagamento, cosìcome previsto dall'art. 77 cit.; 1.12. in applicazione della normativa dianzi illustrata, deve ritenersi, che in siffatta ipotesi di eccedenza del versamento d’imposta rispetto al debito effettivo, il termine triennale non decorre se non dalla «dichiarazione da presentare per il semestre in relazione al quale si verifica l'eccedenza» (art. 1, comma 3—bis, d.l. n. 151/1991 cit.), con conseguenteliquidazione definitiva dell'amministrazione finanziaria, non essendo prima l'istanza di rimborso proponibile; 1.13.la pretesa azionata nel presente caso dall’istituto di credito si sottrae al regime decadenziale del citato art. 77, lett. a, in quanto la domanda di rimborso di cui si discute dipende unicamente dal verificarsi di un evento nei termini dianzi illustrati, successivo al pagamento dell’acconto, e solo a seguito del quale potrebbe affermarsi che detto pagamento non era più dovuto, o non in quella misura,divenendo così l’eventualecredito del contribuente per l'eccedenza di imposta versata certo, liquido ed esigibile; 1.14.alla stregua di tali riflessioni, deve allora riconoscersi che nella specie tra la liquidazione finale dell’imposta da parte dell’Ufficio, effettuata in data 30 settembre 2005,e la presentazione dell'istanza di rimborso (24 settembre2008) non è decorso un termine eccedente il triennio, con la conseguente mancata decadenza della contribuente dalla ripetibilità dell'eccedenza di imposta versata; 2. quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata; 3. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, primo comma, cod. proc. civ. , con l’accoglimento del ricorso introduttivo dellacontribuente; 4. considerata la novità e l’assenza di precedenti giurisprudenzial i di questa Corte sulle questioni oggetto di causa, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito e di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito accoglie l'originario ricorso della contribuente; compensa le spese di m
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