CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02666/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 12221-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - nonché contro 9 / DELLA CASA Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato da sé medesimo e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 146/2020 del TRIBUNALE di RAVENNA, depositata il 20/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona dell'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che, visti gli artt. 42, 380 ter cpc, ha chiesto che questa Corte accolga il ricorso per regolamento e dichiari la competenza del Tribunale di Ravenna, fissando il termine per la riassunzione del giudizio. Considerato che: [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per regolamento di competenza, basato su tre motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 146/2020, pubblicata il 20 febbraio 2020, con la quale quel Tribunale - nel giudizio RG 4226/2018 di opposizione a decreto ingiuntivo emesso su istanza dell'attuale ricorrente, opposta, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., opponente - ha declinato la competenza in favore di quella arbitrale, dichiarando la nullità disponendo la revoca ,A del decreto ingiuntivo opposto e regol ndo le spese; [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato preventivo e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio, hanno depositato distinte memorie difensive; Ric. 2020 n. 12221 sez. M3 - ud. 21-09-2021 -2- tutte le parti hanno depositato memorie ex art. 380-ter c.p.c.; il P.G. ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso per regolamento, con declaratoria di competenza del Tribunale di RavennaA. con fissazione del termine per la riassunzione del giudizio; rilevato che: il Tribunale di Ravenna ha dichiarato la propria incompetenza con riguardo al giudizio concernente le pretese per corrispettivi non pagati avanzate da DMO verso [OSCURATO:SOCIETA], conseguenti a due contratti di noleggio "a freddo" di mini escavatori, ritenendo la competenza di arbitri in base alle clausole in tal senso contenute nei contratti (n. 15 per entrambi); in particolare, nonostante il disconoscimento da parte di DMO delle sottoscrizioni apposte sulle pagine dei contratti di noleggio, perché non riferibili a soggetti abilitati a impegnare la società fornitrice, il Tribunale ha ritenuto di fare applicazione delle previsioni contrattuali già richiamate in base al principio del riconoscimento tacito, avvenuto attraverso l'equivalente della sottoscrizione consistente nella produzione in giudizio dei contratti, ha reputato che le clausole, vessatorie, fossero state approvate specificamente attraverso il loro richiamo in blocco negli elenchi correlativi, sottoscritti per approvazione in entrambi i contratti e ha, quindi, revocato il d.i. e condannato l'opposta alle spese in favore del difensore antistatario di [OSCURATO:SOCIETA]., avv. [OSCURATO:PERSONA]; la ricorrente ha proposto tre motivi sollevando, in sintesi, le seguenti censure: a) con il primo mezzo, critica l'argomento del riconoscimento tacito, in via di principio non contraddetto dalla ricorrente, ma non suscettibile di applicazione con Ric. 2020 n. 12221 sez. M3 - ud. 21-09-2021 -3- riguardo alla clausola compromissoria, stante l'autonomia di quest'ultima rispetto al contratto cui accede; b) con il secondo, lamenta in ogni caso la ritenuta approvazione specifica delle clausole da parte della sottoscrittrice per adesione; c) con il terzo deduce la nuova regolazione delle spese e di conseguenza la restituzione della somma versata al difensore antistatario, ex art. 385 c.p.c.; considerato che: il ricorso è ammissibile, ben potendo lo stesso essere proposto avverso la sentenza con la quale - come nel caso all'esame - il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo abbia dichiarato la nullità o comunque abbia revocato il d.i. opposto, esclusivamente per la ritenuta incompetenza del giudice che lo abbia emesso, integrando tale decisione una statuizione sulla competenza e non già una pronuncia sul merito, in quanto la dichiarazione di nullità, la revoca del decreto, ovvero la condanna alla restituzio ne di quanto percepito dal ricorrente in base al decr eto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, sono statu izio ni non solo conseguenti ma anche necessitate dalla pronuncia di incompetenza (Cass., n. 8660/2020, n. 26300/2017); il primo motivo di ricorso è fondato; è sicuramente consolidato il principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la produzione in giudizio, ad opera della parte che non l'aveva sottoscritta, di una scrittura privata, costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e perciò perfeziona, sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto (Cass. 15/05/1998, n. 4905; Cass. 11/03/2000, n. 2826; Cass. 22/01/2018, n. 1525); né, come evidenziato dal P.G., il ricordato principio è posto in discussione dalla Ric. 2020 n. 12221 sez. M3 - ud. 21-09-2021 -4- ricorrente; tuttavia, va sottolineato che quel principio è delimitato e definito in relazione a due precisazioni essenziali: 1) il riconoscimento tacito per via di produzione in giudizio opera ex nunc (Cass., n. 1525/2018 cit.; v. anche Cass.3/01/2017, n. 36; Cass. 24/03/2016 n. 5919); 2) la produzione del documento non potrebbe valere a costituire il consenso se non in relazione all'intenzione del soggetto che ne effettua la produzione di «farlo valere», ossia - come più precisamente affermato in giurisprudenza - di versarlo in causa «con il dichiarato intento di avvalersi del contenuto negoziale di esso nei confronti del suo autore» (Cass. 1/12/1992, n. 12819; Cass. 23/12/2004, n. 23966); alla luce di queste due condizioni, non può ritenersi che con la produzione in giudizio dei contratti, allegati chiaramente quale fonte delle obbligazioni reciproche e quale base giuridica della pretesa del corrispettivo rimasto inadempiuto, la DMO abbia manifestato anche l'intento di avvalersi della clausola compromissoria, che detta parte espressamente nega, evidenziandosi che tale parte ha adito il giudice ordinario e non si è, invece, rivolta agli arbitri; come rilevato dal P.G., risulta del tutto contrario al principio di razionalità considerare, nella specie, la produzione in giudizio, che è effettuata per sorreggere presso il giudice ordinario la pretesa materiale, come volontà di riconoscimento della clausola arbitrale, che negherebbe, simultaneamente, la stessa proposizione della domanda presso il giudice; né vale il richiamo, operato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a supporto della giustezza della decisione impugnata in questa sede, al principio espresso dall'ordinanza Cass.,[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5906, così ufficialmente massimato: «La ratifica dell'operato del rappresentante senza potere ex art. 1399 cod. civ. si Ric. 2020 n. 12221 sez. M3 - ud. 21-09-2021 -5- estende all'intero contratto, comprese le clausole vessatorie (nella specie, di deroga alla competenza per territorio), non potendosi scindere arbitrariamente il contenuto della ratifica, ipotizzandone l'operatività per certe clausole e non per altre»; ed invero, pur se tale principio è sicuramente condivisibile, in quanto nega l'arbitraria separazione interna al negozio e, quindi, che la parte possa ad libitum stabilire quali parti fare valere presso il giudice e quali no, va tuttavia sottolineato che il caso di specie è del tutto diverso da quello esaminato da Cass. n. 5906/2015, che riguardava la non scindibilità di una clausola sulla competenza territoriale, quindi di una pattuizione sul versante processuale del programma contrattuale che però non metteva in discussione la competenza della giurisdizione ordinaria adita; nel caso all'esame la questione concerne la clausola compromissoria, la quale - dopo la riforma del 2006 - configura una questione "di competenza", in quanto stabilire se una controversia spetti alla cognizione degli arbitri rituali o del giudice ordinario definisce appunto una questione di competenza (Cass., ord., 7/10/2020 n. 21530; v. anche Cass., ord., 28/05/2019, n. 14476), dal che discende la già affermata ammissibilità del presente regolamento; tuttavia, ciò non comporta l'eliminazione di ogni distinzione tra giudice e arbitro, evidenziandosi che il compromesso in arbitri esprime la rinuncia alla giurisdizione ordinaria e alla possibilità di proporre la domanda presso quest'ultima, ed anzi tale clausola precostituisce, in caso di conflitto tra i contraenti, un percorso alternativo e non sostituibile di risoluzione fuori del processo civile comune; alla stregua delle considerazioni che precedono, l'argomento per cui il contratto non può essere scisso al suo Ric. 2020 n. 12221 sez. M3 - ud. 21-09-2021 -6- interno, se è valido per ogni tipo di clausola sostanziale o sulla competenza comune, non può, come pure rilevato dal P.G., operare con riferimento alla clausola compromissoria per arbitrato rituale, la cui validità e la cui riferibilità al conflitto tra le parti deve costituire oggetto di disamina; anche il secondo motivo è fondato; tenuto conto di quanto precede, non può condividersi l'affermazione del Tribunale secondo cui l'avere prodotto i contratti in giudizio (con il monitorio) equivale a ratificare la competenza arbitrale contenuta in clausole dei contratti stessi e va, invece, ribadito in questa sede il principio espresso dalla risalente ma mai contraddetta pronuncia di Cass. 15/06/1979, n. 3373, secondo cui «La produzione in giudizio da parte dell'attore di un documento contrattuale sottoscritto solo dal convenuto, per invocarne la esecuzione, vale a sanare la mancanza della sottoscrizione di esso attore, in quanto integra un'inequivoca manifestazione di volontà di avvalersi del negozio documentato dalla scrittura incompleta, ma non può surrogare, in ipotesi di contratto per adesione, la mancanza del requisito della specifica approvazione per iscritto, necessario all'efficacia di clausole vessatorie od onerose (art. 1341, secondo comma, cod. civ), e, pertanto, non può consentire al convenuto di fondare un'eccezione d'incompetenza, per compromesso in arbitri, sulla clausola compromissoria contenuta nel documento stesso, ma non specificamente sottoscritta»; alla luce di tale principio, viene meno il secondo fondamento della decisione impugnata con il regolamento, ossia quello della specifica approvazione della clausola vessatoria, soggetta al requisito di forma a pena di nullità; Rie. 2020 n. 12221 sez. M3 - ud. 21-09-2021 -7- nella specie, manca tale specificità, non potendo essere surrogata dal richiamo per sintesi valorizzato, invece, dal Tribunale; al riguardo si osserva che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità va negata in generale la possibilità del richiamo "in blocco" delle clausole contrattuali (v. Cass., ord., 12/10/2016, n. 20606, secondo cui l'esigenza di specificità e separatezza imposta dall'art. 1341 c.c. non è soddisfatta mediante il richiamo cumulativo numerico e la sottoscrizione indiscriminata di tutte o di gran parte delle condizioni generali di contratto, solo alcune delle quali siano vessatorie, atteso che la norma richiede, oltre alla sottoscrizione separata, la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del contraente debole sul significato delle clausole, a lui sfavorevoli, comprese tra quelle specificamente approvate; v. Cass., ord, 9/07/2018, n. 17939, che ammette il richiamo numerico in unica sottoscrizione purché associato a una indicazione pur sintetica del contenuto delle clausole; in senso conforme v. Cass., ord., 11/11/2015, n. 22984); va sottolineato che, sottesa alla necessità di approvazione specifica prescritta dall'art. 1341, secondo comma, cod. civ. ("specificatamente", dice la disposizione), c'è l'esigenza di attirare l'attenzione del contraente sui contenuti gravosi del rapporto e tale esigenza risulta particolarmente pressante nella specie, alla stregua dell'ambiguità della clausola n. 15 in questione con la quale, contemporaneamente, si prevede la competenza arbitrale e si individua un foro esclusivo convenzionale, con due enunciati in potenziale contraddizione tra di loro e sintetizzata con la dicitura poco chiara e foriera di equivoci "Risoluzione delle controversie e Foro convenzionale", sicché effettivamente la clausola non risulta richiamata in modo idoneo; Ric. 2020 n. 12221 sez. M3 - ud. 21-09-2021 -8- va pure rilevato che non può condividersi l'assunto della società resistente, che ha contestato in questa sede la struttura contrattuale "per adesione", mirando, in tal modo, all'evidenza, a fare cadere nel presupposto la questione appena considerata e ciò non soltanto perché nulla di concreto è dedotto circa le ipotetiche trattative che avrebbero accompagnato la formazione del testo contrattuale, ma anche perché l'inquadramento delle due pattuizioni nello schema dell'art. 1341 cod. civ. è frutto di espressa statuizione del giudice di merito, il quale individua le clausole n. 15 in parola «fra le condizioni generali predisposte da [OSCURATO:SOCIETA].» (v. sentenza impugnata, pag. 2); quanto al terzo motivo del ricorso, pur se, come evidenziato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente non ha impugnato la sentenza con riferimento alla disposta attribuzione delle spese al difensore della [OSCURATO:SOCIETA]., sicché il ricorso non avrebbe dovuto essere proposto anche nei confronti del difensore distrattario della controparte, si osserva che l'esame dello stesso resta assorbito, dovendo in relazione alle questioni con lo stesso proposte provvedere il giudice del merito e sul punto va registrata l'adesione alle conclusioni del P.G. e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] da parte della ricorrente (v. memoria p. 4), che si è «riserva[ta] di coltivare la pretesa dinnanzi al giudice del rinvio, rinunciando in questa sede»; considerato che: alla luce di quanto sopra evidenziato il ricorso è fondato e va, quindi, accolto e va dichiarata la competenza del Tribunale di Ravenna, dinanzi al quale le parti provvederanno alla riassunzione della causa nei termini normativamente previsti; le spese del presente procedimento ben possono essere compensate tra tutte le parti, tenuto conto della peculiarietà Ric. 2020 n. 12221 sez. M3 - ud. 21-09-2021 -9- del caso all'esame e di quanto rappresentato dalla ricorrente in memoria e sopra riportato; stante l'accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Ravenna; co