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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 38383/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 19102/1981 in [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria presentata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Roma ha confermato quella del Tribunale di Velletri in data 27/2/2020, con cui è stata riconosciuta la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 337, 582, 585, 576, comma primo, n. 1, 99 cod. pen., in quanto l'imputato aveva reagito con violenza al tentativo di alcuni appartenenti alla sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Velletri di prelevare e sequestrare il suo cellulare, con il quale si riteneva che il predetto avesse ripreso immagini inerenti a persone e cose presenti nell'Ufficio della Procura.

2. Ha proposto ricorso Rakaj tramite il suo difensore.

2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e travisamento della prova in relazione all'art. 393-bis cod. pen.

In concreto la polizia giudiziaria intervenuta non si era limitata ad una richiesta di esibizione, ma aveva operato una perquisizione e un sequestro, cui il ricorrente aveva reagito, dovendosi inoltre rilevare che il predetto non era stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore e inoltre non era stato ascoltato allorché aveva richiesto la presenza di un difensore.

2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla condotta dell'imputato.

Indebitamente era stato rilevato che l'imputato non aveva prodotto prove a discarico, quando al contrario, oltre a non essere tenuto a fornire prove a sua difesa, gravando sull'accusa ogni onere, egli aveva comunque chiesto l'estrazione di copia forense del cellulare perché fosse esaminato il suo contenuto e aveva inoltre fornito in sede di interrogatorio la sua versione difensiva.

2.3. Con il terzo motivo denuncia mancata acquisizione di prova decisiva, costituita dalla copia forense del cellulare.

Erroneamente i giudici di merito avevano ritenuto superflua la prova richiesta, la quale avrebbe potuto con certezza consentire l'accertamento dei fatti ai fini della sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 393-bis cod. pen., quanto meno sotto il profilo putativo, cioè anche nel caso in cui si fosse ritenuto che gli agenti avevano agito legittimamente in quanto indotti in errore dal funzionario di segreteria che li aveva chiamati, potendosi ravvisare un errore sul fatto, tale da determinare la ragionevole convinzione di trovarsi di fronte ad un atto arbitrario.

Costituiva peraltro un'arbitraria ipotesi quella che il ricorrente fosse stato interrotto nella sua condotta proprio dagli operanti intervenuti.

2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge e travisamento della prova in relazione al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Gli elementi probatori non avevano consentito di accertare che il ricorrente avesse effettuato riprese indebite, costituenti reato, nessuno dei testi avendo confermato tale circostanza, fermo restando che fin dall'inizio il predetto aveva palesato il proprio rifiuto di interloquire con persone non in divisa.

La mancanza di certezza in ordine al contenuto di eventuali riprese non consentiva di affermare la penale responsabilità dell'imputato, non potendosi escludere l'applicabilità dell'esimente, almeno sotto il profilo putativo.2.5.

Con il quinto motivo denuncia mancata assunzione di prova decisiva in relazione alla documentazione medica relativa all'imputato.

Dal racconto dei testimoni era risultato che anche il ricorrente aveva riportato lesioni, che non erano state tuttavia documentalmente confermate, mentre ciò avrebbe potuto influire sulla ricostruzione del fatto e ai fini della pena.

2.6. Con il sesto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

I Giudici di merito avevano irrogato una pena sproporzionata, senza tener conto di alcun elemento a favore del ricorrente, a cominciare dal fatto che egli aveva prestato collaborazione sottoponendosi ad interrogatorio e non aveva mai violato prescrizioni inerenti alla misura applicatagli.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente ha depositato una memoria di replica e conclusioni.

4. Il procedimento è stato trattato con le modalità di cui all'art. 23, comma 8 e 9, d.l. 137 del 2020, convertito dalla legge 176 del 2020, senza intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. I primi tre motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente, sono fondati.

2. Va al riguardo rilevato che la condotta addebitata al ricorrente risulta essere stata da costui tenuta in concomitanza con l'intervento dei Carabinieri in servizio presso la Sezione di P.G. della Procura della Repubblica di Velletri, richiamati dal funzionario Mosetti, che aveva segnalato di aver visto Rakaj con il telefono in mano e supposto che lo stesso stesse riprendendo persone e luoghi nell'Ufficio della Procura, coma capitato in una precedente occasione.

Va ancora osservato che non è stato dato conto del fatto che il ricorrente all'arrivo dei militari stesse effettuando riprese, ma del fatto che il predetto era stato invitato ad esibire il cellulare, onde verificare se riprese fossero state fatte.

Deve del resto rimarcarsi come la stessa imputazione correli l'intervento alla verifica del contenuto di riprese effettuate.L i, Sta di fatto, dunque, che all'arrivo dei militari non erano in corso riprese, ma si trattava semmai di stabilire se le stesse fossero state o meno realmente effettuate.

3. Tale osservazione costituisce lo snodo di ogni conseguente valutazione.

I militari avrebbero potuto chiedere la collaborazione del ricorrente, ma in quel frangente, in assenza di una condotta in atto e dunque a fronte di una situazione da accertare, non avrebbero potuto procedere direttamente a perquisizione, esulando la condizione della flagranza, richiesta dall'art. 352 cod. proc. pen.

La circostanza che in quel frangente, al rifiuto di ottemperare alla richiesta di esibizione, i militari avessero cercato di prelevare il cellulare del ricorrente ed avessero poi in concreto proceduto al sequestro dell'oggetto, avrebbe potuto giustificarsi solo nel presupposto che essi stimassero di dover procedere all'acquisizione di una cosa di per sé rivelatrice della appena precedente commissione di un reato.

Ma, riguardando la vicenda dall'angolo visuale del ricorrente, la Corte non avrebbe potuto omettere di considerare la prospettata convinzione dello stesso di non versare in una condizione di illiceità in ragione della mancata effettuazione di riprese, tali da giustificare un qualsivoglia intervento di polizia giudiziaria.

4. Orbene, se da un lato non è specificamente contestato il fatto che il ricorrente avesse scompostamente reagito all'azione dei militari, cercando di opporsi al prelievo del cellulare, va anche sottolineato che né nell'immediatezza né poi nel corso del processo sia stato eseguito un effettivo controllo sul cellulare, onde verificare la presenza di immagini indebitamente carpite e costituenti oggetto di un'attività illecita.

Deve aggiungersi che i giudici di merito non hanno puntualmente dato conto di elementi di prova comunque comprovanti il fatto dell'effettuazione di riprese illecite.

5. Ma a questo punto deve convenirsi con la difesa che tanto la definizione di un ambito di operatività non arbitrario dei militari quanto l'opinione del ricorrente di non versare in condizione di illiceità e di trovarsi per contro esposto ad un'azione non solo illegittima, ma più propriamente arbitraria, in quanto deliberatamente volta ad oltrepassare i limiti consentiti, avrebbero dovuto trovare il necessario riscontro nella verifica puntuale di quanto concretamente addebitabile in quel frangente al ricorrente, prima che fosse dato corso all'azione volta al sequestro del cellulare: in altre parole, avrebbe dovuto necessariamente verificarsi da un lato se i militari avessero motivo di ritenere che appena prima fosse stato commesso un reato e per contro, dall'altro, se il ricorrente avesse motivo di reputare l'intervento del tutto privo di ragione giustificativa e tale da esorbitare i limiti di una consentita azione di polizia giudiziaria.

In entrambi i casi e ad entrambi i fini sarebbe stata comunque innanzi tutto necessaria la verifica della presenza nel cellulare di riprese costituenti oggetto di precedente attività illecita.

E' noto che secondo una parte della giurisprudenza di legittimità non è sufficiente l'oggettiva illegittimità dell'atto del pubblico ufficiale, per giustificare una reazione non punibile ai sensi dell'art. 393-bis, cod. pen., occorrendo invece che il soggetto agente travalichi arbitrariamente i limiti delle sue attribuzioni funzionali (Sez. 6, n. 11005 del 5/3/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278715), mentre in altri casi si è ritenuto sufficiente che sia ravvisabile una reazione proporzionata ad un'azione oggettivamente illegittima (Sez. 5, n. 2941 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2019, Errabia, Rv. 275304).

In ogni caso deve rimarcarsi come l'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen. consenta di dare rilievo ai sensi dell'art. 59 cod. pen. anche all'erronea supposizione di trovarsi in una situazione corrispondente, tale da giustificare una reazione non punibile (Sez. 6, n. 25314 del 20/5/2021, Picciolo, Rv. 281687; Sez. 6, n. 4457 del 16/10/2018, dep. 2019, Dimola, Rv. 274983).

Ma poiché un'attività invasiva, compiuta oltre i limiti consentiti, legittima l'opinione che si tratti di intervento arbitrario, tale da pregiudicare primarie garanzie, la verifica della concreta situazione avrebbe consentito di sgomberare il campo da dubbi in ordine alla deliberata esorbitanza dell'azione di polizia giudiziaria, ma anche di valutare la possibilità della concreta insorgenza in capo al ricorrente dell'opinione o, eventualmente, dell'erronea ma ragionevole supposizione di trovarsi di fronte a quel tipo di indebita esorbitanza.

6. I Giudici di merito, per contro, hanno del tutto eluso tale tema, pur a fronte delle specifiche doglianze difensive, omettendo di ricostruire la situazione nella quale i militari si trovarono ad intervenire e il quadro delle consapevolezze del ricorrente.

Ma soprattutto hanno ingiustificatamente omesso di procedere alla verifica del contenuto del cellulare in sequestro, onde stabilire se un'attività illecita fosse stata o meno posta in essere nel contesto sopra descritto.

Su tali basi la motivazione della sentenza impugnata risulta lacunosa, in quanto si è ritenuto di poter superare il tema dedotto dalla difesa, facendo riferimento all'illiceità della reazione, ma è stata trascurata la doglianza inerente alla concreta rappresentazione della vicenda da parte del ricorrente, sulla base di dati di fatto oggettivi, al fine di stabilire se fosse stata compiuta un'attività arbitraria o se comunque fosse ragionevole che il predetto avesse avvertito di essere esposto ad un'azione arbitraria.

Il mancato espletamento dell'incombente richiesto determina un vulnus nella complessiva ricostruzione della vicenda, in assenza di elementi tali da consentire di giungere a valide conclusioni a prescindere da quella verifica.

7. Ciò si riverbera sull'intera ricostruzione e sull'apprezzamento della reazione del ricorrente in tutti i suoi aspetti.

Di qui la necessità di annullare la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, che colmerà le rilevate lacune alla luce dei formulati rilievi.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Cort

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 19102/1981 in [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria presentata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Roma ha confermato quella del Tribunale di Velletri in data 27/2/2020, con cui è stata riconosciuta la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 337, 582, 585, 576, comma primo, n. 1, 99 cod. pen., in quanto l'imputato aveva reagito con violenza al tentativo di alcuni appartenenti alla sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Velletri di prelevare e sequestrare il suo cellulare, con il quale si riteneva che il predetto avesse ripreso immagini inerenti a persone e cose presenti nell'Ufficio della Procura. 2. Ha proposto ricorso Rakaj tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e travisamento della prova in relazione all'art. 393-bis cod. pen. In concreto la polizia giudiziaria intervenuta non si era limitata ad una richiesta di esibizione, ma aveva operato una perquisizione e un sequestro, cui il ricorrente aveva reagito, dovendosi inoltre rilevare che il predetto non era stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore e inoltre non era stato ascoltato allorché aveva richiesto la presenza di un difensore. 2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla condotta dell'imputato. Indebitamente era stato rilevato che l'imputato non aveva prodotto prove a discarico, quando al contrario, oltre a non essere tenuto a fornire prove a sua difesa, gravando sull'accusa ogni onere, egli aveva comunque chiesto l'estrazione di copia forense del cellulare perché fosse esaminato il suo contenuto e aveva inoltre fornito in sede di interrogatorio la sua versione difensiva. 2.3. Con il terzo motivo denuncia mancata acquisizione di prova decisiva, costituita dalla copia forense del cellulare. Erroneamente i giudici di merito avevano ritenuto superflua la prova richiesta, la quale avrebbe potuto con certezza consentire l'accertamento dei fatti ai fini della sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 393-bis cod. pen., quanto meno sotto il profilo putativo, cioè anche nel caso in cui si fosse ritenuto che gli agenti avevano agito legittimamente in quanto indotti in errore dal funzionario di segreteria che li aveva chiamati, potendosi ravvisare un errore sul fatto, tale da determinare la ragionevole convinzione di trovarsi di fronte ad un atto arbitrario. Costituiva peraltro un'arbitraria ipotesi quella che il ricorrente fosse stato interrotto nella sua condotta proprio dagli operanti intervenuti. 2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge e travisamento della prova in relazione al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Gli elementi probatori non avevano consentito di accertare che il ricorrente avesse effettuato riprese indebite, costituenti reato, nessuno dei testi avendo confermato tale circostanza, fermo restando che fin dall'inizio il predetto aveva palesato il proprio rifiuto di interloquire con persone non in divisa. La mancanza di certezza in ordine al contenuto di eventuali riprese non consentiva di affermare la penale responsabilità dell'imputato, non potendosi escludere l'applicabilità dell'esimente, almeno sotto il profilo putativo.2.5. Con il quinto motivo denuncia mancata assunzione di prova decisiva in relazione alla documentazione medica relativa all'imputato. Dal racconto dei testimoni era risultato che anche il ricorrente aveva riportato lesioni, che non erano state tuttavia documentalmente confermate, mentre ciò avrebbe potuto influire sulla ricostruzione del fatto e ai fini della pena. 2.6. Con il sesto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. I Giudici di merito avevano irrogato una pena sproporzionata, senza tener conto di alcun elemento a favore del ricorrente, a cominciare dal fatto che egli aveva prestato collaborazione sottoponendosi ad interrogatorio e non aveva mai violato prescrizioni inerenti alla misura applicatagli. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente ha depositato una memoria di replica e conclusioni. 4. Il procedimento è stato trattato con le modalità di cui all'art. 23, comma 8 e 9, d.l. 137 del 2020, convertito dalla legge 176 del 2020, senza intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi tre motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente, sono fondati. 2. Va al riguardo rilevato che la condotta addebitata al ricorrente risulta essere stata da costui tenuta in concomitanza con l'intervento dei Carabinieri in servizio presso la Sezione di P.G. della Procura della Repubblica di Velletri, richiamati dal funzionario Mosetti, che aveva segnalato di aver visto Rakaj con il telefono in mano e supposto che lo stesso stesse riprendendo persone e luoghi nell'Ufficio della Procura, coma capitato in una precedente occasione. Va ancora osservato che non è stato dato conto del fatto che il ricorrente all'arrivo dei militari stesse effettuando riprese, ma del fatto che il predetto era stato invitato ad esibire il cellulare, onde verificare se riprese fossero state fatte. Deve del resto rimarcarsi come la stessa imputazione correli l'intervento alla verifica del contenuto di riprese effettuate.L i, Sta di fatto, dunque, che all'arrivo dei militari non erano in corso riprese, ma si trattava semmai di stabilire se le stesse fossero state o meno realmente effettuate. 3. Tale osservazione costituisce lo snodo di ogni conseguente valutazione. I militari avrebbero potuto chiedere la collaborazione del ricorrente, ma in quel frangente, in assenza di una condotta in atto e dunque a fronte di una situazione da accertare, non avrebbero potuto procedere direttamente a perquisizione, esulando la condizione della flagranza, richiesta dall'art. 352 cod. proc. pen. La circostanza che in quel frangente, al rifiuto di ottemperare alla richiesta di esibizione, i militari avessero cercato di prelevare il cellulare del ricorrente ed avessero poi in concreto proceduto al sequestro dell'oggetto, avrebbe potuto giustificarsi solo nel presupposto che essi stimassero di dover procedere all'acquisizione di una cosa di per sé rivelatrice della appena precedente commissione di un reato. Ma, riguardando la vicenda dall'angolo visuale del ricorrente, la Corte non avrebbe potuto omettere di considerare la prospettata convinzione dello stesso di non versare in una condizione di illiceità in ragione della mancata effettuazione di riprese, tali da giustificare un qualsivoglia intervento di polizia giudiziaria. 4. Orbene, se da un lato non è specificamente contestato il fatto che il ricorrente avesse scompostamente reagito all'azione dei militari, cercando di opporsi al prelievo del cellulare, va anche sottolineato che né nell'immediatezza né poi nel corso del processo sia stato eseguito un effettivo controllo sul cellulare, onde verificare la presenza di immagini indebitamente carpite e costituenti oggetto di un'attività illecita. Deve aggiungersi che i giudici di merito non hanno puntualmente dato conto di elementi di prova comunque comprovanti il fatto dell'effettuazione di riprese illecite. 5. Ma a questo punto deve convenirsi con la difesa che tanto la definizione di un ambito di operatività non arbitrario dei militari quanto l'opinione del ricorrente di non versare in condizione di illiceità e di trovarsi per contro esposto ad un'azione non solo illegittima, ma più propriamente arbitraria, in quanto deliberatamente volta ad oltrepassare i limiti consentiti, avrebbero dovuto trovare il necessario riscontro nella verifica puntuale di quanto concretamente addebitabile in quel frangente al ricorrente, prima che fosse dato corso all'azione volta al sequestro del cellulare: in altre parole, avrebbe dovuto necessariamente verificarsi da un lato se i militari avessero motivo di ritenere che appena prima fosse stato commesso un reato e per contro, dall'altro, se il ricorrente avesse motivo di reputare l'intervento del tutto privo di ragione giustificativa e tale da esorbitare i limiti di una consentita azione di polizia giudiziaria. In entrambi i casi e ad entrambi i fini sarebbe stata comunque innanzi tutto necessaria la verifica della presenza nel cellulare di riprese costituenti oggetto di precedente attività illecita. E' noto che secondo una parte della giurisprudenza di legittimità non è sufficiente l'oggettiva illegittimità dell'atto del pubblico ufficiale, per giustificare una reazione non punibile ai sensi dell'art. 393-bis, cod. pen., occorrendo invece che il soggetto agente travalichi arbitrariamente i limiti delle sue attribuzioni funzionali (Sez. 6, n. 11005 del 5/3/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278715), mentre in altri casi si è ritenuto sufficiente che sia ravvisabile una reazione proporzionata ad un'azione oggettivamente illegittima (Sez. 5, n. 2941 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2019, Errabia, Rv. 275304). In ogni caso deve rimarcarsi come l'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen. consenta di dare rilievo ai sensi dell'art. 59 cod. pen. anche all'erronea supposizione di trovarsi in una situazione corrispondente, tale da giustificare una reazione non punibile (Sez. 6, n. 25314 del 20/5/2021, Picciolo, Rv. 281687; Sez. 6, n. 4457 del 16/10/2018, dep. 2019, Dimola, Rv. 274983). Ma poiché un'attività invasiva, compiuta oltre i limiti consentiti, legittima l'opinione che si tratti di intervento arbitrario, tale da pregiudicare primarie garanzie, la verifica della concreta situazione avrebbe consentito di sgomberare il campo da dubbi in ordine alla deliberata esorbitanza dell'azione di polizia giudiziaria, ma anche di valutare la possibilità della concreta insorgenza in capo al ricorrente dell'opinione o, eventualmente, dell'erronea ma ragionevole supposizione di trovarsi di fronte a quel tipo di indebita esorbitanza. 6. I Giudici di merito, per contro, hanno del tutto eluso tale tema, pur a fronte delle specifiche doglianze difensive, omettendo di ricostruire la situazione nella quale i militari si trovarono ad intervenire e il quadro delle consapevolezze del ricorrente. Ma soprattutto hanno ingiustificatamente omesso di procedere alla verifica del contenuto del cellulare in sequestro, onde stabilire se un'attività illecita fosse stata o meno posta in essere nel contesto sopra descritto. Su tali basi la motivazione della sentenza impugnata risulta lacunosa, in quanto si è ritenuto di poter superare il tema dedotto dalla difesa, facendo riferimento all'illiceità della reazione, ma è stata trascurata la doglianza inerente alla concreta rappresentazione della vicenda da parte del ricorrente, sulla base di dati di fatto oggettivi, al fine di stabilire se fosse stata compiuta un'attività arbitraria o se comunque fosse ragionevole che il predetto avesse avvertito di essere esposto ad un'azione arbitraria. Il mancato espletamento dell'incombente richiesto determina un vulnus nella complessiva ricostruzione della vicenda, in assenza di elementi tali da consentire di giungere a valide conclusioni a prescindere da quella verifica. 7. Ciò si riverbera sull'intera ricostruzione e sull'apprezzamento della reazione del ricorrente in tutti i suoi aspetti. Di qui la necessità di annullare la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, che colmerà le rilevate lacune alla luce dei formulati rilievi. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Cort
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