CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 settembre 2025
Cassazione n. 28827/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA nel ricorsoR.G. n. 08014/2023 promosso da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta ta e difesa da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro Comune di Origgio , in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e dife so dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura speciale in atti; controricorrente avverso l a sentenza n. 3704 / 20 2 2 della Corte di appello di Milano , pubblicata il 04/01/2023e notificata il 09/02/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] Nel 2007 la Vodafone, avendo la necessità di fornire adeguata coperturadel traffico telefonico e di dati sul territorio del Comune di Origgioaveva stipulato con detto Comune due contratti di locazione di terreni, ove poter installare i propri impianti, pattuendo ilcanoneannuo rispettivamente di €22.000,00 e di € 18.000,00 . Entrato in vigore il d.lgs. n. 70 del 2012, che avevamodificato l’art. 93 d.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle [OSCURATO:PERSONA], di seguito CCE), la Vodafone inviava al Comune di Origgio, in data 04/11/2014, una missiva, con la quale, in forza di tale norma, invitava l’ente ad una riduzione del canone, avvisando anche che, nelle more, avrebbepagato la cifra minima prevista per legge per il COSAP, ovvero € 516,46 annui. Il Comune non dava riscontro a tale missiva ed, anzi, agiva in via monitoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito, anche INWIT), nel frattempo succeduta a Vodafone nel rapporto contrattuale, per ottenere il pagamento del canone di locazione pattuito relativo alleannualità 2015-2016- 2017- 2018- 2019. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emetteva il decreto ingiuntivo. La INWIT proponeva opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c. e, nel contradditorio delle parti, il Tribunale, con sentenza n. 297/2022, rigettava tutti i motivi di opposizione, ma, dato atto dell’intervenuto pagamento parziale , revoca va il decreto ingiuntivo opposto, condannando la INWIT al pagamento in favore delComune di Origgio della minor somma di € 111.322,95 oltre interessi legali ex d.lgs. n. 231 del 2002. Avverso tale decisione la INWIT proponeva appello, che, nel contraddittorio delle parti, venivarespinto. Avverso tale statuizione, la INWIT ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinquemotivi. L’intimato si è difeso con controricorso. La ricorrente, in data 04/09/2025, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione del Comune, depositata in data 08/09/2025. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso è dedotta la v i olazione e falsa applicazione di normedi diritto, ai sensi dell’art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’ art. 826 c.c., nella parte in cui la Corte d’appello ha affermato la natura disponibile dell’area in questione, in relazione alla ritenuta insussistenza del requisiti soggettivo e o ggettivo per l’affermazione del carattere indisponibile del bene. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la v iolazione e falsa applicazione,ai sensi dell’art. 360 , comma 1, n. 4 , c.p.c., in relazione all’art. 115 c.p.c., poiché, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello, l’area in questione non era inserita nell’elenco dei beni oggetto del piano di valorizzazione (circostanza che comportava ex lege la classificazione come patrimonio disponibile ) , prodotto dal Comune al doc. 4 fascicolo del presente grado di legittimità (agli atti del Comune già prodotti nei gradi di merito). Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la v iolazione dell’art. 360 comma 1, n. 1,c.p.c., in relazione all’art. 133 , comma 1, lett. b , d.l gs. n. 104del 2010 (Codice del [OSCURATO:PERSONA]) nella parte in cui il Giudice del merito ha omesso di declinarela giurisdizione dell’[OSCURATO:PERSONA] in relazione alla qualificazione giuridica dell’oggetto del contratto, poiché, individuata preliminarmente l’ area come appartenente al patrimonio indisponibile, non avrebbe dovuto qualificare il rapporto inter partes in termini di locazione privatistica , ma diconcessione amministrativa. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione,ai sensi dell’art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 93 d.lgs. n. 259 del 2003 e all’art. 63 d.lgs. n. 446 del 19 97, per avere la Corte d’appello omesso di applicare la normativa di settore, non conformandosi al principio secondo cui l’occupazione da parte degli operatori di comunicazione elettroniche di aree o infrastrutture per l’esercizio del servizio pubblico debba essere assoggettata a canoni non rimessi alla volontà delle parti ma ad un criterio normativo predeterminato, che prevede un canone “agevolato”. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la v iolazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 , comma 1, n n . 3 e 4 , c.p.c., in relazione all’art. 8-bis d.l. n. 135 del2018,nella parte in cui la sentenza ha ritenuto che l’art. 93 d.lgs. cit. non si applicaai beni del patrimonio disponibile, senza tenere conto che, pur considerando il bene come disponibile e pur ritenendo che il menzionato art.93 d.lgs. cit. si applica solo ai beni indisponibili, tale tesi non è tuttavia predicabile a partire dalla data di entrata in vigoredell’art. 8-bis d.lgs. n. 135 del 2018 . 2. Occorre preliminarmente rilevare che in data 04/09/2025, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal procuratore speciale della società ricorrente e da un difensore di quest’ultima, cui è seguita l’accettazione del controricorrente. 3.Deve, dunque, dichiararsi l’estinzione del giudizio. 4. Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata , poiché l’accettazione delcontroricorrente esclude il potere di questa Corte di provvedere al riguardo, aisensi dell’art. 391, comma 4 , c.p.c. 5.Vertendosi in ipotesi di estinzione del giudizio, non sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater , d .P.R. n. 115 del 2002 n. 115(Cass., Sez. 5, n. 25485 del 12/10/2018). P.Q.M la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Cosìdeciso in Roma, nella