Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2022

Cassazione n. 16662/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3077/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA

V. OFANTO 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA

V. OFANTO 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA

V. OFANTO 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 3077/2018 Numero sezionale 1670/2022 [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])Numero di raccolta generale 16662/2022Data pubblicazione 23/05/2022 -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA

V. OFANTO 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA

V. OFANTO 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 53, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Puglia n. 2074/2017 depositata il 12/06/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 3077/2018 Rilevato che: Numero sezionale 1670/2022Numero di raccolta generale 16662/2022

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari, il silenzio del Comune sulla loro istanza di rimborso di euro 72.673 per i.c.i. non dovuta sulle aree oggetto del loro diritto di proprietà o usufrutto.

2. Il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso.

3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia ha accolto l’appello e riformato la sentenza di primo grado limitatamente all’anno di imposta 2012.

4. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti, formulando due motivi illustrati da memoria.

5. Si è costituito, con controricorso, il Comune, che ha anche depositato memoria.

Considerato che:

1. I ricorrenti hanno dedotto, con due motivi (nel contenuto analoghi), la violazione degli artt. 5 e 13, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992, atteso che il contribuente può sempre ravvedersi dall’errato versamento di somme non dovute e chiederne il rimborso, entro 5 anni dal versamento o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, e che tale richiesta non è subordinata alla presentazione di una denuncia in variazione, come erroneamente ritenuto dai giudici di merito, ma solo alla dimostrazione della inadeguatezza dei valori determinati dalla delibera comunale, che ha un valore meramente presuntivo - dimostrazione fornita, nel caso di specie, tramite la perizia prodotta, con la quale si è rilevata la non utilizzabilità, a fini edificatori, delle aree in esame.

2. Il controricorrente ha eccepito la tardività del ricorso per cassazione e comunque l’inammissibilità dei motivi, in quanto facenti riferimento a documenti di cui non è stato né trascritto il contenuto né indicata la sede processuale della loro produzione ed F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 3077/2018 in quanto tendenti a denunciare vizi di motivazione al di là dei limiti Numero sezionale 1670/2022Numero di raccolta generale 16662/2022 consentiti.

Ha, inoltre, sostenuto la infondatezza delle censure, Data pubblicazione 23/05/2022 essendo la sentenza fondata correttamente sugli art. 59, lett. g, d.lgs. n. 446 del 1997 e 10, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1992, da cui si desume un limite al potere di accertamento dell’ente impositore laddove l’imposta sia stata versata coerentemente ai valori pre-determinati dallo stesso ente (o, al contrario, risulti in eccesso rispetto a tali valori, così giustificandosi la richiesta di rimborso), per cui il valore venale di un cespite immobiliare indicato dal contribuente nella dichiarazione i.c.i., in base a detti valori, non è superabile qualora non sia stato disconosciuto con apposita denunzia rettificativa o integrativa ai sensi dell’art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992.

3. Il ricorso, come eccepito dal Comune di Bari, è tardivo, essendo stato notificato in data 15 gennaio 2018 e, quindi, oltre il termine di sei mesi dal deposito della sentenza, avvenuta in data 12 giugno 2017, in quanto, pur tenendosi conto della sospensione feriale, il termine è scaduto il 12 gennaio 2018 (venerdì).

4. In proposito va ricordato che nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c p.c., si osserva, a norma degli artt. 155, comma 2, c.p.c., e 2963, comma 4, c.c., il sistema della computazione civile non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini, sicché per calcolare i termini di decadenza dal gravame non occorre tenere conto dei giorni compresi tra il primo e trentunesimo giorno agosto di ciascun anno (Sez. 6 - 1, ord., n. 17640 del 25/08/2020, Rv. 658722 – 01; v. anche Sez. 5, ord., n.

F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 3077/2018 15029 del 15/07/2020, Rv. 658424 - 01).

Invero, quando il Numero sezionale 1670/2022Numero di raccolta generale 16662/2022 termine di decadenza interferisce con il periodo di sospensione Data pubblicazione 23/05/2022 feriale dei termini, ai sei mesi di cui all'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., devono aggiungersi i 31 giorni di tale sospensione computati "ex numeratione dierum", ai sensi del combinato disposto dell'art. 155, primo comma, stesso codice e dell'art. 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il 1° e 31 agosto di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Solo per completezza va rilevato che la riduzione del periodo di sospensione feriale da quarantasei a trentuno giorni, introdotta dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014, si applica, ai fini del computo dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., alle impugnazioni delle decisioni pubblicate o notificate a partire dal 1° gennaio 2015 (Sez. 3, ord. n. 17949 del 23/06/2021, Rv. 661957 - 01)

5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile ed i ricorrenti condannati al pagamento, a favore del controricorrente, delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti, in solido tra di loro, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo

13. F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 3077/2018 Numero sezionale 1670/2022 Così deciso in Roma, l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Numero di raccolta generale 16662/2022Data pubblicazione 23/05/2022 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3077/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V. OFANTO 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V. OFANTO 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V. OFANTO 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 3077/2018 Numero sezionale 1670/2022 [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])Numero di raccolta generale 16662/2022Data pubblicazione 23/05/2022 -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V. OFANTO 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V. OFANTO 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 53, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Puglia n. 2074/2017 depositata il 12/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 3077/2018 Rilevato che: Numero sezionale 1670/2022Numero di raccolta generale 16662/2022 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari, il silenzio del Comune sulla loro istanza di rimborso di euro 72.673 per i.c.i. non dovuta sulle aree oggetto del loro diritto di proprietà o usufrutto. 2. Il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia ha accolto l’appello e riformato la sentenza di primo grado limitatamente all’anno di imposta 2012. 4. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti, formulando due motivi illustrati da memoria. 5. Si è costituito, con controricorso, il Comune, che ha anche depositato memoria. Considerato che: 1. I ricorrenti hanno dedotto, con due motivi (nel contenuto analoghi), la violazione degli artt. 5 e 13, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992, atteso che il contribuente può sempre ravvedersi dall’errato versamento di somme non dovute e chiederne il rimborso, entro 5 anni dal versamento o da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, e che tale richiesta non è subordinata alla presentazione di una denuncia in variazione, come erroneamente ritenuto dai giudici di merito, ma solo alla dimostrazione della inadeguatezza dei valori determinati dalla delibera comunale, che ha un valore meramente presuntivo - dimostrazione fornita, nel caso di specie, tramite la perizia prodotta, con la quale si è rilevata la non utilizzabilità, a fini edificatori, delle aree in esame. 2. Il controricorrente ha eccepito la tardività del ricorso per cassazione e comunque l’inammissibilità dei motivi, in quanto facenti riferimento a documenti di cui non è stato né trascritto il contenuto né indicata la sede processuale della loro produzione ed F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 3077/2018 in quanto tendenti a denunciare vizi di motivazione al di là dei limiti Numero sezionale 1670/2022Numero di raccolta generale 16662/2022 consentiti. Ha, inoltre, sostenuto la infondatezza delle censure, Data pubblicazione 23/05/2022 essendo la sentenza fondata correttamente sugli art. 59, lett. g, d.lgs. n. 446 del 1997 e 10, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1992, da cui si desume un limite al potere di accertamento dell’ente impositore laddove l’imposta sia stata versata coerentemente ai valori pre-determinati dallo stesso ente (o, al contrario, risulti in eccesso rispetto a tali valori, così giustificandosi la richiesta di rimborso), per cui il valore venale di un cespite immobiliare indicato dal contribuente nella dichiarazione i.c.i., in base a detti valori, non è superabile qualora non sia stato disconosciuto con apposita denunzia rettificativa o integrativa ai sensi dell’art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992. 3. Il ricorso, come eccepito dal Comune di Bari, è tardivo, essendo stato notificato in data 15 gennaio 2018 e, quindi, oltre il termine di sei mesi dal deposito della sentenza, avvenuta in data 12 giugno 2017, in quanto, pur tenendosi conto della sospensione feriale, il termine è scaduto il 12 gennaio 2018 (venerdì). 4. In proposito va ricordato che nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c p.c., si osserva, a norma degli artt. 155, comma 2, c.p.c., e 2963, comma 4, c.c., il sistema della computazione civile non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini, sicché per calcolare i termini di decadenza dal gravame non occorre tenere conto dei giorni compresi tra il primo e trentunesimo giorno agosto di ciascun anno (Sez. 6 - 1, ord., n. 17640 del 25/08/2020, Rv. 658722 – 01; v. anche Sez. 5, ord., n. F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 3077/2018 15029 del 15/07/2020, Rv. 658424 - 01). Invero, quando il Numero sezionale 1670/2022Numero di raccolta generale 16662/2022 termine di decadenza interferisce con il periodo di sospensione Data pubblicazione 23/05/2022 feriale dei termini, ai sei mesi di cui all'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., devono aggiungersi i 31 giorni di tale sospensione computati "ex numeratione dierum", ai sensi del combinato disposto dell'art. 155, primo comma, stesso codice e dell'art. 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il 1° e 31 agosto di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Solo per completezza va rilevato che la riduzione del periodo di sospensione feriale da quarantasei a trentuno giorni, introdotta dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014, si applica, ai fini del computo dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., alle impugnazioni delle decisioni pubblicate o notificate a partire dal 1° gennaio 2015 (Sez. 3, ord. n. 17949 del 23/06/2021, Rv. 661957 - 01) 5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile ed i ricorrenti condannati al pagamento, a favore del controricorrente, delle spese di lite, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido tra di loro, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 3077/2018 Numero sezionale 1670/2022 Così deciso in Roma, l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Numero di raccolta generale 16662/2022Data pubblicazione 23/05/2022 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e
Sentenza Cassazione n. 16662/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris