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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 aprile 2026

Cassazione n. 09133/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] PARTEDott. [OSCURATO:PERSONA] D [OSCURATO:PERSONA] DIRITTODott. [OSCURATO:PERSONA] relatore Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G.N. 6151/2020Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6151/2020 R.G., propostoLodivico [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], con studio in [OSCURATO:PERSONA] (RM), oveelettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche ecomunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giustaprocura in margine al ricorso introduttivo del presenteprocedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]“[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Roma, in personadell’amministratore unico pro tempore;INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per il Lazio l’1 luglio 2019, n. 3957/3/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata dell’11 marzo 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo;Numero registro generale 6151/2020Numero sezionale 2265/2026Numero di raccolta generale 9133/2026Data pubblicazione 11/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per lacassazione della sentenza depositata dalla Commissionetributaria regionale per il Lazio l’1 luglio 2019, n. 3957/3/2019,la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazionedell’avviso di accertamento n.

U024442-15/2528/1/1 del 15dicembre 2015, notificato il 7 marzo 2016, da partedell’“[OSCURATO:SOCIETA].”, nella qualità di incaricata del servizio digestione dei rifiuti urbani per conto di [OSCURATO:PERSONA], per iltramite della “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, per l’omessa denuncia dellaTARI relativa agli anni dal 2010 al 2014, nella misuracomplessiva di € 4.566,54 (diminuita ad € 2.571,85 perl’applicazione della riduzione delle sanzioni amministrativenella misura di 1/3), in relazione all’appartamento sito in [OSCURATO:PERSONA] n. 81, contraddistinto con l’interno n.6 (prima l’interno n. 5), a seguito di opere di ristrutturazionecomportanti una variazione catastale per la riduzione dellaconsistenza da mq. 76 a mq. 65, che il comproprietario DanieleProietti aveva concesso in locazione a Maribel MamaclayLodivico, pur continuando a versare in proprio il tributo nelperiodo compreso dal 16 luglio 2010 al 31 dicembre 2014, harigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti dell’“[OSCURATO:SOCIETA].” avverso la sentenza depositatadalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 16 febbraio2018, n. 17255/17/2017, con condanna alla rifusione dellespese giudiziali.2.

Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure– che aveva respinto il ricorso originario della contribuente –sul presupposto: a) che la conduttrice era obbligata adenunciare l’immissione nella detenzione dell’immobile e acorrispondere il tributo; b) che l’appartenenza al locatore diuna pluralità di appartamenti rendeva equivoco l’effettivoNumero registro generale 6151/2020Numero sezionale 2265/2026Numero di raccolta generale 9133/2026Data pubblicazione 11/04/2026pagamento del tributo per l’appartamento in questione; c)che, anche a voler ritenere l’adempimento del terzo in ordineal tributo dovuto dalla conduttrice, quest’ultima era obbligataalla denuncia del subentro al proprietario nella detenzionedell’immobile.3.

L’“[OSCURATO:SOCIETA].” è rimasta intimata.4.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è affidato a due motivi.2.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 5, 26 e 27 del regolamento comunaleTARI (artt. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma639, della legge 27 dicembre 2019, n. 147), in relazione all’art.360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere statotenuto conto dal giudice di appello che «il Sig. [OSCURATO:PERSONA] è un soggetto terzo rispetto all’immobile oggetto dellatassazione de quo, ma ne è il comproprietario e, quindi,soggetto qualificato anche a continuare ad effettuare ilpagamento, ovvero a mantenere l’intestazione dell’utenza,anche ove più non occupi l’immobile, ovvero anche ovel’immobile risulti occupato da altri».2.1 Il predetto motivo è fondato per quanto di ragione.2.2 Secondo la ricorrente, gli obblighi relativi alla dichiarazionee al versamento del tributo erano stati assolti dalcomproprietario dell’appartamento, per cui la conduttrice eraesonerata dal pagamento del tributo per gli anni di riferimento,stante l’adempimento da parte del comproprietario.2.3 In base alla previsione dell’art. 1, comma 642, della legge27 dicembre 2019, n. 147, l’art. 6, comma 1, del regolamentocomunale TARI ha disposto che «chiunque (…) detenga aqualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,Numero registro generale 6151/2020Numero sezionale 2265/2026Numero di raccolta generale 9133/2026Data pubblicazione 11/04/2026suscettibili di produrre rifiuti urbani» è soggetto passivo dellaTARI.In tale veste, il detentore è obbligato a «dichiarare ognicircostanza rilevante per l’applicazione della tassa sui rifiuti ein particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione (…) delladetenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, lasussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni,esenzioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno dellecondizioni per beneficiare di agevolazioni, esenzioni oriduzioni» (art. 19, comma 1, del regolamento comunaleTARI).2.4 Su tale premessa, quindi, il detentore dell’immobile nonpuò mai essere esonerato dall’obbligo dichiarativo, che (inquanto prestazione di facere) grava personalmente a suocarico e la cui inosservanza è specificamente punita conl’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.2.5 Pertanto, nel caso di specie, la sentenza impugnata hacorrettamente ritenuto che: « Deve richiamarsi la disciplina deltributo (vds.

Legge n. 147/2013) in virtù della quale ilpresupposto della tari è il possesso o la detenzione a qualsiasititolo di locali o aree scoperte operative suscettibili di produrrerifiuti urbani.

Detta disciplina prevede anche la possibilità diuna detenzione temporanea non superiore a 6 mesi chegiustifica il mantenimento dell’obbligo in capi al proprietarioovvero al possessore.

Nel caso di specie non sussiste alcunadetenzione temporanea, per cui la contribuente è obbligata invia esclusiva alla denuncia di occupazione dell’immobile senzache possa acquistare alcuna valenza un accordo contrattualetra le parti, peraltro, non comunicato all’[OSCURATO:SOCIETA]».2.6 Non altrettanto si può dire per il versamento del tributo,che (in quanto prestazione di dare avente ad oggetto unNumero registro generale 6151/2020Numero sezionale 2265/2026Numero di raccolta generale 9133/2026Data pubblicazione 11/04/2026esborso pecuniario) non ha natura strettamente personale,essendo possibile anche per le obbligazioni tributariel’adempimento di un terzo in luogo del debitore (art. 1180 cod.civ.) con efficacia solutoria nei confronti del creditore.Per cui, dopo il pagamento ricevuto dal terzo (nella misuradovuta e nel termine prefissato), l’ente impositore non puòpretendere l’ulteriore riscossione del tributo nei confronti delcontribuente, ingenerandosi, altrimenti, una paleseduplicazione di imposta.2.7 Nel caso di specie, quindi, il pagamento del tributo per glianni di riferimento da parte del locatore ha, senz’altro, efficacialiberatoria per la conduttrice nei confronti dell’ente impositore,salva la verifica della corrispondenza (totale o parziale)dell’importo versato con il debito commisurato alla situazionesoggettiva della conduttrice (non necessariamente coincidentecon quella del locatore).

Difatti, al di là dell’immutabilità deiparametri fissi (fascia di utenza; superficie imponibile), lavariabilità nella determinazione del tributo è strettamenteconnessa alla condizione personale dell’obbligato.2.7 Ovviamente, ciò non esclude che la conduttrice sia,comunque, assoggettabile alla sanzione amministrativa perl’omessa presentazione della dichiarazione ai sensi dell’art. 25,comma 2, del regolamento comunale TARI.3.

Con il secondo motivo, si denuncia omessa e contraddittoriamotivazione circa un punto decisivo della controversia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., pernon essere stato tenuto conto dal giudice di appello « che il Sig.[OSCURATO:PERSONA] abbia effettivamente versato la tassa (…) perl’immobile situato a [OSCURATO:PERSONA] n. 81 interno 5; lostesso immobile cui corrisponde il pagamento della tassa» eche «la ricorrente ha prodotto in atti (…) le ricevute diNumero registro generale 6151/2020Numero sezionale 2265/2026Numero di raccolta generale 9133/2026Data pubblicazione 11/04/2026pagamento della tassa rifiuti, di cui all’avviso di accertamentoimpugnato, intestate al Sig. [OSCURATO:PERSONA], non per unqualsiasi immobile ubicato in [OSCURATO:PERSONA] n. 81, maper l’unico immobile che lo stesso Sig. [OSCURATO:PERSONA] avevaoccupato, in quanto comproprietario».3.1 Il predetto motivo è assorbito dall’accoglimento (perquanto di ragione) del primo motivo, rendendosene superfluoed ultroneo lo scrutinio.4.

Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi la fondatezza (per quanto di ragione) del primo el’assorbimento del secondo motivo, il ricorso può trovareaccoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deveessere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio dellacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per lespese del giudizio di legittimità.Nell’accertamento demandatogli, il giudice del rinvio si atterràal seguente principio di diritto:«In tema di TARI, ove il proprietario abbia adempiuto aiversamenti annuali anche dopo la concessione inlocazione dell’immobile, il conduttore che abbia omessodi presentare la dichiarazione di inizio della detenzione,pur essendo soggetto a sanzione amministrativa per taleinosservanza, non può essere obbligato all’ulteriorepagamento del tributo, a causa della palese duplicazionedi imposta, salva la necessità di verificare (in sedeamministrativa o giudiziaria) la corrispondenza (totaleo parziale) dell’importo versato con il debitocommisurato alla situazione soggettiva del conduttoreNumero registro generale 6151/2020Numero sezionale 2265/2026Numero di raccolta generale 9133/2026Data pubblicazione 11/04/2026(non necessariamente coincidente con quella dellocatore)».

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo per quanto di ragione edichiara l’assorbimento del secondo motivo, cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, indiversa composizione, anche per le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso a Roma nella camera di consiglio dell’11 marzo2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] PARTEDott. [OSCURATO:PERSONA] D [OSCURATO:PERSONA] DIRITTODott. [OSCURATO:PERSONA] relatore Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G.N. 6151/2020Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6151/2020 R.G., propostoLodivico [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], con studio in [OSCURATO:PERSONA] (RM), oveelettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche ecomunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giustaprocura in margine al ricorso introduttivo del presenteprocedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]“[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Roma, in personadell’amministratore unico pro tempore;INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per il Lazio l’1 luglio 2019, n. 3957/3/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata dell’11 marzo 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo;Numero registro generale 6151/2020Numero sezionale 2265/2026Numero di raccolta generale 9133/2026Data pubblicazione 11/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per lacassazione della sentenza depositata dalla Commissionetributaria regionale per il Lazio l’1 luglio 2019, n. 3957/3/2019,la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazionedell’avviso di accertamento n. U024442-15/2528/1/1 del 15dicembre 2015, notificato il 7 marzo 2016, da partedell’“[OSCURATO:SOCIETA].”, nella qualità di incaricata del servizio digestione dei rifiuti urbani per conto di [OSCURATO:PERSONA], per iltramite della “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, per l’omessa denuncia dellaTARI relativa agli anni dal 2010 al 2014, nella misuracomplessiva di € 4.566,54 (diminuita ad € 2.571,85 perl’applicazione della riduzione delle sanzioni amministrativenella misura di 1/3), in relazione all’appartamento sito in [OSCURATO:PERSONA] n. 81, contraddistinto con l’interno n.6 (prima l’interno n. 5), a seguito di opere di ristrutturazionecomportanti una variazione catastale per la riduzione dellaconsistenza da mq. 76 a mq. 65, che il comproprietario DanieleProietti aveva concesso in locazione a Maribel MamaclayLodivico, pur continuando a versare in proprio il tributo nelperiodo compreso dal 16 luglio 2010 al 31 dicembre 2014, harigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti dell’“[OSCURATO:SOCIETA].” avverso la sentenza depositatadalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 16 febbraio2018, n. 17255/17/2017, con condanna alla rifusione dellespese giudiziali.2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure– che aveva respinto il ricorso originario della contribuente –sul presupposto: a) che la conduttrice era obbligata adenunciare l’immissione nella detenzione dell’immobile e acorrispondere il tributo; b) che l’appartenenza al locatore diuna pluralità di appartamenti rendeva equivoco l’effettivoNumero registro generale 6151/2020Numero sezionale 2265/2026Numero di raccolta generale 9133/2026Data pubblicazione 11/04/2026pagamento del tributo per l’appartamento in questione; c)che, anche a voler ritenere l’adempimento del terzo in ordineal tributo dovuto dalla conduttrice, quest’ultima era obbligataalla denuncia del subentro al proprietario nella detenzionedell’immobile.3. L’“[OSCURATO:SOCIETA].” è rimasta intimata.4. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a due motivi.2. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 5, 26 e 27 del regolamento comunaleTARI (artt. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma639, della legge 27 dicembre 2019, n. 147), in relazione all’art.360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere statotenuto conto dal giudice di appello che «il Sig. [OSCURATO:PERSONA] è un soggetto terzo rispetto all’immobile oggetto dellatassazione de quo, ma ne è il comproprietario e, quindi,soggetto qualificato anche a continuare ad effettuare ilpagamento, ovvero a mantenere l’intestazione dell’utenza,anche ove più non occupi l’immobile, ovvero anche ovel’immobile risulti occupato da altri».2.1 Il predetto motivo è fondato per quanto di ragione.2.2 Secondo la ricorrente, gli obblighi relativi alla dichiarazionee al versamento del tributo erano stati assolti dalcomproprietario dell’appartamento, per cui la conduttrice eraesonerata dal pagamento del tributo per gli anni di riferimento,stante l’adempimento da parte del comproprietario.2.3 In base alla previsione dell’art. 1, comma 642, della legge27 dicembre 2019, n. 147, l’art. 6, comma 1, del regolamentocomunale TARI ha disposto che «chiunque (…) detenga aqualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,Numero registro generale 6151/2020Numero sezionale 2265/2026Numero di raccolta generale 9133/2026Data pubblicazione 11/04/2026suscettibili di produrre rifiuti urbani» è soggetto passivo dellaTARI.In tale veste, il detentore è obbligato a «dichiarare ognicircostanza rilevante per l’applicazione della tassa sui rifiuti ein particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione (…) delladetenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, lasussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni,esenzioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno dellecondizioni per beneficiare di agevolazioni, esenzioni oriduzioni» (art. 19, comma 1, del regolamento comunaleTARI).2.4 Su tale premessa, quindi, il detentore dell’immobile nonpuò mai essere esonerato dall’obbligo dichiarativo, che (inquanto prestazione di facere) grava personalmente a suocarico e la cui inosservanza è specificamente punita conl’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.2.5 Pertanto, nel caso di specie, la sentenza impugnata hacorrettamente ritenuto che: « Deve richiamarsi la disciplina deltributo (vds. Legge n. 147/2013) in virtù della quale ilpresupposto della tari è il possesso o la detenzione a qualsiasititolo di locali o aree scoperte operative suscettibili di produrrerifiuti urbani. Detta disciplina prevede anche la possibilità diuna detenzione temporanea non superiore a 6 mesi chegiustifica il mantenimento dell’obbligo in capi al proprietarioovvero al possessore. Nel caso di specie non sussiste alcunadetenzione temporanea, per cui la contribuente è obbligata invia esclusiva alla denuncia di occupazione dell’immobile senzache possa acquistare alcuna valenza un accordo contrattualetra le parti, peraltro, non comunicato all’[OSCURATO:SOCIETA]».2.6 Non altrettanto si può dire per il versamento del tributo,che (in quanto prestazione di dare avente ad oggetto unNumero registro generale 6151/2020Numero sezionale 2265/2026Numero di raccolta generale 9133/2026Data pubblicazione 11/04/2026esborso pecuniario) non ha natura strettamente personale,essendo possibile anche per le obbligazioni tributariel’adempimento di un terzo in luogo del debitore (art. 1180 cod.civ.) con efficacia solutoria nei confronti del creditore.Per cui, dopo il pagamento ricevuto dal terzo (nella misuradovuta e nel termine prefissato), l’ente impositore non puòpretendere l’ulteriore riscossione del tributo nei confronti delcontribuente, ingenerandosi, altrimenti, una paleseduplicazione di imposta.2.7 Nel caso di specie, quindi, il pagamento del tributo per glianni di riferimento da parte del locatore ha, senz’altro, efficacialiberatoria per la conduttrice nei confronti dell’ente impositore,salva la verifica della corrispondenza (totale o parziale)dell’importo versato con il debito commisurato alla situazionesoggettiva della conduttrice (non necessariamente coincidentecon quella del locatore). Difatti, al di là dell’immutabilità deiparametri fissi (fascia di utenza; superficie imponibile), lavariabilità nella determinazione del tributo è strettamenteconnessa alla condizione personale dell’obbligato.2.7 Ovviamente, ciò non esclude che la conduttrice sia,comunque, assoggettabile alla sanzione amministrativa perl’omessa presentazione della dichiarazione ai sensi dell’art. 25,comma 2, del regolamento comunale TARI.3. Con il secondo motivo, si denuncia omessa e contraddittoriamotivazione circa un punto decisivo della controversia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., pernon essere stato tenuto conto dal giudice di appello « che il Sig.[OSCURATO:PERSONA] abbia effettivamente versato la tassa (…) perl’immobile situato a [OSCURATO:PERSONA] n. 81 interno 5; lostesso immobile cui corrisponde il pagamento della tassa» eche «la ricorrente ha prodotto in atti (…) le ricevute diNumero registro generale 6151/2020Numero sezionale 2265/2026Numero di raccolta generale 9133/2026Data pubblicazione 11/04/2026pagamento della tassa rifiuti, di cui all’avviso di accertamentoimpugnato, intestate al Sig. [OSCURATO:PERSONA], non per unqualsiasi immobile ubicato in [OSCURATO:PERSONA] n. 81, maper l’unico immobile che lo stesso Sig. [OSCURATO:PERSONA] avevaoccupato, in quanto comproprietario».3.1 Il predetto motivo è assorbito dall’accoglimento (perquanto di ragione) del primo motivo, rendendosene superfluoed ultroneo lo scrutinio.4. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi la fondatezza (per quanto di ragione) del primo el’assorbimento del secondo motivo, il ricorso può trovareaccoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deveessere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio dellacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per lespese del giudizio di legittimità.Nell’accertamento demandatogli, il giudice del rinvio si atterràal seguente principio di diritto:«In tema di TARI, ove il proprietario abbia adempiuto aiversamenti annuali anche dopo la concessione inlocazione dell’immobile, il conduttore che abbia omessodi presentare la dichiarazione di inizio della detenzione,pur essendo soggetto a sanzione amministrativa per taleinosservanza, non può essere obbligato all’ulteriorepagamento del tributo, a causa della palese duplicazionedi imposta, salva la necessità di verificare (in sedeamministrativa o giudiziaria) la corrispondenza (totaleo parziale) dell’importo versato con il debitocommisurato alla situazione soggettiva del conduttoreNumero registro generale 6151/2020Numero sezionale 2265/2026Numero di raccolta generale 9133/2026Data pubblicazione 11/04/2026(non necessariamente coincidente con quella dellocatore)». P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo per quanto di ragione edichiara l’assorbimento del secondo motivo, cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, indiversa composizione, anche per le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso a Roma nella camera di consiglio dell’11 marzo2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09133/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris