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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 16624/2026

Testo disponibile della fonte

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di Cataniaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], preliminarmente rinuncia all'eccezione relativa all'omessacomunicazione del proprio avviso per l'odierna udienza, sollevata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Pappalardo, e chiede che il procedimento sia trattato oralmente.sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, come da requisitoria già depositata;l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il provvedimento impugnato, il Tribunale del riesame di Catania – aditoai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. –, ha rigettato la richiesta di riesame avanzatanell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Catania del 2 luglio 2025, con la quale è stata applicata nei suoi confronti lamisura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 416-bis commi 1, 2, 3 e4 cod. pen., per avere partecipato, dal mese di novembre 2019 al maggio 2020,all'associazione di tipo mafioso denominata [OSCURATO:PERSONA], clan [OSCURATO:PERSONA],presente sul territorio di Catania, e segnatamente alla squadra operante nei quartiericatanesi di Librino e [OSCURATO:PERSONA], facente capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Catania ha innanzitutto premesso la perdurante operatività del clanmafioso riconducibile alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], quale articolazione dell'associazione mafiosastorica di [OSCURATO:PERSONA], clan [OSCURATO:PERSONA], la cui sussistenza (non contestata dalladifesa dell’indagato e già oggetto già di due importanti filoni di indagine denominatirispettivamente Cartagho e Cartagho II), risulta comprovata alla luce delle risultanze delledisposte attività tecniche di intercettazione, corroborate da sequestri ed arresti in flagranzae dalle dichiarazioni rese da numerosi collaboratori di giustizia.Quanto alla specifica posizione dell’odierno indagato [OSCURATO:PERSONA], il Tribunalerilevava come fosse individuabile a suo carico un quadro indiziario grave, desumibileprincipalmente dalle convergenti propalazioni dei collaboratori di giustizia, in particolare di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, infine,[OSCURATO:PERSONA].

I predetti hanno concordemente indicato il ricorrente qualesoggetto a disposizione della consorteria, per conto della quale si occupava principalmentedello smercio di sostanze stupefacenti.Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono state ritenute attendibili eriscontrate: essi hanno riferito circostanze ed eventi appresi personalmente, ovvero episodiche li hanno visti protagonisti in prima persona, così escludendo il rischio di circolarità dellafonte.

Inoltre, sempre secondo la valutazione del Tribunale, le dichiarazioni deicollaboratori di giustizia risultano coincidenti e si riscontrano pienamente tra loro.Il Tribunale ha infine ritenuto sussistenti le esigenze cautelari e l'adeguatezza dellamisura carceraria, in virtù della doppia presunzione prevista dalla legge, osservando comenon fossero emersi elementi tali da far ritenere l'insussistenza delle esigenze cautelari.

2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Pappalardo, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo conil quale il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto divalutazione della gravità indiziaria del quadro probatorio posto a carico del [OSCURATO:PERSONA] peraffermare la sua partecipazione al clan “[OSCURATO:PERSONA]”.Il ricorrente lamenta, in particolare, la mancanza di riscontri estrinseciindividualizzanti alle propalazioni dei collaboratori di giustizia, di cui sottolinea la genericitàe l’assenza delle prescritte verifiche in punto di attendibilità intrinseca e estrinseca.Il ricorrente evidenzia inoltre come il Tribunale abbia omesso di vagliare leinsanabili discrasie tra la realtà materiale e le “falsificate” propalazioni dei collaboratori, conconseguente totale assenza dei dovuti riscontri obiettivi.

Ancora si evidenziano le discrasieravvisabili dalla lettura delle dichiarazioni, in parte riportate in ricorso, rese dai collaboratoriSilvio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dato quest’ultimo del tutto pretermesso dal Tribunalenella sua valutazione.Inoltre, si sottolinea come le dichiarazioni dello [OSCURATO:PERSONA] siano in parte de relato,risultando riscontrate da quanto affermato dal [OSCURATO:PERSONA]; eppure, la difesa aveva evidenziatocome “scarsissima” fosse l’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni dei predetti [OSCURATO:PERSONA] eScavone.Si evidenzia poi come il capo del clan [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nulla avesse riferito inmerito alla partecipazione al suo clan del [OSCURATO:PERSONA], che anzi individuava come soggetto chesin dal 2014 acquistava droga dal suo clan, proprio per non avere con esso problemi epoter continuare a gestire in proprio la sua attività di smercio; neppure i collaboratoriAngelo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (entrambi intranei al clan [OSCURATO:PERSONA], come da sentenzepassate in giudicato) ebbero a riferire dell’affiliazione del [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio.Infine, sottolineava ancora la difesa come il narrato dei collaboratori citatinell’impugnata ordinanza non avesse avuto alcun riscontro né dalle captazioni tecniche néda altri elementi esogeni.3.[OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha conclusochiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, riportandosi alla memoria scrittadepositata.4.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell’indagato, nel corso dell’udienza didiscussione, ha preliminarmente rinunciato all’eccezione precedentemente avanzata inerente alla mancata notifica in suo favore dell’avviso di fissazione dell’udienza innanzi aquesta Corte; ha quindi concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Va premesso che, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimitàrelativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deveriscontrare – entro il perimetro circoscritto dalla devoluzione - la violazione di specifichenorme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testodel provvedimento impugnato.

Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione deifatti, né sostituire l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e larilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbiadato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno dellagravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza dellamotivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica eai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (sivedano, sull'argomento, Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01 e lesuccessive, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01).Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all’esame del contenutodell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hannodeterminato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fattie, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativodel provvedimento (Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 2, n. 27866 del17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885).3.

Applicando i principi generali al caso in esame, va rilevato che non si riscontraalcuna violazione di legge né vizio motivazionale rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e,cod. proc. pen.: la difesa, infatti, reitera nella sostanza le doglianze già formulate in sede diriesame, contestando in termini generici le argomentazioni addotte dal provvedimentoimpugnato a sostegno del rigetto del gravame e sollecitando una non consentitarivalutazione del compendio indiziario.

Nel caso di specie l’ordinanza impugnata argomenta in modo ampio e nonmanifestamente illogico sulla gravità del compendio indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale del riesame ha richiamato (anche mediante rinvio all’ordinanzagenetica) le convergenti propalazioni di più collaboratori di giustizia – [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – che hannoindicato il ricorrente quale soggetto a disposizione della consorteria facente capo allafamiglia [OSCURATO:PERSONA], con compiti principalmente incentrati sullo smercio di sostanze stupefacenti.L’impugnata ordinanza ha motivatamente ritenuto attendibili tali dichiarazioni, evidenziandoche esse si fondano su circostanze apprese personalmente ovvero su episodi che hannovisto i dichiaranti protagonisti, così da escludere il rischio di circolarità della fonte; ha inoltresottolineato la coincidenza e la reciproca riscontrabilità dei narrati, valorizzandone la letturacomplessiva e la coerenza interna.

Quanto alle censure difensive incentrate, da un lato, sulla mancata indicazionedel [OSCURATO:PERSONA], quale partecipe al sodalizio, da parte di altri collaboratori (quali [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e, dall’altro, sulla dedotta assenza di riscontriestrinseci individualizzanti, l’ordinanza impugnata ha dato risposta immune da vizi logici egiuridici.In particolare, il Tribunale ha correttamente rilevato che la mancata menzione delnominativo del ricorrente nelle elencazioni operate da taluni dichiaranti non è di per séidonea a dimostrare un’esclusione dall’associazione, specie a fronte di un quadro narrativoconvergente proveniente da plurime fonti, ritenute attendibili e tra loro riscontrate.

A frontedi tali argomentazioni, il ricorso si risolve nella richiesta di una rivalutazione atomistica delmateriale e nella riproposizione di rilievi di merito già scrutinati dal giudice del riesame intermini non manifestamente illogici, e come tali non sindacabili in questa sede.Sono state parimenti analizzate, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, lepropalazioni dei collaboratori in merito alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA], quale membro delgruppo [OSCURATO:PERSONA], alla “scorribanda armata” nel territorio sotto l’egemonia di Carmelo DStefano, a capo del [OSCURATO:PERSONA], essendosi chiarito che, secondo quanto riferito daScavone, il [OSCURATO:PERSONA], nell’occasione armato di una pistola calibro 9x21, avesse preso parteall’azione.

In definitiva, le doglianze difensive non denunciano vizi riconducibili alle categoriedella violazione di legge o della motivazione mancante/apparente, ma si risolvono incensure dirette a sollecitare una diversa lettura del compendio indiziario e unarivalutazione dell’attendibilità delle fonti dichiarative, alternativa a quella, congruamenteargomentata, accolta dal Tribunale del riesame.Il ricorso deve pertanto essere rigettato.4.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda allaCancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Cataniaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], preliminarmente rinuncia all'eccezione relativa all'omessacomunicazione del proprio avviso per l'odierna udienza, sollevata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Pappalardo, e chiede che il procedimento sia trattato oralmente.sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, come da requisitoria già depositata;l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale del riesame di Catania – aditoai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. –, ha rigettato la richiesta di riesame avanzatanell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Catania del 2 luglio 2025, con la quale è stata applicata nei suoi confronti lamisura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 416-bis commi 1, 2, 3 e4 cod. pen., per avere partecipato, dal mese di novembre 2019 al maggio 2020,all'associazione di tipo mafioso denominata [OSCURATO:PERSONA], clan [OSCURATO:PERSONA],presente sul territorio di Catania, e segnatamente alla squadra operante nei quartiericatanesi di Librino e [OSCURATO:PERSONA], facente capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Catania ha innanzitutto premesso la perdurante operatività del clanmafioso riconducibile alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], quale articolazione dell'associazione mafiosastorica di [OSCURATO:PERSONA], clan [OSCURATO:PERSONA], la cui sussistenza (non contestata dalladifesa dell’indagato e già oggetto già di due importanti filoni di indagine denominatirispettivamente Cartagho e Cartagho II), risulta comprovata alla luce delle risultanze delledisposte attività tecniche di intercettazione, corroborate da sequestri ed arresti in flagranzae dalle dichiarazioni rese da numerosi collaboratori di giustizia.Quanto alla specifica posizione dell’odierno indagato [OSCURATO:PERSONA], il Tribunalerilevava come fosse individuabile a suo carico un quadro indiziario grave, desumibileprincipalmente dalle convergenti propalazioni dei collaboratori di giustizia, in particolare di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, infine,[OSCURATO:PERSONA]. I predetti hanno concordemente indicato il ricorrente qualesoggetto a disposizione della consorteria, per conto della quale si occupava principalmentedello smercio di sostanze stupefacenti.Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono state ritenute attendibili eriscontrate: essi hanno riferito circostanze ed eventi appresi personalmente, ovvero episodiche li hanno visti protagonisti in prima persona, così escludendo il rischio di circolarità dellafonte. Inoltre, sempre secondo la valutazione del Tribunale, le dichiarazioni deicollaboratori di giustizia risultano coincidenti e si riscontrano pienamente tra loro.Il Tribunale ha infine ritenuto sussistenti le esigenze cautelari e l'adeguatezza dellamisura carceraria, in virtù della doppia presunzione prevista dalla legge, osservando comenon fossero emersi elementi tali da far ritenere l'insussistenza delle esigenze cautelari. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Pappalardo, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo conil quale il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto divalutazione della gravità indiziaria del quadro probatorio posto a carico del [OSCURATO:PERSONA] peraffermare la sua partecipazione al clan “[OSCURATO:PERSONA]”.Il ricorrente lamenta, in particolare, la mancanza di riscontri estrinseciindividualizzanti alle propalazioni dei collaboratori di giustizia, di cui sottolinea la genericitàe l’assenza delle prescritte verifiche in punto di attendibilità intrinseca e estrinseca.Il ricorrente evidenzia inoltre come il Tribunale abbia omesso di vagliare leinsanabili discrasie tra la realtà materiale e le “falsificate” propalazioni dei collaboratori, conconseguente totale assenza dei dovuti riscontri obiettivi. Ancora si evidenziano le discrasieravvisabili dalla lettura delle dichiarazioni, in parte riportate in ricorso, rese dai collaboratoriSilvio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; dato quest’ultimo del tutto pretermesso dal Tribunalenella sua valutazione.Inoltre, si sottolinea come le dichiarazioni dello [OSCURATO:PERSONA] siano in parte de relato,risultando riscontrate da quanto affermato dal [OSCURATO:PERSONA]; eppure, la difesa aveva evidenziatocome “scarsissima” fosse l’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni dei predetti [OSCURATO:PERSONA] eScavone.Si evidenzia poi come il capo del clan [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nulla avesse riferito inmerito alla partecipazione al suo clan del [OSCURATO:PERSONA], che anzi individuava come soggetto chesin dal 2014 acquistava droga dal suo clan, proprio per non avere con esso problemi epoter continuare a gestire in proprio la sua attività di smercio; neppure i collaboratoriAngelo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (entrambi intranei al clan [OSCURATO:PERSONA], come da sentenzepassate in giudicato) ebbero a riferire dell’affiliazione del [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio.Infine, sottolineava ancora la difesa come il narrato dei collaboratori citatinell’impugnata ordinanza non avesse avuto alcun riscontro né dalle captazioni tecniche néda altri elementi esogeni.3.[OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha conclusochiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, riportandosi alla memoria scrittadepositata.4. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell’indagato, nel corso dell’udienza didiscussione, ha preliminarmente rinunciato all’eccezione precedentemente avanzata inerente alla mancata notifica in suo favore dell’avviso di fissazione dell’udienza innanzi aquesta Corte; ha quindi concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Va premesso che, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimitàrelativo alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deveriscontrare – entro il perimetro circoscritto dalla devoluzione - la violazione di specifichenorme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testodel provvedimento impugnato. Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione deifatti, né sostituire l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e larilevanza dei dati probatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbiadato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno dellagravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza dellamotivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica eai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (sivedano, sull'argomento, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01 e lesuccessive, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01).Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all’esame del contenutodell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hannodeterminato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fattie, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativodel provvedimento (Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 2, n. 27866 del17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885).3. Applicando i principi generali al caso in esame, va rilevato che non si riscontraalcuna violazione di legge né vizio motivazionale rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e,cod. proc. pen.: la difesa, infatti, reitera nella sostanza le doglianze già formulate in sede diriesame, contestando in termini generici le argomentazioni addotte dal provvedimentoimpugnato a sostegno del rigetto del gravame e sollecitando una non consentitarivalutazione del compendio indiziario. Nel caso di specie l’ordinanza impugnata argomenta in modo ampio e nonmanifestamente illogico sulla gravità del compendio indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale del riesame ha richiamato (anche mediante rinvio all’ordinanzagenetica) le convergenti propalazioni di più collaboratori di giustizia – [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – che hannoindicato il ricorrente quale soggetto a disposizione della consorteria facente capo allafamiglia [OSCURATO:PERSONA], con compiti principalmente incentrati sullo smercio di sostanze stupefacenti.L’impugnata ordinanza ha motivatamente ritenuto attendibili tali dichiarazioni, evidenziandoche esse si fondano su circostanze apprese personalmente ovvero su episodi che hannovisto i dichiaranti protagonisti, così da escludere il rischio di circolarità della fonte; ha inoltresottolineato la coincidenza e la reciproca riscontrabilità dei narrati, valorizzandone la letturacomplessiva e la coerenza interna. Quanto alle censure difensive incentrate, da un lato, sulla mancata indicazionedel [OSCURATO:PERSONA], quale partecipe al sodalizio, da parte di altri collaboratori (quali [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e, dall’altro, sulla dedotta assenza di riscontriestrinseci individualizzanti, l’ordinanza impugnata ha dato risposta immune da vizi logici egiuridici.In particolare, il Tribunale ha correttamente rilevato che la mancata menzione delnominativo del ricorrente nelle elencazioni operate da taluni dichiaranti non è di per séidonea a dimostrare un’esclusione dall’associazione, specie a fronte di un quadro narrativoconvergente proveniente da plurime fonti, ritenute attendibili e tra loro riscontrate. A frontedi tali argomentazioni, il ricorso si risolve nella richiesta di una rivalutazione atomistica delmateriale e nella riproposizione di rilievi di merito già scrutinati dal giudice del riesame intermini non manifestamente illogici, e come tali non sindacabili in questa sede.Sono state parimenti analizzate, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, lepropalazioni dei collaboratori in merito alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA], quale membro delgruppo [OSCURATO:PERSONA], alla “scorribanda armata” nel territorio sotto l’egemonia di Carmelo DStefano, a capo del [OSCURATO:PERSONA], essendosi chiarito che, secondo quanto riferito daScavone, il [OSCURATO:PERSONA], nell’occasione armato di una pistola calibro 9x21, avesse preso parteall’azione. In definitiva, le doglianze difensive non denunciano vizi riconducibili alle categoriedella violazione di legge o della motivazione mancante/apparente, ma si risolvono incensure dirette a sollecitare una diversa lettura del compendio indiziario e unarivalutazione dell’attendibilità delle fonti dichiarative, alternativa a quella, congruamenteargomentata, accolta dal Tribunale del riesame.Il ricorso deve pertanto essere rigettato.4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda allaCancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]
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