CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 42211/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza, limitatamente alla confisca, e l'inammissibilità del ricorso, nel resto. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Torino ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in seguito a estinzione del reato di bancarotta fraudolenta preferenziale per intervenuta prescrizione, confermando per il resto la confisca dell'immobile di proprietà del Peccolo. 2. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, ricorrono gli imputati per il tramite del loro difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando le proprie censure in un unico motivo, col quale lamentano vizio di omessa motivazione con riguardo alla confisca dell'immobile. Nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato, la Corte territoriale, «pur rilevando la necessità del previo accertamento circa la responsabilità degli imputati così come disposto dall'art. 578-bis c.p.p. (essendo stata ordinata la confisca dell'immobile)», si sarebbe limitata a richiamare la ricostruzione fornita, sul punto relativo alla confisca, dal Giudice di primo grado. La difesa eccepisce lacune, che vizierebbero la parte motiva dell'impugnata sentenza, concernenti sia l'interpretazione, fornita dalla difesa stessa, delle emergenze probatorie sia l'omesso esame di argomenti proposti nei motivi d'appello. In particolare, la Corte territoriale non avrebbe preso in alcun modo posizione rispetto al dato, esposto dalla difesa in sede di conclusioni scritte, relativo all'apertura di credito, richiesta da [OSCURATO:SOCIETA] (di cui gli imputati erano soci) nel giugno del 2009 e concessa da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per la quale erano stati pattuiti interessi passivi in misura pari all' 11,60%. Tale apertura di credito sarebbe stata finalizzata a «effettuare versamenti a favore di [OSCURATO:SOCIETA].» (società dichiarata poi fallita, nel 2011), a titolo di finanziamento infruttifero. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e la sentenza va annullata con rinvio limitatamente alla disposta confisca. 2. A fini di chiarezza espositiva, gioverà ribadire che, precedentemente alla declaratoria di prescrizione, gli odierni ricorrenti erano stati dichiarati colpevoli del reato -in concorso tra loro e con altri amministratori di [OSCURATO:SOCIETA], dichiarata fallita dal Tribunale di Torino il 6.5.2011- di bancarotta fraudolenta preferenziale. Gioverà altresì premettere che, nell'atto di appello, gli odierni ricorrenti avevano sostenuto che l'immobile confiscato fosse stato oggetto di un'operazione commerciale di compravendita, definita come tale fin dalla sua genesi (2008) e comprovata da un contratto preliminare di compravendita stipulato, appunto, nel 2008. I Giudici di merito avevano ritenuto, invece, che l'acquisto dell'immobile fosse in realtà una restituzione di un prestito in denaro effettuato dagli imputati alla società Restor due anni prima del fallimento della stessa; le somme versate non potevano in alcun modo essere ricollegate a una trattativa avente a oggetto l'immobile, trattandosi invece di prestito, a fondo perduto, dei due imputati- soci a favore della società fallita. In tal modo - scrivono i Giudici d'appello, aderendo alla ricostruzione del Giudice di primo grado - il cespite oggetto di confisca sarebbe stato «sottratto alla soddisfazione paritaria degli altri creditori della società a vantaggio del Castelli e del Peccolo» r0 (p. 5-6 della motivazione dell'impugnata sentenza), di poi rinviando alle «puntuali annotazioni del giudice di prime cure». Coglie nel segno, a questo punto, la difesa nel contestare carenze motivazionali in relazione alle ragioni che hanno supportato la confisca dell'immobile. A fronte di censure non aspecifiche proposte dall'odierno ricorrente, il rinvio, operato dalla motivazione dell'impugnata sentenza, alle "puntuali annotazioni del giudice di prime cure", appare invero inadeguato a rendere del tutto chiare le ragioni per le quali si è ritenuto di confermare la confisca dell'immobile in parola (cfr. Sez. 3, n. 36361, del 29.3.2019, Guzzi; Sez.6, n. 28411 del 13/11/2012, Santapaola, Rv. 256435). In particolare, il percorso argomentativo della parte motiva si fa oscuro nei passaggi in cui i Giudici d'appello non forniscono argomenti atti a comprendere le ragioni per le quali sarebbe venuta meno, nel 2008, «la prospettiva di acquisire con la vendita di un immobile quella liquidità che per [OSCURATO:SOCIETA] era urgente acquisire [...] la vendita dell'immobile veniva rinviata ad altra data» (p. 6). Del pari ellittico è il riferimento a una certa «operazione Gieffe» e a una «fase conflittuale» che avrebbe reso necessario integrare il «finanziamento con altri finanziamenti (v. p. 6 della parte motiva dell'impugnata sentenza). I giudici d'appello non replicano neppure, in effetti, alle osservazioni della difesa, proposte attraverso conclusioni scritte, circa l'apertura di credito richiesta e ottenuta dai ricorrenti presso la Unicredit, con un tasso alquanto elevato, ciò che, nella prospettiva difensiva, avrebbe dimostrato che il finanziamento era stato richiesto proprio in prospettiva di acquisto dell'immobile. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto, che il richiamo per relationem alla decisione di primo grado non abbia dato forma a quell'«unico apparato logico-argonnentativo a cui il giudice di legittimità deve riferirsi per valutare la congruità e la completezza della motivazione che sorregge la decisione assunta» (sul quale, da ultimo, Sez. 4, n. 30810 del 10/05/2022, Ragusa). 3. Per i motivi esposti, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla disposta confisca con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Torino. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Torino.