CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00042/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 9726-2024proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante “ pro tempore”, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] GARULLI; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,in persona l egale r appresentante “ pro tempore”, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] PARISELLA; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Rinnovazione notifica ricorso R.G.N.9726/2023 Cron. Rep. Ud.19/12/2024 Udienza Pubblica [OSCURATO:PERSONA] 751 S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; -intimate - Avverso la sentenza n. 2057 /20 2 3 del Tribunale di Roma , depositata il 07/02/2023; udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica de l [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S tefano G iaime GUIZZI ; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] NARDECCHIA, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso; udito,per la ricorrente , l’[OSCURATO:PERSONA] GARULLI ; [OSCURATO:PERSONA] - l a società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 2057/23, del 7 febbraio 2023, del Tribunale di Roma, che ne ha rigettato l’opposizione ex art.617 cod. proc. civ. avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione presso il medesimo Tribunale capitolino ha assegnato alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in preferenza rispetto all’odierna ricorrente, ai sensi del comma 4 dell’art. 499 cod. civ., quanto ricavato in sede di distribuzione all’esito di procedura esecutiva presso terzi; - h a resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata; -sono rimasti intimati tutti gli altri soggetti meglio indicati in epigrafe, a cominciare dalla società [OSCURATO:PERSONA] 751 S.r.l., debitrice esecutata nella suddetta procedura espropriativa presso terzi; - i l Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’accoglimento del primo motivo di ricorso;- l a ricorrente ha deposit ato memoria ; - sono stati uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrente, il suo difensore ; - quest’ultimo ha avanzato istanza di rinvio , per poter rinnovare la notificazione alla società [OSCURATO:PERSONA] 751, non essendovi prova che la stessa -effettuata ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 71 -sia andata a buon fine; - che effettivamente tale prova tuttora difetta, sicché sussistono le condizioni per l’accoglimento dell’istanza suddettae, in ogni caso, per ordinare la rinnovazione della notificazione, anche in ragione del fatto che il debitore esecutato riveste -nelle controversie distributive di cui all’art. 512 cod. proc. civ. - la qualifica di litisconsorte necessario (“ex multis”, Cass. sez. 6-3, ord. 30 gennaio 2012, n. 1316, Rv. 621353-01); - che, a tal fine, va fissato il termine di cui in dispositivo, impregiudicati gli oneri di documentazione dell’ottemperanza all’ordine così impartito; p.q. m . la Corte ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] 751 S.r.l., da compiersi nel termine perentorio di trenta giorni dall’avvenuta comunicazione – da parte della cancelleria – della presente ordinanza. Così deciso in Roma, all’esito della camera di consiglio della Sezione