CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2025
Cassazione n. 10608/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, che in riforma della pronunzia di primo grado, su accordo delle parti ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena come concordata per i reati di cui all'art. 624 bis, 625 n.7 cod. pen. (capo A) e di cui all'art.624 bis cod. pen. (capo B). Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti. Il proposto ricorso, che peraltro evoca in termini meramente assertivi vizio di motivazione e violazione di legge quanto all'assenza di penale responsabilità, esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare. Analogamente alle conclusioni raggiunte in tema di patteggiamento (Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, dep.2014, Citarella, Rv.257824), deve ritenersi che la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem. La censura risulta, inoltre, priva della richiesta specificità, non indicando il ricorrente le ragioni per cui, in presenza della sua rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli attinenti alla pena, avrebbe dovuto non dimeno essere esclusa la sua colpevolezza, già dichiarata in primo grado. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 12 febbraio 2025