Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2024

Cassazione n. 40984/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza dell'Il aprile 2024, con la quale la Corte di appello di Trento-sezione distaccata di Bolzano ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Bolzano - sezione distaccata di Bressanone in data 13/02/2024 ritenendo [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs.n. 286/98 e lo aveva condannato alla pena di un mese di arresto; Ritenuto che con unico motivo si lamenta l'insufficiente motivazione sui presupposti della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; che la censura risulta del tutto generica e non si confronta né con la specifica condotta dell'imputato né con la motivazione del provvedimento impugnato; che la motivazione di contro appare congrua e rispettosa delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01), laddove fa riferimento alle precedenti violazioni di ordini di espulsione e ad altre condotte di reato; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 ottobre 2024 I P \y, eside

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza dell'Il aprile 2024, con la quale la Corte di appello di Trento-sezione distaccata di Bolzano ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Bolzano - sezione distaccata di Bressanone in data 13/02/2024 ritenendo [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs.n. 286/98 e lo aveva condannato alla pena di un mese di arresto; Ritenuto che con unico motivo si lamenta l'insufficiente motivazione sui presupposti della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; che la censura risulta del tutto generica e non si confronta né con la specifica condotta dell'imputato né con la motivazione del provvedimento impugnato; che la motivazione di contro appare congrua e rispettosa delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01), laddove fa riferimento alle precedenti violazioni di ordini di espulsione e ad altre condotte di reato; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre 2024 I P \y, eside
Sentenza Cassazione n. 40984/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris