CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18672/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] Cristian avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui il g.i.p. del Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la sentenza del Tribunale di Messina dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (irrevocabile in data 3.6.2017), per avere il ricorrente riportato un'altra condanna del g.i.p. del Tribunale di Caltanissetta in data 26.10.2022 (irrevocabile in data 7.5.2024) per un reato commesso il 16.3.2021; Evidenziato che, con l'unico motivo di ricorso, si lamenta violazione di legge con riferimento all'art. 168, comma 1, n. 2), cod. pen., laddove il giudice dell'esecuzione ha invece proceduto alla revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1) cod. pen., dando atto che [OSCURATO:PERSONA] avesse commesso un altro delitto entro cinque anni dalla data di irrevocabilità della prima sentenza che aveva concesso il beneficio previsto dall'art. 163 cod. pen.; Considerato che il ricorso, in virtù dell'errata individuazione del contenuto del provvedimento impugnato, cita, a sostegno della propria prospettazione censoria, un inconferente precedente di legittimità, in quanto relativo, in realtà, ad una revoca della sospensione condizionale concessa ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2) cod. pen. in un caso in cui la seconda condanna riguardava un delitto anteriormente commesso; Ritenuto, invece, che per il caso - come quello di specie - di reato commesso successivamente a quello oggetto della prima sospensione, il termine di cinque anni, che deve computarsi dal passaggio in giudicato della prima sentenza, riguardi la data di commissione del secondo reato e non la data di irrevocabilità della sentenza che lo accerta; Ritenuto, quindi, che la doglianza difensiva sia manifestamente infondata e che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.