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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31674/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 4.11.22 con cui la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado - limitatamente alla rideterminazione della pena in mesi 3 di reclusione ed euro 80 di multa, riconosciuta l'attenuante di cui all'art.62 n.4 cod. pen. equivalente alla contestata recidiva - che aveva accertato la responsabilità dell'imputata per il reato pp. e pp. dagli artt. 56- 624 cod. pen., confermandola nel resto.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva tenuto conto, da un lato, della riconosciuta attenuante ex art, 62 n.4 cod. pen., e, dall'altro della condotta collaborativa dell'imputata, nonché censura il trattamento sanzionatorio è indeducibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, la quale ha dato opportuno rilievo alla circostanza per cui l'attenuante riferibile al valore invero contenuto della merce che la stessa stava tentando di sottrarre, può solo essere considerata equivalente alla contestata recidiva, essendo il tentativo di furto, nel caso di specie - visto lo specifico precedente commesso dall'imputata - condotta idonea a rivelare la maggiore capacità a delinquere della stessa; sicchè dovesse ritenersi al contempo sussistente la recidiva contestata non mettibile in discussione in virtù del tenue valore del bene avuto di mira.

Precisato altresì che non è deducibile in sede di legittimità in quanto implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), spiegandone - come nel caso di specie - le ragioni (con richiamo anche dei numerosi precedenti penali risultanti a carico dell'imputata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 4.11.22 con cui la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado - limitatamente alla rideterminazione della pena in mesi 3 di reclusione ed euro 80 di multa, riconosciuta l'attenuante di cui all'art.62 n.4 cod. pen. equivalente alla contestata recidiva - che aveva accertato la responsabilità dell'imputata per il reato pp. e pp. dagli artt. 56- 624 cod. pen., confermandola nel resto. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva tenuto conto, da un lato, della riconosciuta attenuante ex art, 62 n.4 cod. pen., e, dall'altro della condotta collaborativa dell'imputata, nonché censura il trattamento sanzionatorio è indeducibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, la quale ha dato opportuno rilievo alla circostanza per cui l'attenuante riferibile al valore invero contenuto della merce che la stessa stava tentando di sottrarre, può solo essere considerata equivalente alla contestata recidiva, essendo il tentativo di furto, nel caso di specie - visto lo specifico precedente commesso dall'imputata - condotta idonea a rivelare la maggiore capacità a delinquere della stessa; sicchè dovesse ritenersi al contempo sussistente la recidiva contestata non mettibile in discussione in virtù del tenue valore del bene avuto di mira. Precisato altresì che non è deducibile in sede di legittimità in quanto implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), spiegandone - come nel caso di specie - le ragioni (con richiamo anche dei numerosi precedenti penali risultanti a carico dell'imputata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
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