CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 dicembre 1971
Cassazione n. 00965/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/12/1971 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore, ricorre, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia in data 20 marzo 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale (fatto commesso il 6 settembre 2004). 2. Il ricorso è inammissibile. Il proposto motivo, che eccepisce il mancato rilievo officioso da parte del giudice di appello dell'intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato posto che il delitto contestato al ricorrente, ex artt. 216, comma 1, n. 2 L.F. e 99, comma 4. cod. pen., verrà ad estinguersi per prescrizione il 14 giugno 2032. 2.1. Nel caso di specie deve trovare applicazione la L. 251/2005 poiché la sentenza di primo grado è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore della stessa (Sez. U, n. 47008 del 29/10/2009, Rv. 244810). 2.2. Ciò posto, va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui <<In tema di recidiva, il limite all'aumento di pena previsto dall'art. 99, comma 6, cod. pen. non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva, prevista dal secondo e dal quarto comma del predetto articolo, come circostanza ad effetto speciale, né influisce sui termini di prescrizione, determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., come modificati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, il cui computo è da effettuarsi secondo parametri oggettivi, generali e astratti>> (Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Rv. 283328). 2.3. Ne viene che dell'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. occorre tener conto sia ai sensi dell'art. 157, comma 2, cod. pen. per determinare il tempo necessario a prescrivere il reato, sia ai sensi dell'art. 161, comma 2, cod. pen. per determinare l'aumento del tempo necessario a prescrivere il reato stesso dopo l'interruzione. 2.4. In ogni caso, quand'anche applicabile la disciplina della prescrizione, anteriore alla legge 5 dicembre 2005, n. 251, in quanto eventualmente più favorevole, il relativo termine massimo, pari ad anni 22 e mesi 6, verrebbe a maturare il 6 marzo 2027. 3. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i