Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 97/1972
ECLI:IT:COST:1972:97
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ritenuto:
che, con atto notificato il 19 febbraio 1971, il Presidente della
Regione siciliana ha proposto ricorso per regolamento di competenza
avverso sei decreti con i quali i direttori degli Uffici provinciali
del lavoro delle Provincie di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna,
Siracusa e Ragusa hanno proceduto alla costituzione dei rispettivi
Comitati provinciali dell'INPS, ai sensi degli artt. 34 e 35 del d.P.R.
30 aprile 1970, n. 639, emanato in attuazione della delega contenuta
nell'art. 27 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale),
deducendo che l'art. 4 del d.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138, recante
norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di
lavoro e di previdenza sociale, dispone la partecipazione di
rappresentanti regionali "negli organi locali degli enti e degli
istituti pubblici che esercitano attività previste dall'art. 17, lett.
f), dello Statuto" (nella specie: previdenza e assistenza sociale) e
che tale partecipazione non è espressamente prevista negli artt. 33 e
34 del d.P.R. n. 639 del 1970, che istituiscono, rispettivamente, i
comitati regionali e i comitati provinciali dell'INPS;
che il ricorso regionale conclude chiedendo che, previa -
occorrendo - declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme
del decreto delegato n. 639 del 1970, sia dichiarato che spetta alla
Regione siciliana il diritto a che suoi rappresentanti siano chiamati a
far parte dei Comitati dell'INPS operanti in Sicilia, con il
conseguente annullamento dei sei decreti degli Uffici provinciali del
lavoro che hanno determinato il conflitto di attribuzione;
che l'Avvocato generale dello Stato, costituitosi in giudizio con
atto depositato l'11 marzo 1971, in rappresentanza del Presidente del
Consiglio dei ministri, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità
del ricorso sotto il profilo della inesistenza di un qualsiasi
conflitto reale di attribuzione tra Stato e Regione, sostenendo che non
può realizzarsi l'invasione di una competenza esterna della Regione
nell'ipotesi di atti parzialmente omissivi, come nella specie si
verificherebbe trattandosi di mancata integrazione di Comitati
provinciali dell'INPS.
Considerato:
che, sollevando, con l'ordinanza n. 181 del 10 novembre 1971
questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 34 del
d.l. n. 639 del 1970, questa Corte ha già riconosciuto l'autonoma
rilevanza, ai fini della loro idoneità a dar luogo al conflitto, dei
decreti dei direttori degli Uffici provinciali del lavoro e della
massima occupazione impugnati dalla Regione siciliana;
che d'altronde il conflitto non potrehbe considerarsi, come
sostiene l'Avvocatura dello Stato, meramente virtuale, giacché,
lamentando la illegittima esclusione dai comitati provinciali dell'INPS
in Sicilia di un rappresentante della Regione, quest'ultima
indubbiamente denuncia una menomazione concreta ed attuale di un
diritto ad essa spettante in forza dell'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 1138 del 1952, recante norme di
attuazione dello Statuto;
che, ciò premesso, la illegittimità costituzionale dell'art. 34
del d.l. n. 639 del 1970, dichiarata con sentenza n. 96 in pari data,
involge necessariamente - nel merito - la illegittimità dei decreti
che su tale disposizione si fondavano, pretermettendo invece quanto
prescritto dal ricordato art. 4 delle norme di attuazione, in
conformità alle norme degli artt. 17, lett. f), e 20 dello Statuto.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara che spetta alla Regione siciliana il diritto di essere
rappresentata nei comitati provinciali dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale in Sicilia ed in conseguenza annulla i decreti dei
direttori degli Uffici provinciali del lavoro e della massima
occupazione di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1972.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
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