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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 settembre 2023

Cassazione n. 31780/2023

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la seguente: ORDINANZA sul ricorso 25581-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del procuratore Banca per lo [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dall ’ Avvocato A NTONI N O GERBINO per procura in calce al controricorso; -controricorrente – avverso la sentenza n. 282/201 9 della CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA],depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza non partecipata del 18 / 10 /20 2 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -il ricorrente, con atto del 25/9/2023, sottoscritto dal suo difensore munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso; - l a controricorrente ha dichiarato di accettare la rinuncia;Ric. 2019n. 2 5581 - Sez. 1 - CC del 1 8 ottobre 20 2 3 considerato che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione e che, a fronte dell’adesione dellarelativa controparte, la condanna alle spese non è pronunciata (art. 391, comma 4°, c.p.c.); P.Q.M. la Corte così provvede: dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Così deciso a Roma, nella Camera di C onsiglio della Prima Sezione Civile,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: ORDINANZA sul ricorso 25581-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del procuratore Banca per lo [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dall ’ Avvocato A NTONI N O GERBINO per procura in calce al controricorso; -controricorrente – avverso la sentenza n. 282/201 9 della CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA],depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza non partecipata del 18 / 10 /20 2 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -il ricorrente, con atto del 25/9/2023, sottoscritto dal suo difensore munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso; - l a controricorrente ha dichiarato di accettare la rinuncia;Ric. 2019n. 2 5581 - Sez. 1 - CC del 1 8 ottobre 20 2 3 considerato che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione e che, a fronte dell’adesione dellarelativa controparte, la condanna alle spese non è pronunciata (art. 391, comma 4°, c.p.c.); P.Q.M. la Corte così provvede: dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma, nella Camera di C onsiglio della Prima Sezione Civile,
Sentenza Cassazione n. 31780/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris