Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28108/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per il tentato furto di 5 litri di olio di oliva dall'interno di un garage; Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della "violenza sule cose", è manifestamente infondato alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene integrata l'aggravante in parola tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, fa uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento nella destinazione; è, inoltre, necessario, a tal fine, che la violenza sia esercitata non già sulla "res" oggetto di sottrazione ma su altre cose il cui danneggiamento o modificazione si riveli strumentale alla amotio della prima (cfr. Sez. 5, n. 5266 del 17/12/2013, dep. 2014, Vivona, Rv. 258725 proprio in materia di furto di materiale ferroso; nonché tra le ultime Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 279042) e considerato che, nella specie, degli elementi del fatto accertati dai giudici di merito: "il dispositivo di apertura della serranda del garage risultava manomesso e divelto" e l'imputato è stato colto in possesso di un cacciavite (pag. 4 sentenza impugnata); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha ritenuto che il comportamento risultasse "abituale" avuto riguardo alla commissione di due ulteriori furti in abitazione in data 11 novembre 2015 e 8 novembre 2016; Ritenuto che il terzo motivo - che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti - è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 5), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per il tentato furto di 5 litri di olio di oliva dall'interno di un garage; Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della "violenza sule cose", è manifestamente infondato alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene integrata l'aggravante in parola tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, fa uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento nella destinazione; è, inoltre, necessario, a tal fine, che la violenza sia esercitata non già sulla "res" oggetto di sottrazione ma su altre cose il cui danneggiamento o modificazione si riveli strumentale alla amotio della prima (cfr. Sez. 5, n. 5266 del 17/12/2013, dep. 2014, Vivona, Rv. 258725 proprio in materia di furto di materiale ferroso; nonché tra le ultime Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 279042) e considerato che, nella specie, degli elementi del fatto accertati dai giudici di merito: "il dispositivo di apertura della serranda del garage risultava manomesso e divelto" e l'imputato è stato colto in possesso di un cacciavite (pag. 4 sentenza impugnata); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha ritenuto che il comportamento risultasse "abituale" avuto riguardo alla commissione di due ulteriori furti in abitazione in data 11 novembre 2015 e 8 novembre 2016; Ritenuto che il terzo motivo - che invoca un giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti - è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 5), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammen
Sentenza Cassazione n. 28108/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris