CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 settembre 2026
Cassazione n. 25139/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NE, in persona delliquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e AUGUSTA CIMINELLIgiusta procura in atti, con domicilio digitale presso gli indirizzi pecdei difensori;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatoANDREA GEMMA giusta procura in atti, con domicilio digitale pressol’indirizzo pec del difensore;– controricorrente –avverso la sentenza n. 2168/2020 della CORTE D’APPELLO diUdita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10152/2021Numero sezionale 1677/2026Numero di raccolta generale 25139/2026udito il Pubblico Ministero dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perData pubblicazione 08/09/2026il rigetto del ricorso;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente ed AndreaGemma per la controricorrente.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., acquirente dalla [OSCURATO:PERSONA] paractions Simplifiée di un complesso immobiliare in CastagnetoCarducci per lo sviluppo di un progetto di riqualificazione condestinazione turistico recettiva, domandò al Tribunale di Livorno diaccertare la responsabilità della venditrice per evizione parziale,stante l’irregolarità urbanistico-edilizia di una consistente parte deibeni alienati, e di condannarla al risarcimento dei danni.Con sentenza parziale n. 67/2017, in esito ad una c.t.u., il giudiceadito riconobbe il diritto della Carducci alla riduzione del prezzo,parametrato sul minor introito da essa percepito a seguito dellarivendita del compendio (al netto delle demolizioni ordinate dalComune) alla [OSCURATO:SOCIETA]., oltre che al danno emergente, peri maggiori oneri finanziari sostenuti dall’attrice. Non riconobbe,invece, il danno da perdita di chance, per il mancatoperfezionamento della vendita del complesso immobiliare allaCosmopolitan [OSCURATO:SOCIETA]. ad un prezzo più vantaggioso.Le ulteriori pretese risarcitorie di parte attrice furono respinte consuccessiva sentenza definitiva n. 807/2018, non reputando ilTribunale sussistere elementi che consentissero di ritenere che, inassenza dell’ordine di demolizione, il progetto predisposto dallaCarducci avrebbe senz’altro potuto ottenere la necessariaapprovazione dell’organo politico.[OSCURATO:PERSONA] impugnò ambedue le pronunce, parziale e definitiva,mentre la Carducci interpose appello avverso la sola sentenzadefinitiva.2 di 19Numero registro generale 10152/2021Numero sezionale 1677/2026Numero di raccolta generale 25139/2026Entrambe le parti proposero, altresì, gravame incidentaleData pubblicazione 08/09/2026condizionato nei giudizi ove erano state evocate, sostanzialmentereiterando le difese articolate negli appelli principali.Disposta la riunione dei giudizi, con sentenza n. 2168 depositata il26 novembre 2020, la Corte d’appello di Firenze, in parziale riformadella pronuncia non definitiva, limitò l’importo liquidato a titolo diriduzione del prezzo, prendendo come riferimento il valore che ilbene aveva al tempo della vendita, e respinse integralmente ladomanda risarcitoria. Sostenne, in specie, che la riduzione del prezzonon si era automaticamente tradotta in un risparmio di onerifinanziari, atteso che il prestito richiesto dalla Carducci era destinatoa coprire soltanto parzialmente il prezzo della vendita, e che nonsussistevano gli estremi per il risarcimento del danno da perdita dichance, poiché la stipula di una lettera di intenti con la CosmopolitanHotels era indice di una mera eventualità circa la conclusionedell’affare.La Corte distrettuale riformò, altresì, parzialmente la sentenzadefinitiva, compensando per 2/3 le spese del doppio grado di giudizioe ponendo la residua quota a carico della [OSCURATO:PERSONA], e la confermònella parte in cui il primo giudice aveva sostenuto la mancanza diprova di un rapporto di causalità tra la scoperta, da parte dellaCarducci, dell’esistenza di un ordine di demolizione ed il ritiro delprogetto, con conseguente impossibilità di riconoscere il rimborsodelle spese inutilmente sostenute dall’originaria attrice a causa dellamancata approvazione del suddetto progetto. Infine, pose le spesedi c.t.u. per 2/3 a carico della [OSCURATO:PERSONA]. e per 1/3 a carico dellaCarducci.Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione,in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore,propone ricorso per cassazione, affidandolo a dodici motivi.[OSCURATO:PERSONA] par actions Simplifiée, in persona del legalerappresentante pro tempore, resiste con controricorso.3 di 19Numero registro generale 10152/2021Numero sezionale 1677/2026Numero di raccolta generale 25139/2026Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore Generale ha sollecitato ilData pubblicazione 08/09/2026rigetto del primo motivo di ricorso, con riserva di concludere suirestanti in sede di intervento orale.In prossimità della pubblica udienza, entrambe le parti hannodepositato memoria ex art. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Attraverso la prima doglianza, articolata in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la ricorrente deduce la nullità della sentenzaper violazione e falsa applicazione degli artt. 1480 e 1489 c.c., peravere la Corte d’appello quantificato la riduzione del prezzo sullascorta del valore di costruzione di alcuni dei manufatti demoliti,impiegando un parametro del tutto avulso dalla ratio sottesaall’istituto della riduzione, consistente nel mantenimentodell’equilibrio sinallagmatico raggiunto dalle parti con la stipula delcontratto.2. Con la seconda censura si lamenta la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 132, c. 4 c.p.c., in relazione al n. 4, comma 1,dell’art. 360 c.p.c. La Corte distrettuale avrebbe erroneamenteritenuto che la riduzione del prezzo, come quantificata nella c.t.u.espletata in primo grado, dalla quale il Tribunale si era discostato,fosse idonea a ristabilire l’equilibrio tra le prestazioni contrattuali,rendendo sul punto una motivazione meramente apparente.3. Con il terzo motivo, articolato in relazione al n. 4, comma 1,dell’art. 360 c.p.c., la ricorrente deduce la nullità della sentenza perviolazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciatodi cui all’art. 112 c.p.c., giacché il Giudice di secondo grado avrebbeomesso di pronunciarsi in ordine alla domanda di riduzione delprezzo in conseguenza della limitata volumetria utilizzabile, al nettodella disposta demolizione dei manufatti abusivi.4. Con la quarta doglianza si stigmatizza la nullità della sentenzaper violazione dell’art. 132, c. 4 c.p.c., in relazione al n. 4, comma1, dell’art. 360 c.p.c., laddove la Corte territoriale, con motivazione4 di 19Numero registro generale 10152/2021Numero sezionale 1677/2026Numero di raccolta generale 25139/2026meramente apparente, aveva ritenuto che il prezzo di acquisto delData pubblicazione 08/09/2026complesso immobiliare da parte della [OSCURATO:SOCIETA] fosse un criterioscarsamente attendibile ai fini della quantificazione del minore valoredel bene e, quindi, della riduzione del prezzo.5. Attraverso il quinto motivo, articolato in relazione al n. 4, comma1, dell’art. 360 c.p.c., la ricorrente si duole della nullità dellasentenza per violazione dell’art. 132, c. 4 c.p.c., per avere il giudicedi seconde cure erroneamente ritenuto che il costo di costruzionedegli immobili oggetto di demolizione fosse da deprezzare in ragionedi una loro presunta vetustà, rendendo sul punto una motivazionemeramente apparente.6. Con il sesto motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697c.c. e, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazionedell’art. 132, c. 4 c.p.c. La Corte distrettuale avrebbe acriticamenteaderito alla c.t.u. espletata in prime cure, nella parte in cui,valorizzando l’indimostrato assunto della società [OSCURATO:PERSONA] circal’intervenuta sanatoria di alcuni dei beni in controversia, era stataaffermata l’impossibilità di determinare con certezza la superficienon attinta dall’ordinanza di demolizione, in violazione delle regolesul riparto dell’onere probatorio.7. Con la settima doglianza si censura la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione al n. 4, comma 1, dell’art.360 c.p.c., per avere il Giudice di secondo grado riportato lerisultanze della c.t.u. senza considerare e replicare alle numerose epuntuali critiche ad essa sollevate dall’odierna ricorrente.8. I primi sette motivi possono essere scrutinati congiuntamente inragione del loro collegamento logico-giuridico, perché attengono alladecisione della Corte distrettuale in ordine alla limitazione dellasomma riconosciuta in primo grado a titolo di riduzione del prezzo.8.1. Ai fini del calcolo della dimidiazione operata, la Corte d’appelloha preso le mosse da una serie di “dati” incontroversi: la legittimità5 di 19Numero registro generale 10152/2021Numero sezionale 1677/2026Numero di raccolta generale 25139/2026del provvedimento di demolizione n. 2166/1992, coperto dalData pubblicazione 08/09/2026giudicato amministrativo, con la conseguente impossibilità per ilgiudice ordinario di procedere alla sua disapplicazione; la mancanzadi elementi per affermare che i manufatti erano stati costruitianteriormente al 1967, così da escluderne l’abusività; l’ignoranzadella Carducci circa il carattere abusivo delle costruzioni e circal’esistenza dell’ordinanza che ne imponeva la demolizione;l’irrilevanza della qualifica di vendita a corpo, rispetto alla garanziadi cui all’art. 1489 c.c.Enunciati i predetti presupposti, la sentenza impugnata ha osservato“Per quanto concerne la riduzione del prezzo conseguenteall’evizione parziale, è da ritenere che lo stesso vada diminuito nellastessa misura percentuale in cui diminuisce il valore e l’utilità delbene e tale percentuale può essere determinata anche con criterioequitativo”.Passando poi ad illustrare il metodo di calcolo seguito dal CTUofficiato dal Tribunale, giunge ad affermare che “[OSCURATO:PERSONA],discostandosi da quanto deciso dal giudice di prime cure, ritiene difar propria tale metodologia di calcolo, in quanto più rispondente alcriterio per cui la riduzione del prezzo deve essere determinata conriferimento al valore che il bene aveva all’epoca della vendita”.8.2. La Corte distrettuale giustifica tale scelta affermando che ilrimedio della riduzione del prezzo, volto a ripristinare il sinallagmacontrattuale, deve essere valutato al momento della nascita delvincolo giuridico, ossia al momento della vendita.Ed, in effetti, l’assunto è conforme all’orientamento di questaSuprema Corte, secondo cui l'obbligazione del venditore di restituireparte del prezzo, conseguente all'accoglimento dell’actio quantiminoris ex art. 1480 c.c., ha natura di rimborso a favoredell'acquirente che, in sé, non inerisce ad un'obbligazionerisarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto dell'accertamentodella parziale alienità della cosa, della causa dell'obbligazione di6 di 19Numero registro generale 10152/2021Numero sezionale 1677/2026pagamento dell'intero prezzo (Cass. Sez. 2, n. 22087 del 4Numero di raccolta generale 25139/2026settembre 2019). Data pubblicazione 08/09/20268.3. Tuttavia, proprio in ossequio alla voluntas legis, il credito perla riduzione del prezzo di compravendita di un immobile per evizioneparziale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1480 e 1484 c.c.,deve essere il portato di un’operazione aritmetica di sottrazione frail prezzo iniziale e quello ottenuto dalla rivendita del bene residuo:solo in tal modo si ristabilisce il sinallagma contrattuale, alterato daMed [OSCURATO:PERSONA] attraverso il silenzio serbato sull’effettiva situazioneurbanistico-amministrativa del bene compravenduto.8.4. Ed allora è agevole cogliere la violazione di legge in cui è incorsala sentenza impugnata, la quale, allorquando si è trattato diquantificare la diminuzione di valore riguardante le capanne dademolire nel raggio di mq. 4.944, ha utilizzato il dato temporale del“valore a costo di costruzione deprezzato”, al momentodell’ordinanza di demolizione. In tal senso, risulta altresì privo diadeguata spiegazione l’assunto secondo cui il calcolo in questionesarebbe più rispondente al criterio per cui “la riduzione del prezzodeve essere determinata con riferimento al valore che il bene avevaall’epoca della vendita”.8.5. Altro punto che non appare comprensibile è l’affermazionesecondo cui, a fronte della particolare tipologia del bene venduto, lariduzione di volumetria non sarebbe stata di per sé idonea adeterminare una riduzione del valore dell’area, “dovendosi inveceavere riguardo alla capacità massima recettiva che, nella specie, nonrisultava essere intaccata”: è infatti notorio come, nei villaggituristici, gli ospiti siano soliti trascorrere il tempo in attività all’ariaaperta, utilizzando gli spazi all’uopo attrezzati come piscine, campida tennis e da pallavolo e simili. Pertanto, la valutazione dellacapacità massima recettiva va in astratto considerata anche tenendoconto del possibile utilizzo – diverso da quello edificatorio - delle areeevitte.7 di 19Numero registro generale 10152/2021Numero sezionale 1677/20268.6. In punto di diritto, occorre aggiungere che, in via generale, ilNumero di raccolta generale 25139/2026giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulentDea tat epucbnbliicaozio ne 08/09/2026esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suoconvincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anchesulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte le quali,sebbene non espressamente confutate, restano implicitamentedisattese perché incompatibili; ove, invece, le censure all'elaboratoperitale si rivelino non solo puntuali e specifiche, ma evidenzinoanche la totale assenza di giustificazioni delle conclusionidell'elaborato, la sentenza che ometta di motivare la propriaadesione acritica alle predette conclusioni risulta affetta da nullità(Sez. 1, n. 15804 del 6 giugno 2024).È appunto quest’ultima la situazione ricorrente nel caso di specie,laddove la Carducci fin dal primo grado aveva censurato le risultanzedella c.t.u. formulando osservazioni (v. da pag. 64 e ss nonché pag.71 e ss del ricorso), ribadite con il gravame e non esaminate dalgiudice di appello, che ne denunciavano (fra l’altro,ineccepibilmente) la mancanza totale di spiegazioni e che comunquela criticavano nel merito, quanto alla impossibilità di determinare lasuperficie residua non attinta dall’ordinanza di demolizione ovveroquanto al criterio di calcolo nella valutazione del minor prezzodovuto. La Corte territoriale ha omesso totalmente di indicare leragioni della sua adesione al dictum immotivato del consulente,ancorandosi alle ragioni da lui addotte, che però sono del tuttoassiomatiche. In altri e più chiari termini, la sentenza deve ritenersinulla in parte qua, poiché non è possibile comprendere per qualimotivi prima il C.t.u. e poi la Corte abbiano ritenuto di nonconsiderare ai fini della stima del danno il criterio più logico edimmediato, quello della differenza fra il momento dell’acquisto equello della cessione.8.7. I motivi devono perciò essere accolti.8 di 19Numero registro generale 10152/2021Numero sezionale 1677/2026Numero di raccolta generale 25139/20269. Attraverso l’ottava censura la ricorrente deduce la nullità dellaData pubblicazione 08/09/2026sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1233c.c., in relazione al n. 3, comma 1, dell’art. 360 c.p.c., per avere laCorte territoriale erroneamente ritenuto che l’odierna ricorrenteavrebbe potuto domandare il mutuo per il medesimo importo, anchea fronte della riduzione del prezzo della vendita, nonché valorizzatola mancanza di prova certa di un guadagno perso, presupposto inrealtà non necessario ai fini della risarcibilità del danno da perditadella chance di rivendita del bene a terzi, ed omesso di considerarel’influenza che la ridotta volumetria aveva avuto rispetto alla chancedi approvazione del progetto della ricorrente.Il motivo è inammissibile.9.1. La doglianza si appunta sulla conclusione della sentenzaimpugnata che “essendo il prestito destinato a coprire soloparzialmente il prezzo di vendita, non è possibile ritenere che lariduzione dell’impegno di spesa della Carducci si sarebbe tradottoanche in un risparmio di oneri finanziari” e sulla successiva “la stipuladi una semplice lettera d’intenti non consente di ravvisare quel gradodi certezza o di elevata probabilità necessario per ravvisare gliestremi del danno da perdita di chances, atteso che la conclusionepositiva dell’affare resta confinata nell’area della sempliceeventualità”.In realtà, la Corte d’appello motiva in modo plausibile sia l’una chel’altra affermazione, sostenendo che, per un verso, la misuradell’importo originario avrebbe comunque consentito di disporre dimaggiore liquidità da utilizzare nell’attività imprenditoriale, e che,per altro verso, sarebbero mancati elementi idonei a supportare laserietà e concludenza della lettera d’intenti (anche in esito all’analisidella stessa).9.2. La conclusione dei giudici di secondo grado è coerente con lagiurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui, in tema dirisarcimento del danno, la "chance" è integrata dalla seria e9 di 19Numero registro generale 10152/2021Numero sezionale 1677/2026consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita,Numero di raccolta generale 25139/2026distinta dal risultato perduto, è risarcibile, trattandosiD atda ip ubublincaazio ne 08/09/2026situazione giuridica a sé stante e suscettibile di autonomavalutazione patrimoniale, a condizione che di essa sia provata lasussistenza (Sez. 3, n. 24050 del 7 agosto 2023; Sez. 3, n. 6488 del14 marzo 2017).Infatti le parti che, con riferimento ad una scrittura privata, abbianoper essa usata la formula "lettera di intenti", adottandoun'espressione con cui, nel linguaggio commerciale, si esprimono ipropositi dei futuri contraenti nella fase delle trattativeprecontrattuali che precede la stipulazione di un negozio soltantoeventuale (e, pertanto, non doveroso per i suoi sottoscrittori),rivelano in realtà l’unica oggettiva intenzione di predisporre una seriedi clausole da recepire nel futuro contratto nell'eventualità dellapositiva conclusione delle trattative stesse (Sez. 1, n. 4853 del 14maggio 1998). Conseguentemente, in mancanza di ulteriorielementi, non può ad esse ricondursi una perdita di chances, la qualepresuppone una manifestazione di volontà più concretamente edobiettivamente orientata verso un esito favorevoledell’interlocuzione.E’ inoltre evidente che, in tema di risarcimento del dannocomplessivamente inteso, occorre differenziare il danno emergente,di cui si dirà nei motivi che seguono (dal punto 10 al punto 13.8) dallucro cessante, sicché tenuto conto della peculiarità del caso dispecie, per essersi la società ricorrente spogliata del bene attraversola vendita ad una terza acquirente, risulta del tutto eventuale edastratta la sussistenza del secondo aspetto e a supporto del quale laricorrente ha prodotto la lettera di intenti in questione, consistentenella differenza tra il prezzo pattuito con la [OSCURATO:PERSONA] e il valorecommerciale dell'immobile al momento dell’inizio della causa (cfr.Sez. 2, n. 8905 del 3 aprile 2025; Sez. 2, n. 18498 del 30 giungo2021). Infatti, come affermato da questa Corte sia pure in materia10 di 19Numero registro generale 10152/2021Numero sezionale 1677/2026di risoluzione del contratto preliminare di compravendita, mentreNumero di raccolta generale 25139/2026l’azione proposta dal promittente venditore per l’inadempimDaetan ptuobb dliceazlio ne 08/09/2026promissario acquirente implica che il danno, dovuto per lasostanziale incommerciabilità del bene nella vigenza del preliminare,sussista in re ipsa e non necessita, quindi, di prova (Sez. 2, n. 4713del 10 marzo 2016; Sez. 3, n. 25411 del 03 dicembre 2009), l’azionerisarcitoria proposta dal promissario acquirente per l'inadempimentodel promittente venditore, implica che i danni richiesti, quand’ancheda liquidarsi in via equitativa, spettino soltanto se siano conseguenzadiretta e immediata dell'inadempimento e possano esser liquidatiesclusivamente se il medesimo promissario acquirente, che siassume danneggiato, fornisca la prova della loro effettiva esistenza(Sez. 2, n. 13792 del 31 maggio 2017; Sez. 3, n. 127 dell’08 gennaio2016; Sez. 2, n. 4713 del 10 marzo 2016; Sez. 2, n. 7829 del 19maggio 2003; Sez. 2, n. 8278 del 30 luglio 1999).9.3. In punto di diritto occorre aggiungere che la doglianza prospettauna violazione di legge.Orbene, il predetto vizio consiste nella deduzione di un’erronearicognizione, da parte del provvedimento impugnato, dellafattispecie astratta recata da una norma di legge e implicanecessariamente un problema interpretativo della stessa;l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta amezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esattainterpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione delgiudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Sez. 1, n. 3340del 5 febbraio 2019).In proposito, costituisce appunto accertamento riservato al giudicedi merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio dimotivazione, valutare se l’intesa raggiunta dai contraenti abbia adoggetto un regolamento definitivo del rapporto ovvero un documentocon funzione meramente preparatoria di un futuro negozio (Sez. 2,n. 14006 del giugno 2017).11 di 19Numero registro generale 10152/2021Numero sezionale 1677/202610. Attraverso il nono motivo si lamenta, in relazione all’art. 360,Numero di raccolta generale 25139/2026comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazioneD adtae pullb’balicratz.io ne 08/09/2026132, c. 4 c.p.c. e, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., laviolazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1227 c.c., per nonavere il giudice di seconde cure riconosciuto il danno relativo allespese e ai costi sostenuti dalla ricorrente per lo studio e lapredisposizione del progetto immobiliare, causalmente connesso allacondotta inadempiente della [OSCURATO:PERSONA], atteso che non si era potutoportare avanti tale progetto in ragione della ridotta volumetria delcompendio.11. Con la decima censura si deduce la nullità della sentenza ex art.360, comma 1, n. 4 c.p.c. per violazione del principio dicorrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.Nel confermare la decisione di prime cure nella parte in cui avevaaffermato che il mancato utilizzo dell’attività di progettazionecostituiva una libera scelta imprenditoriale della ricorrente, inviolazione delle regole sul riparto dell’onere probatorio in tema diconcorso del fatto colposo del creditore, la Corte d’appello sarebbeincorsa nel vizio di ultrapetizione, avendo svolto un’indaginesull’ordinaria diligenza seguita dal creditore, senza che vi fosseall’uopo un’istanza di controparte.12. Con l’undicesimo motivo la ricorrente lamenta la violazione efalsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., delladisposizione del [OSCURATO:PERSONA] dell’edilizia e dell’art. 78, lett. f) Leggeregionale n. 1 del 3.1.2005, per avere il Giudice di secondo gradoerroneamente ritenuto che il progetto immobiliare predisposto dallaricorrente rendesse necessaria l’adozione di una variante. Assumeche in realtà il progetto immobiliare sarebbe stato pienamenteconforme agli strumenti urbanistici vigenti al momento della suapresentazione.13. Le suddette doglianze, che possono essere esaminatecongiuntamente - giacché attengono ad affermazioni della sentenza12 di 19Numero registro generale 10152/2021Numero sezionale 1677/2026Numero di raccolta generale 25139/2026impugnata, riguardanti il diniego del danno – sono fondate sotto ilData pubblicazione 08/09/2026profilo della correttezza del ragionamento probatorio.13.1. La Corte d’appello ha affermato in proposito (pagg. 25-26)“spettava alla Carducci fornire la prova del nesso causale tra lamancata approvazione del progetto concernente il villaggio turisticoacquistato da [OSCURATO:PERSONA] ed il comportamento di quest’ultima (cheaveva taciuto l’esistenza dell’ordinanza di demolizione). Tale prova,tuttavia, non è stata fornita”. “8.3. Difatti, il c.t.u., nella relazioneintegrativa del 5.2.2018, ha rilevato: “la proposta di piano direcupero per l’area ex [OSCURATO:PERSONA] presentata dalla proprietàin via preliminare per la valutazione ambientale strategica, a pareredello scrivente ed in una lettura più restrittiva del tipo di intervento,contiene alcune criticità rispetto alle previsioni della schedanormativa di riferimento. [OSCURATO:PERSONA] del Territorio nel proprioparere evidenziava la necessità di variazione degli strumentiurbanistici comunali per legittimare quelle che, lo stesso Ufficio,riteneva essere destinazioni d’uso residenziali non previste dallascheda stessa” (cfr. c.t.u. integrativa, pag. 18). 8.4. Pertanto, ilprogetto della Carducci presentava un elemento di non trascurabilecriticità, costituito dalla non completa conformità con gli strumentiurbanistici che, pertanto, necessitavano dell’adozione di unavariante”. “8.6. Tuttavia, la Carducci non ha offerto alcun elementovenne determinata proprio dalla riduzione delle volumetrie a seguitodell’adozione dell’ordinanza di demolizione, piuttosto che dallaimpossibilità di attenersi a quanto previsto nell’ambito dellaconferenza dei servizi, in cui il rispetto degli strumenti urbanisticicomunali rappresentava, peraltro, solo una delle numeroseprescrizioni imposte per l’approvazione del progetto (cfr. doc. 3allegato alla c.t.u.). 8.7. Inoltre, manca pure la prova che, nel casoin cui l’ordinanza di demolizione non fosse stata emessa e quindi levolumetrie fossero rimaste immutate, il progetto avrebbe comunque13 di 19Numero registro generale 10152/2021Numero sezionale 1677/2026Numero di raccolta generale 25139/2026rispettato le previsioni del piano urbanistico comunale, dal momentoData pubblicazione 08/09/2026che il ritiro del progetto, da parte della medesima Carducci, hadeterminato l’arresto del procedimento di approvazione, conconseguente impossibilità di formulare una prognosi attendibile circagli esiti. 8.8. In definitiva, l’appellante non ha fornito la prova delnesso di causalità tra la scoperta dell’esistenza dell’ordine didemolizione ed il ritiro del progetto, con la conseguenza che, sulpunto, la decisione del tribunale merita integrale conferma. LaCarducci richiede il rimborso di una serie di spese (relative aconsulenza tecniche e commerciali) che, a suo dire, sarebbero stateinutilmente sostenute dalla stessa a causa della mancataapprovazione del progetto. Tuttavia, la mancanza di prova del nessodi causalità tra il ritiro del progetto ed il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] pure di riconoscere il rimborso di tali spese, anche avolerle ritenere tutte attinenti all’attività di progettazione(circostanza contestata da [OSCURATO:PERSONA]). Del resto, giova considerareche l’emissione dell’ordine di demolizione non comprometteva, inmaniera definitiva, la possibilità di procedere alla riqualificazioneurbanistica del villaggio turistico. Ne consegue che, anche a volerritenere che il progetto fosse divenuto irrealizzabile proprio per lariduzione delle volumetrie a seguito dell’adozione del suddettoprovvedimento (del che, tuttavia, non è stata fornita prova, perquanto sopra esposto), ciò non impediva la possibilità di procederead una sua modifica, con conseguente possibilità di avvalersi diquella attività (consulenze tecniche e commerciali) per cui eranostate sostenute le spese oggetto della richiesta di rimborso.Pertanto, sia il ritiro del progetto che la mancata utilizzazione dellasuddetta attività deve ritenersi il frutto di un’autonoma scelta dellaCarducci, sicché, anche sotto tale angolo prospettico, corretta deveritenersi la decisione del tribunale che ha negato all’appellante ildiritto alla refusione delle spese sostenute”.14 di 19Numero registro generale 10152/2021Numero sezionale 1677/202613.2. In definitiva, la Corte distrettuale ha fondato il rigetto dellaNumero di raccolta generale 25139/2026domanda concernente il risarcimento del danno sugli acceDratta pmubeblincatziio ne 08/09/2026di una consulenza tecnica d’ufficio e su una serie di variabili legateal presumibile ritiro del progetto, ossia su elementi puramenteipotetici ed astratti.13.3. Orbene, è pur vero che, ai sensi dell'art. 1489 cod. civ., ladomanda del compratore di risarcimento del danno, al pari di quelladiretta ad ottenere la risoluzione del contratto o la riduzione delprezzo, resta ancorata ai presupposti di fatto e di diritto previsti dallalegge per poter affermare la responsabilità del venditore, occorrendoche il bene compravenduto sia effettivamente gravato da un dirittoreale a favore di un terzo, senza che sia sufficiente una situazione difatto in astratto corrispondente ad un diritto altrui. Ne deriva che laresponsabilità, anche solo risarcitoria, del venditore richiede ladimostrazione dell'esistenza di un diritto altrui sul bene, lacui prova non può che essere posta a carico del compratore (Sez. 2,n. 29367 del 28 dicembre 2011).13.4. Tuttavia, sul piano sistematico giova considerare che, per unverso, nell'ipotesi di vendita di cosa gravata da diritti o da oneri aisensi dell'art. 1489 cod. civ., l'acquirente ha diritto, oltre allarisoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo, secondo quantostabilito dall'art. 1480 cod. civ., anche al risarcimento del danno,fondato sulle norme generali degli artt. 1218 e 1223 cod. civ., inbase al richiamo di quest'ultima disposizione da parte dell'art. 1479cod. civ., a sua volta richiamato dall'art. 1480 cod. civ., cui rinviaancora il citato art. 1489 (Sez. 2, n. 4786 del 28 febbraio 2007) eche, per altro verso, non può sottrarsi alla garanzia prevista dall'art.1489 c.c. il venditore di un immobile non conforme alle normeurbanistiche che tali diritti o oneri abbia taciuti, salvo non dimostriche la controparte ne avesse effettiva conoscenza. Ai fini dellacondanna del detto venditore al risarcimento del danno non è15 di 19Numero registro generale 10152/2021Numero sezionale 1677/2026necessaria la sua malafede, ma è sufficiente che questi versi in colpaNumero di raccolta generale 25139/2026(Sez. 3, n. 14595 del 9 luglio 2020). Data pubblicazione 08/09/202613.5. Nel caso di specie, la colpa del [OSCURATO:PERSONA] costituisce un datopacifico del giudizio, posto che, all’atto della conclusione delcontratto, il 14 settembre 2005, era stata taciuta l’esistenza diun’ordinanza di demolizione (resa definitiva dal Consiglio di Statocon sentenza n. 2166/1992) e, inoltre, ad avviso della stessasentenza impugnata, l’affermazione secondo cui “gli immobili nonsarebbero abusivi perché realizzati anteriormente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]” erarimasta assolutamente indimostrata.Ne consegue che, nel richiamare l’onere della prova a proposito delrisarcimento del danno, la Corte d’appello non ha adeguatamentevalutato la diversa posizione delle parti, facendone discendere unonere probatorio a carico del creditore-acquirente, laddove,applicando i principi generali in tema di correttezza (art. 1175 c.c.)e di diligenza nell’adempimento (art. 1176 c.c.), sarebbe dovutoessere il venditore-debitore a fornire elementi in ordine allamancanza di un nesso causale fra la bocciatura del progetto e lademolizione dei manufatti abusivi.13.6. In altri termini, una volta accertata l’evizione parziale e lacolpa del venditore, il focus dell’onere della prova del danno sisarebbe dovuto spostare sui principi generali di cui agli artt. 1175 e1176 c.c.Occorre, infatti, tenere conto che il principio di correttezza e buonafede - il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile,"richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse deldebitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse delcreditore" - deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enunciaun dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della Costituzione, che,operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanzanell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il doveredi agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere16 di 19Numero registro generale 10152/2021Numero sezionale 1677/2026dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quantoNumero di raccolta generale 25139/2026espressamente stabilito da singole norme di legge, siccDhatéa pudbbalicllaazio ne 08/09/2026violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche diper sé, un danno risarcibile (Sez. 1, n. 7159 del 25 marzo 2026).Ed ancora giova considerare che i principi di correttezza e buona fedenell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, ex artt. 1175,1366 e 1375 c.c., rilevano sia sul piano dell'individuazione degliobblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrappostiinteressi delle parti, giacché, sotto il primo profilo, essi impongono aciascuna di esse di adempiere obblighi anche non espressamenteprevisti dal contratto o dalla legge, ove necessario per preservare gliinteressi della controparte; sotto il secondo profilo, consentono algiudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sulcontenuto del contratto, ove necessario per garantire l'equocontemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimerel'abuso del diritto (Sez. 2, n. 656 del 10 gennaio 2025).13.7. Emerge allora con chiarezza la mera apparenza dellamotivazione impugnata e la violazione delle regole sul ragionamentopresuntivo (in particolare, della gravità indiziaria), essendosi la Cortelimitata a far coincidere l’assenza di un pregiudizio risarcibile a caricodi un contraente asseritamente in colpa con un mancatocomportamento attivo del danneggiato, successivo alla conoscenzadell’inadempimento avversario, ipotetico ed eventuale, nonché perpossibili (ma non certe) valutazioni dell’ente locale legate allecontingenze del momento.Non basta in proposito affermare che “sia il ritiro del progetto che lamancata utilizzazione della suddetta attività deve ritenersi il frutto diun’autonoma scelta della Carducci”, in mancanza di elementi univociin tal senso.13.8. Va quindi enunciato il seguente principio, a cui il giudice delrinvio dovrà attenersi: “Ai fini del risarcimento del danno da evizioneparziale, se la parte venditrice versa in colpa, su di essa incombe la17 di 19Numero registro generale 10152/2021Numero sezionale 1677/2026Numero di raccolta generale 25139/2026prova contraria circa il nesso fra il proprio inadempimento e leData pubblicazione 08/09/2026conseguenze causalmente presumibili secondo un criterio dioggettiva normalità”.14. Con la dodicesima doglianza la ricorrente denunzia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 91 e 92 c.p.c., difettando, nel caso di specie, i presuppostiper la compensazione delle spese processuali, e dovendosi porre lespese di c.t.u. integralmente a carico della [OSCURATO:PERSONA], secondo ilprincipio della soccombenza.Il mezzo resta logicamente assorbito dall’accoglimento dei motiviche precedono.15. Conclusivamente vanno accolti i motivi da uno a sette e da novea undici del ricorso, rigettato l’ottavo motivo ed assorbito ildodicesimo.La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e lacausa va rimessa alla Corte d’appello di Firenze, in diversacomposizione, per un nuovo esame della vicenda, riguardantel’aspetto del valore economico dell’actio quanti minoris e delrisarcimento del danno emergente.Il giudice del rinvio si occuperà anche della determinazione dellespese dell’intero giudizio. P.Q.MLa Corte rigetta l’ottavo motivo del ricorso, dichiara assorbito ildodicesimo ed accoglie tutti i restanti, cassa la sentenza impugnatain relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Firenze,in diversa composizione, anche per le spese di lite del giudizio dicassazione.Così deciso in Roma il 1 luglio 2026, nella camera di consiglio delleSeconda Sezione Civile.LA PRESIDENTEMilena FalaschiIL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]auro Mocci18 di 19Numero registro generale 10152/2021Numero sezionale 1677/2026Numero di raccolta generale 25139/2026Data pubblicazione 08/09/202619 di 19