CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19741/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 10227 / 20 1 8 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso e, per procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale ha eletto domicilio in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 38 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -resistente- avverso la sentenza n. 3850/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositatail 28 settembre 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 2 giugno 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] .Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] chiese il rimborso di eccedenze d’imposta versate negli anni 2009, 2010 e 2011 ed impugnò il successivo silenzio-diniego dell’Amministrazione innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pavia. Il giudizio si concluse con una declaratoria di cessazione della materia del contendere, sul rilievo del fatto che, nelle more, era stato corrisposto al Poma quanto da lui richiesto, eccezion fatta che per alcune somme, dal complessivo ammontare di € 32,00, non dovute; la sentenza dispose la compensazione delle spese per i 2/3, ponendo il residuo a carico del contribuente. 2. Quest’ultimo propose appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, lamentando la mancata corresponsione degli interessi sulle somme già liquidate a titolo di capitale, il mancato rimborso delleaddizionali regionali e comunali e l’erronea statuizione sullespese. La C.T.R. accolse il gravame limitatamente a tale ultimo profilo, rilevando che non vi erano ragioni per il parziale addebito disposto dai giudici di prime cure e dichiarando integralmente compensate le spese dei due gradi. Quanto al resto, infatti, i giudici d’appello osservarono che gli importi richiesti dal contribuente a titolo di rimborso addizionali, di minimo ammontare, non superavano la soglia di € 12 ,00, con conseguente impossibilità di attivare la procedura di rimborso, mentre la domanda di pagamento degli interessi era stata formulata in modo generico. 3. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria. L’Agenzia delle entrate non ha svolto difese, essendosi limitata a chiedere di poter partecipare alla discussione orale della causa.Considerato che: 1. Il primo motivo denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 36, comma secondo, num. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 1, comma secondo, del medesimo decreto, degli artt. 132, comma secondo, num. 4), cod. proc. civ. e 118 disp.att. cod. proc. civ. e dell’art. 111, comma sesto, della Costituzione, ovvero, in subordine, nullità della sentenza per contrasto con le medesime disposizioni. Il ricorrenteosserva che i giudici d’appello hanno fondato la loro decisione «sulla base della documentazione acquisita», senza indicare quali i documenti presi in considerazione; di qui il rilievo di carenza di motivazione della sentenza impugnata. 2. Con il secondo mezzo, denunziando violazione degli artt. 1282, comma primo, 1283, 1284, comma primo, e 1194, comma secondo, cod. civ., ovvero, in subordine, omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, il ricorrente assume che la sentenza d’appello sarebbe errata nella parte in cui ha escluso il credito da lui vantato, ignorando l’operatività delle dedotte norme codicistiche, che «sanciscono la debenza degli interessi con riguardo ai crediti pecuniari liquidi ed esigibili» ed il fatto che le somme oggetto di rimborso da parte dell’Erario andavano imputate dapprima agli interessi e poi al capitale. Richiama, in tal senso, le allegazioni svolte nei due gradi di merito a sostegno della fondatezza di talepretesa. 3. Infine, con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 15, commi primo e secondo, del d.lgs. n. 546 del 1992, ovvero nullità della sentenza, dolendosi della statuizione sulle spese. Per un verso, infatti, rileva che la decisione non evidenzia né la ricorrenza di un’ipotesi di soccombenza reciproca, né la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione; e, per altro verso, illustra le ragioni per le quali il giudizio di primo grado si sarebbe dovuto concludere con la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese. 4. Il ricorso è infondato. 4.1. In relazione al primo motivo, è appena il caso di richiamare il noto e consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (per tutte, Cass. Sez. U. n. 8053/2014), secondo la quale « è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione». La motivazione della sentenza impugnata non si colloca al di sotto di questasoglia. I giudici d’appello, infatti, hanno operano un preliminare richiamo alla documentazione in atti, di seguito evidenziando: (a) «che le voci richieste dal contribuente sono rappresentate da importi minimi (addirittura, quanto alle addizionali, sotto i 12 euro) per le quali non può essere attivata la procedura di rimborso»; e (b) che la domanda di corresponsione degli interessi è stata formulata «in termini assolutamente generici, laddove l’Ufficio deduce di aver corrisposto il pagamento integrale del dovuto». Tali indicazioni, pur se sinteticamente esposte, costituiscono sufficiente base argomentativa della decisione adottata, poiché permettono di inferire il percorso logico adottato nel pervenire alla decisione.In particolare, in relazione alle addizionaliè evidente il riferimento al valore minimo d’imposta stabilito dal d.lgs. n. 241 del 1997, al di sotto del quale non è, pertanto, neppure predicabile il rimborso ; mentre in punto agli interessi il rigetto della pretesa è sufficientemente giustificatocon il rilievo di genericità della relativa argomentazione. 4.2. Quanto a l secondo motivo, conviene ancora richiamare il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui gli interessi dovuti per il ritardo nel rimborso delle imposte dirette, ai sensi dell’art. 44 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, maturano, per ogni semestre intero, escluso il primo, con decorrenza dalla data del versamento e fino a quella dell'ordinativo di pagamento; in ciò la relativa disciplina si differenzia da quella ordinaria che, riconosciuta agli interessi la naturadi frutti civili, ne prevede la matur azione di giorno in giorno. In particolare, l’art. 44 richiama esplicitamente l'art. 38, quinto comma, del medesimo decreto, con la conseguenza che ai versamenti diretti è applicabile la disciplina dei rimborsi semestrali; da ciò discende che gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate non decorrono dalla data della domanda, ma dal secondo semestre successivo alla data del versamento(Cass. n. 25684/2016; Cass. n. 15246/2012; Cass. n. 22217 del 2008). In particolare, sulla restituzione di somme versate, a titolo di imposte dirette, in eccedenza a quanto effettivamente dovuto per il periodo in considerazione,il contribuente ha diritto alla corresponsione degli interessi «per ognuno dei semestri interi, escluso il primo», ricompresi tra la data del versamento e quella dell'ordinativo con il quale venga, in concreto, effettuata la restituzione della maggiore imposta versata; e il saggio legale al quale occorre fare riferimento per la liquidazione degli interessi sulla restituzione della maggiore imposta pagata, è quello vigente - in forza dei decreti ministeriali emessi in materia -al momento in cui viene a scadenza ciascun singolo semestre, giacché è solo in tale momento che il diritto alla percezione di detti interessi viene a maturare a favore del contribuente. Di tali complessive indicazioni, all’evidenza, non v’è traccia nelle richieste del contribuente; come si evince, infatti, dagli stralci dell’atto di appello riportati in ricorso, quest’ultimo si è limitato a svolgere riferimenti alla disciplina codicistica delle obbligazioni pecuniarie, in termini che, pertanto, hanno connotato di genericità la sua istanza, nel senso correttamente rilevato dalla sentenza impugnata. 4.3. Infine, e quanto al terzo motivo, la riconosciuta fondatezza di una sola parte delle doglianze del contribuente, con il rigetto del residuo, ha configurato un caso di soccombenza reciproca delle parti del giudizio d’appello, così legittimando la C.T.R. all’adozione del provvedimento di compensazione delle spese. Né il ricorrente può in questa sede contestare la scelta di disporre la compensazione delle spese relativamente al giudizio di primo grado, conclusosi con declaratoria di cessazione della materia del contendere, previo rilievo della parziale infondatezza della domanda, seppur con riguardo agli esigui importi al rimborso dei quali il contribuente non venne ritenuto titolato. Il principio della soccombenza, infatti, va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse (fra le altre, Cass. n. 7149/2021; Cass. n. 17854/2020); e tale non è l’ipotesi che, per quanto poc’anzi evidenziato, si verificò nella specie. 5. In conclusione, il ricorso è complessivamente meritevole di rigetto. Nulla sulle spese, in considerazione del fatto che l’amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.Sussistono i presupposti per la condanna del ricorrente al pagamento di un importo pari a quello previsto per il contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 de l 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore impor