CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13460/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato in violazione del disposto di cui all'art 613, come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, il quale prevede l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; considerato, infine, che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissibilità, riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 591 comma 1 lettera a) cod. proc. pen. si può provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall'art. 610, comma 5 bis, dello stesso codice e che a tanto conseguono anche le statuizioni di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., definite nei termini di cui al dispositivo che segue; P.Q.M P.Q.M