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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 maggio 2021

Cassazione n. 26841/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettel~lite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 13 ottobre 2021 del Tribunale di sorveglianza di Salerno, che ha rigettato la richiesta di applicazione delle misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà, ai sensi degli artt. 47 e 50 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), e ha dichiarato l'inammissibilità della misura alternativa della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47 -ter Ord. pen., con riferimento alla pena di anni due e mesi sei di reclusione di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno del 2 settembre 2019.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 71 -bis Ord. pen., 666 e 678 cod. proc. pen., 27 e 111 Cost. e 6 CEDU, e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale di sorveglianza, preso atto che il condannato essendo in stato di detenzione, non aveva potuto presenziare all'udienza, avrebbe dovuto rinviare l'udienza, mentre ne ha dichiarato l'assenza, così ledendo il suo diritto di partecipare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

Il Tribunale di sorveglianza all'udienza del 13 ottobre 2021 ha correttamente dichiarato assente il condannato, in quanto regolarmente citato con notifica effettuata a mano dai Carabinieri di Eboli - [OSCURATO:PERSONA], come disposto dal medesimo giudicante alla precedente udienza del 5 maggio 2021.

Secondo il Collegio, quindi, alla citata udienza del 13 ottobre 2021, il Tribunale di sorveglianza non avrebbe dovuto disporre alcun rinvio, poiché al condannato era stato correttamente notificato l'avviso di udienza, restando del tutto irrilevante sul punto il fatto che la difesa aveva comunicato che lo stesso si trovava da poco detenuto in carcere in regime di custodia cautelare.

Non risulta, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] avesse richiesto di essere sentito personalmente. // Nell'ambito del procedimento di sorveglianza, non essendo necessaria la partecipazione al giudizio del condannato, non rileva il suo legittimo impedimento a comparire, a meno che egli abbia preventivamente richiesto di essere sentito personalmente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inidonea a giustificare il differimento dell'udienza la comunicazione trasmessa al Tribunale dal sanitario del carcere attestante l'impedimento, per motivi di salute, a presenziare all'udienza da parte del condannato che non aveva chiesto di essere sentito, né di partecipare all'udienza). (Sez. 1, n. 1913 del 23/10/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280299).

2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato.

Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettel~lite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 13 ottobre 2021 del Tribunale di sorveglianza di Salerno, che ha rigettato la richiesta di applicazione delle misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà, ai sensi degli artt. 47 e 50 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), e ha dichiarato l'inammissibilità della misura alternativa della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47 -ter Ord. pen., con riferimento alla pena di anni due e mesi sei di reclusione di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno del 2 settembre 2019. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 71 -bis Ord. pen., 666 e 678 cod. proc. pen., 27 e 111 Cost. e 6 CEDU, e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale di sorveglianza, preso atto che il condannato essendo in stato di detenzione, non aveva potuto presenziare all'udienza, avrebbe dovuto rinviare l'udienza, mentre ne ha dichiarato l'assenza, così ledendo il suo diritto di partecipare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Il Tribunale di sorveglianza all'udienza del 13 ottobre 2021 ha correttamente dichiarato assente il condannato, in quanto regolarmente citato con notifica effettuata a mano dai Carabinieri di Eboli - [OSCURATO:PERSONA], come disposto dal medesimo giudicante alla precedente udienza del 5 maggio 2021. Secondo il Collegio, quindi, alla citata udienza del 13 ottobre 2021, il Tribunale di sorveglianza non avrebbe dovuto disporre alcun rinvio, poiché al condannato era stato correttamente notificato l'avviso di udienza, restando del tutto irrilevante sul punto il fatto che la difesa aveva comunicato che lo stesso si trovava da poco detenuto in carcere in regime di custodia cautelare. Non risulta, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] avesse richiesto di essere sentito personalmente. // Nell'ambito del procedimento di sorveglianza, non essendo necessaria la partecipazione al giudizio del condannato, non rileva il suo legittimo impedimento a comparire, a meno che egli abbia preventivamente richiesto di essere sentito personalmente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inidonea a giustificare il differimento dell'udienza la comunicazione trasmessa al Tribunale dal sanitario del carcere attestante l'impedimento, per motivi di salute, a presenziare all'udienza da parte del condannato che non aveva chiesto di essere sentito, né di partecipare all'udienza). (Sez. 1, n. 1913 del 23/10/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280299). 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
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