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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 29360/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Perugia dell'8 gennaio 2019, previa riqualificazione del reato originariamente contestato in quello previsto dagli artt. 646 e 61, n. 5, cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta prescrizione (appropriazione indebita della somma di euro diecimila di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], custodita in un cassetto dell'armadio - in Perugia il 7 dicembre 2010) ed ha confermato la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione.

2.1. Vizio di motivazione in merito alla credibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e alla sussistenza del fatto-reato contestato.

Si deduce che nella sentenza impugnata il Radicchi è stato considerato genuino e sincero grazie ad una sorta di acrobazia interpretativa, nonostante l'incoerenza e la contraddittorietà del suo racconto.

Non appariva verosimile che il Radicchi fosse andato a convivere con la Ciuparu, della quale era innamorato, ma alla quale non aveva dato neanche un bacio sulla guancia e nonostante non possedesse le chiavi di casa; non risultava credibile che egli dovesse bussare alla porta per entrare in casa, ricevendo spesso diniego in tal senso, e che avesse deciso di custodire la somma di euro diecimila in un comodino non nella sua disponibilità.

Le sue dichiarazioni erano prive di riscontro.

Era più logico dedurre che non sus- sistesse un rapporto sentimentale tra la Ciuparu ed il Radicchi e che quest'ultimo fosse infatuato senza essere corrisposto.

Non si comprendeva perché il Radicchi avrebbe dovuto acquistare i mobili in con- tanti, anziché con assegni o carta di credito e perché avrebbe dovuto arredare una casa, della quale non aveva neanche le chiavi di accesso.

2.2. Vizio di motivazione e travisamento delle deposizioni testimoniali.

Si osserva che non erano stati individuati elementi di colpevolezza a carico della Ciuparu.

Non erano stati specificati tempi e modalità dell'impossessamento del danaro e non era stato fatto riferimento alla circostanza che nell'appartamento dell'imputata vivevano anche la sorella Elisabetta e il suo fidanzato Viiorel.

2.3. Violazione di legge per il mancato riconoscimento di una causa di assoluzione nel merito.Si rileva che, in ragione delle censure esposte nei primi due motivi di ricorso, la pronunzia doveva essere di assoluzione nel merito.

3. Nella memoria difensiva, la parte civile [OSCURATO:PERSONA] evidenzia l'inconsi- stenza dei primi due motivi di ricorso, in quanto non può formare oggetto di ricorso per Cassazione la valutazione di presunti contrasti testimoniali, così come la scelta fra diversi e divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e/o l'indagine sull'attendi- bilità dei testimoni (esattamente quello che è stato invece lamentato dalla ricorrente), essendo consentito solo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione adot- tata dal Giudice di merito.

Affinché una sentenza possa essere affetta da vizio di mancanza, contradditto- rietà o illogicità della motivazione occorre che sia il testo stesso della sentenza ad essere manifestamente mancante di motivazione o di logica, non essendo al contrario consentito contrappore alla logica valutazione degli atti operata dal Giudice di merito, quella diversa avanzata dal ricorrente, magari altrettanto logica, risolvendosi il ri- corso - in quest'ultimo caso - in una censura di merito e non di legittimità, come tale non consentita.

In sostanza, il controllo che la Suprema Corte è chiamata ad operare sui vizi della motivazione riguarda la coerenza strutturale della decisione, della quale deve essere verificata l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, re- stando al contrario preclusa tanto la rilettura degli elementi di fatto posti a fonda- mento della sentenza, quanto l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di valutazione di quei fatti.

Ciò posto, il sindacato demandato alla Suprema Corte, sotto il profilo motivazio- nale della sentenza, presenta un orizzonte estremamente circoscritto; non vi è alcuna possibilità di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti e/o delle prove, trat- tandosi di valutazioni ed apprezzamenti riservati unicamente al Giudice di merito, ma deve limitarsi a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo.

Medesimo ragionamento deve essere fatto con riferimento al vizio di travisa- mento della prova, che sussiste tuttavia solo ed esclusivamente nel caso in cui il Giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova inesistente (ma non è questo il caso, né la ricorrente ha specificato nulla al riguardo) oppure su un risultato della prova incontestabilmente diverso dal reale (e non è neppure questo il caso, né la ricorrente ha precisato quali risultati di prove siano stati stravolti ed in che modo), atteso che il giudizio di legittimità non è volto a reinterpretare gli elementi di prova valutati dal Giudice di merito, ma di verificare se i suddetti elementi sussi- stano.

Al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, i giudici di merito hanno fornito sull'attendibilità della testimonianza della persona offesa e sugli altri specifici motivi di censura una spiegazione perfettamente ragionevole, sostenendo che proprio il te- nore della testimonianza del Radicchi, uniti alle specifiche peculiarità caratteriali e psichiche dello stesso, erano indicativi della sua genuinità e della veridicità del suo narrato.

Il ricorso, peraltro, viola il principio di autosufficienza, in quanto la ricorrente, censurando un ipotetico travisamento di atti processuali, nella maggior parte dei casi non indica neppure gli atti asseritamente travisati, mentre nelle rarissime occasioni in cui alcuni di questi atti vengono richiamati omette totalmente di allegarli al ricorso o di riportare fedelmente la loro trascrizione nel corpo dell'atto.

In ordine al terzo motivo di ricorso, va osservato che solamente in presenza di prove positive - inconfutabili ed evidenti - dell'innocenza dell'imputato il Giudice ha l'onere di pronunciare sentenza assolutoria, mentre in caso contrario è destinata a prevalere senz'altro la causa estintiva del reato, e ciò in forza del disposto di cui all'art. 129 cod. proc. pen., in base al quale, appunto in presenza di cause estintive del reato (quali la prescrizione), la prova incompleta o insufficiente o contraddittoria circa la responsabilità penale dell'imputato non può essere equiparata alla mancanza di prova (tale da giustificare, in condizioni normali, l'assoluzione ai sensi del secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen.), necessitando al contrario di una prova positiva ed evidente, che nel caso di specie mancava del tutto.

4. Preliminarmente va rilevato che l'interesse ad impugnare - che deve sussistere per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 568 cod. proc. pen. - assume un con- tenuto di concretezza tutte le volte in cui dalla modifica del provvedimento impugnato - da intendere nella sua lata accezione, comprensiva anche della motivazione - possa derivare l'eliminazione di qualsiasi effetto pregiudizievole per la parte che ne invoca il riesame.

Ciò rileva non solo quando l'imputato, attraverso l'impugnazione, si ripro- metta di conseguire effetti penali più vantaggiosi (quali ad esempio l'assoluzione o la mitigazione del trattamento sanzionatorio), ma anche quando miri ad assicurare con- seguenze extrapenali più favorevoli, come quelle che l'ordinamento rispettivamente fa derivare dall'efficacia del giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione nel giudizio di danno (artt. 651 e 652 cod. proc. pen.), dal giudicato di assoluzione nel giudizio disciplinare (art. 653 cod. proc. pen.), e dal giudicato delle sentenze di con- danna e di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi (art. 654 cod. proc. pen.) (Sez. 4, n. 18343 del 05/02/2019, Catalini, Rv. 275760).

Nel caso di specie, avendo il giudice di appello confermato le statuizioni civili a carico dell'imputato, come prospettato dalla difesa, deve ritenersi sussistente l'inte- resse del medesimo alla rimozione della pronuncia.5.

Ciò premesso, occorre rilevare che, proprio in considerazione della maturata prescrizione, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti della ricorrente, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non rileva la sussistenza di eventuali nullità (anche se di ordine generale) o di vizi di motivazione, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito che ne deriverebbe, è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez.

U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511).

Viene infatti in rilievo il disposto dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., che predilige il proscioglimento nel merito allorché, pur ricorrendo la causa suddetta, ri- sulti "evidente" l'innocenza dell'imputato.

L'interesse dell'imputato ad essere pro- sciolto con formula totalmente liberatoria, infatti, va bilanciato con l'interesse pub- blico ad una celere definizione del procedimento che lo riguarda, sia per evitare lo spreco di risorse pubbliche, sia per rendere più agevole l'ottemperanza degli obblighi assunti dallo Stato in sede internazionale.

La giurisprudenza assolutamente preva- lente esclude, per conseguenza, l'applicabilità della regola di cui all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. in presenza di una causa estintiva di reato.

In tale situazione opera la prescrizione di cui all'art. 129 cod. proc. pen., in base alla quale, in presenza di causa estintiva del reato, l'indizio della prova ovvero la prova incompleta in ordine alla responsabilità dell'imputato non viene equiparata alla mancanza di prova, ma, per pervenire ad un proscioglimento nel merito soccorre la diversa regola di giudizio, per la quale deve "positivamente" emergere dagli atti pro- cessuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto contestatogli.

L'art. 129 cit. prevede che la prova dell'innocenza sia "evi- dente", sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di constatazione che di apprezzamento (Sez. 5, n. 24300 del 19/03/2015, Migliaccio, Rv. 263907).

Nel caso di specie, in ragione delle risultanze processuali, in sintonia con le con- clusioni raggiunte dalla pronuncia di primo grado, la Corte territoriale ha escluso la ricorrenza delle condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., occorrendo che la prova della insussistenza del fatto o della estraneità ad esso dell'imputato, risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni poste a fondamento della sentenza impugnata.

Sotto tale profilo la Corte di merito ha argomentato in modo logico e congruo la piena attendibilità del narrato della persona offesa e non sono riscontrabili elementi di giudizio indicativi della prova evidente dell'innocenza dell'imputato.

Nella sentenza impugnata si è dato atto della sussistenza di molteplici elementi probatori, di riscontro alle dichiarazioni della persona offesa, costituiti da testimo- nianze, da documentazione in ordine ai fatti salienti e dalla mancata formulazione di una tesi alternativa plausibile da parte della ricorrente, per cui doveva conseguente- mente escludere la possibilità di emettere una pronuncia assolutoria.

5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sus- sistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Perugia dell'8 gennaio 2019, previa riqualificazione del reato originariamente contestato in quello previsto dagli artt. 646 e 61, n. 5, cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta prescrizione (appropriazione indebita della somma di euro diecimila di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], custodita in un cassetto dell'armadio - in Perugia il 7 dicembre 2010) ed ha confermato la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione in merito alla credibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e alla sussistenza del fatto-reato contestato. Si deduce che nella sentenza impugnata il Radicchi è stato considerato genuino e sincero grazie ad una sorta di acrobazia interpretativa, nonostante l'incoerenza e la contraddittorietà del suo racconto. Non appariva verosimile che il Radicchi fosse andato a convivere con la Ciuparu, della quale era innamorato, ma alla quale non aveva dato neanche un bacio sulla guancia e nonostante non possedesse le chiavi di casa; non risultava credibile che egli dovesse bussare alla porta per entrare in casa, ricevendo spesso diniego in tal senso, e che avesse deciso di custodire la somma di euro diecimila in un comodino non nella sua disponibilità. Le sue dichiarazioni erano prive di riscontro. Era più logico dedurre che non sus- sistesse un rapporto sentimentale tra la Ciuparu ed il Radicchi e che quest'ultimo fosse infatuato senza essere corrisposto. Non si comprendeva perché il Radicchi avrebbe dovuto acquistare i mobili in con- tanti, anziché con assegni o carta di credito e perché avrebbe dovuto arredare una casa, della quale non aveva neanche le chiavi di accesso. 2.2. Vizio di motivazione e travisamento delle deposizioni testimoniali. Si osserva che non erano stati individuati elementi di colpevolezza a carico della Ciuparu. Non erano stati specificati tempi e modalità dell'impossessamento del danaro e non era stato fatto riferimento alla circostanza che nell'appartamento dell'imputata vivevano anche la sorella Elisabetta e il suo fidanzato Viiorel. 2.3. Violazione di legge per il mancato riconoscimento di una causa di assoluzione nel merito.Si rileva che, in ragione delle censure esposte nei primi due motivi di ricorso, la pronunzia doveva essere di assoluzione nel merito. 3. Nella memoria difensiva, la parte civile [OSCURATO:PERSONA] evidenzia l'inconsi- stenza dei primi due motivi di ricorso, in quanto non può formare oggetto di ricorso per Cassazione la valutazione di presunti contrasti testimoniali, così come la scelta fra diversi e divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e/o l'indagine sull'attendi- bilità dei testimoni (esattamente quello che è stato invece lamentato dalla ricorrente), essendo consentito solo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione adot- tata dal Giudice di merito. Affinché una sentenza possa essere affetta da vizio di mancanza, contradditto- rietà o illogicità della motivazione occorre che sia il testo stesso della sentenza ad essere manifestamente mancante di motivazione o di logica, non essendo al contrario consentito contrappore alla logica valutazione degli atti operata dal Giudice di merito, quella diversa avanzata dal ricorrente, magari altrettanto logica, risolvendosi il ri- corso - in quest'ultimo caso - in una censura di merito e non di legittimità, come tale non consentita. In sostanza, il controllo che la Suprema Corte è chiamata ad operare sui vizi della motivazione riguarda la coerenza strutturale della decisione, della quale deve essere verificata l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, re- stando al contrario preclusa tanto la rilettura degli elementi di fatto posti a fonda- mento della sentenza, quanto l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di valutazione di quei fatti. Ciò posto, il sindacato demandato alla Suprema Corte, sotto il profilo motivazio- nale della sentenza, presenta un orizzonte estremamente circoscritto; non vi è alcuna possibilità di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti e/o delle prove, trat- tandosi di valutazioni ed apprezzamenti riservati unicamente al Giudice di merito, ma deve limitarsi a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo. Medesimo ragionamento deve essere fatto con riferimento al vizio di travisa- mento della prova, che sussiste tuttavia solo ed esclusivamente nel caso in cui il Giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova inesistente (ma non è questo il caso, né la ricorrente ha specificato nulla al riguardo) oppure su un risultato della prova incontestabilmente diverso dal reale (e non è neppure questo il caso, né la ricorrente ha precisato quali risultati di prove siano stati stravolti ed in che modo), atteso che il giudizio di legittimità non è volto a reinterpretare gli elementi di prova valutati dal Giudice di merito, ma di verificare se i suddetti elementi sussi- stano. Al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, i giudici di merito hanno fornito sull'attendibilità della testimonianza della persona offesa e sugli altri specifici motivi di censura una spiegazione perfettamente ragionevole, sostenendo che proprio il te- nore della testimonianza del Radicchi, uniti alle specifiche peculiarità caratteriali e psichiche dello stesso, erano indicativi della sua genuinità e della veridicità del suo narrato. Il ricorso, peraltro, viola il principio di autosufficienza, in quanto la ricorrente, censurando un ipotetico travisamento di atti processuali, nella maggior parte dei casi non indica neppure gli atti asseritamente travisati, mentre nelle rarissime occasioni in cui alcuni di questi atti vengono richiamati omette totalmente di allegarli al ricorso o di riportare fedelmente la loro trascrizione nel corpo dell'atto. In ordine al terzo motivo di ricorso, va osservato che solamente in presenza di prove positive - inconfutabili ed evidenti - dell'innocenza dell'imputato il Giudice ha l'onere di pronunciare sentenza assolutoria, mentre in caso contrario è destinata a prevalere senz'altro la causa estintiva del reato, e ciò in forza del disposto di cui all'art. 129 cod. proc. pen., in base al quale, appunto in presenza di cause estintive del reato (quali la prescrizione), la prova incompleta o insufficiente o contraddittoria circa la responsabilità penale dell'imputato non può essere equiparata alla mancanza di prova (tale da giustificare, in condizioni normali, l'assoluzione ai sensi del secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen.), necessitando al contrario di una prova positiva ed evidente, che nel caso di specie mancava del tutto. 4. Preliminarmente va rilevato che l'interesse ad impugnare - che deve sussistere per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 568 cod. proc. pen. - assume un con- tenuto di concretezza tutte le volte in cui dalla modifica del provvedimento impugnato - da intendere nella sua lata accezione, comprensiva anche della motivazione - possa derivare l'eliminazione di qualsiasi effetto pregiudizievole per la parte che ne invoca il riesame. Ciò rileva non solo quando l'imputato, attraverso l'impugnazione, si ripro- metta di conseguire effetti penali più vantaggiosi (quali ad esempio l'assoluzione o la mitigazione del trattamento sanzionatorio), ma anche quando miri ad assicurare con- seguenze extrapenali più favorevoli, come quelle che l'ordinamento rispettivamente fa derivare dall'efficacia del giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione nel giudizio di danno (artt. 651 e 652 cod. proc. pen.), dal giudicato di assoluzione nel giudizio disciplinare (art. 653 cod. proc. pen.), e dal giudicato delle sentenze di con- danna e di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi (art. 654 cod. proc. pen.) (Sez. 4, n. 18343 del 05/02/2019, Catalini, Rv. 275760). Nel caso di specie, avendo il giudice di appello confermato le statuizioni civili a carico dell'imputato, come prospettato dalla difesa, deve ritenersi sussistente l'inte- resse del medesimo alla rimozione della pronuncia.5. Ciò premesso, occorre rilevare che, proprio in considerazione della maturata prescrizione, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti della ricorrente, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non rileva la sussistenza di eventuali nullità (anche se di ordine generale) o di vizi di motivazione, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito che ne deriverebbe, è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511). Viene infatti in rilievo il disposto dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., che predilige il proscioglimento nel merito allorché, pur ricorrendo la causa suddetta, ri- sulti "evidente" l'innocenza dell'imputato. L'interesse dell'imputato ad essere pro- sciolto con formula totalmente liberatoria, infatti, va bilanciato con l'interesse pub- blico ad una celere definizione del procedimento che lo riguarda, sia per evitare lo spreco di risorse pubbliche, sia per rendere più agevole l'ottemperanza degli obblighi assunti dallo Stato in sede internazionale. La giurisprudenza assolutamente preva- lente esclude, per conseguenza, l'applicabilità della regola di cui all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. in presenza di una causa estintiva di reato. In tale situazione opera la prescrizione di cui all'art. 129 cod. proc. pen., in base alla quale, in presenza di causa estintiva del reato, l'indizio della prova ovvero la prova incompleta in ordine alla responsabilità dell'imputato non viene equiparata alla mancanza di prova, ma, per pervenire ad un proscioglimento nel merito soccorre la diversa regola di giudizio, per la quale deve "positivamente" emergere dagli atti pro- cessuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto contestatogli. L'art. 129 cit. prevede che la prova dell'innocenza sia "evi- dente", sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di constatazione che di apprezzamento (Sez. 5, n. 24300 del 19/03/2015, Migliaccio, Rv. 263907). Nel caso di specie, in ragione delle risultanze processuali, in sintonia con le con- clusioni raggiunte dalla pronuncia di primo grado, la Corte territoriale ha escluso la ricorrenza delle condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., occorrendo che la prova della insussistenza del fatto o della estraneità ad esso dell'imputato, risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni poste a fondamento della sentenza impugnata. Sotto tale profilo la Corte di merito ha argomentato in modo logico e congruo la piena attendibilità del narrato della persona offesa e non sono riscontrabili elementi di giudizio indicativi della prova evidente dell'innocenza dell'imputato. Nella sentenza impugnata si è dato atto della sussistenza di molteplici elementi probatori, di riscontro alle dichiarazioni della persona offesa, costituiti da testimo- nianze, da documentazione in ordine ai fatti salienti e dalla mancata formulazione di una tesi alternativa plausibile da parte della ricorrente, per cui doveva conseguente- mente escludere la possibilità di emettere una pronuncia assolutoria. 5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sus- sistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
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