CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 42760/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2022 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAdapa.àn;)frigó udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore, hanno proposto ricorso per cassazione avvérso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata ai predetti la pena concordata tra le parti in relazione alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. A motivi di ricorso il difensore lamenta manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza nella parte dedicata ai passaggi attraverso i quali, nella determinazione della pena, si è pervenuti alla pena finale applicata. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione e che le censure sono comunque palesemente contraddette dal contenuto della pronuncia, in cui sono precisati i passaggi attraverso i quali si è pervenuti alla pena finale applicata ad entrambi gli imputati, secondo un calcolo che rispecchia esattamente l'accordo raggiunto tra le parti, Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità dei ricorsi deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. Ritenuto pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensor