CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09236/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna in ordine al reato di lesioni personali aggravate dall'uso di un'arma impropria (artt. 582-585, commi primo e secondo, n. 2, cod. pen.); Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che lamenta violazione e mancata applicazione di legge penale in ordine agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, è intrinsecamente generico, poiché, non indica quale specifico punto della decisione viene investito dalla censura; Rilevato, inoltre, che il medesimo motivo non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25