CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18746/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che in ogni caso il ricorso difetta della necessaria autosufficienza, chiedendo alla corte una rinnovata vaslutazione di prove asseritamente travisate delle quali non allega al ricorso il testo grafico; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] mperiali 7 7,7,e9 41. (C(A-10 °T' [OSCURATO:PERSONA] 2 5 AG 2026