CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 settembre 2025
Cassazione n. 40081/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1175/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 18171/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l’ordinanza descritta in epigrafe lamentando asserite violazioni di legge e vizi di motivazione; rilevato che la stessa difesa, con atto trasmesso il 26 agosto 2025, sottoscritto personalmente anche dal ricorrente, ha dichiarato di rinunziare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il Tribunale di Lecce, con provvedimento del 22 agosto 2025, autorizzato l’indagato, allo stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, a svolgere attività lavorativa in linea con le richieste in origine rigettate con l’ordinanza gravata da ricorso; ritenuto che va dunque dichiarata l’inammissibilità del ricorso alla quale, per le ragioni fondanti la relativa decisione, non seguono le pronunce di cui all’art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 40081/2025 Roma, lì, 12/12/2025 Così è deciso, 10/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]