CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2024
Cassazione n. 38046/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che la difesa lamenta nel motivo unico di ricorso proposto violazione degli artt. 157 e 161 cod. pen. rappresentando che il reato risulterebbe estinto per intervenuta prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello. Considerato che la ragione di doglianza è destituita di fondamento: la difesa ha trascurato di considerare che i giudici di merito hanno ritenuto la contestata recidiva specifica ex art. 99, comma 2, cod. pen., che comporta un aumento della metà del tempo necessario a prescrivere (art. 157, commi 1 e 2 cod. perì.). Considerato che, per effetto della ritenuta recidiva specifica, il termine ordinario di prescrizione del reato è pari ad anni 9 ed il termine massimo - considerate le interruzioni - è pari ad anni 13 e mesi 6; considerato, pertanto, che il termine massimo di prescrizione scadrà il 6/11/27. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]