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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09489/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che, in funzione di giudice d'appello, ha confermato la decisione del giudice di pace della medesima sede di condanna del suddetto imputato per il reato di minaccia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. Considerato che è stato depositato verbale di remissione di querela da parte della persona offesa del reato, con contestuale accettazione della remissione, redatto in data 23.6.2022 dalla Stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato, altresì, che il reato di minaccia, previsto dall'art. 612, primo comma, cod. pen. configura un'ipotesi delittuosa perseguibile a querela di parte e che, pertanto, deve ritenersi estinto per remissione di querela, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e revoca delle statuizioni civili (risarcimento del danno e rifusione delle spese processuali alla parte civile).

Vista la memoria del difensore dell'imputato, con cui si chiede la prevalenza della causa di estinzione del reato per rimessione di querela sull'inammissibilità del ricorso.

3. Rilevato, pertanto, che il reato deve essere dichiarato estinto per remissione di querela e che la declaratoria di estinzione del reato travolge le statuizioni civili, mentre le spese del procedimento rimangono, comunque, a carico del querelato (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.).

Infatti, la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate (cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301; Sez.

U, n. 24246 del 25/2/2004, Chiasserini, Rv. 227681).

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché li reato è estinto per remissione di querela.

Pone le spese processuali a carico del querelato.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che, in funzione di giudice d'appello, ha confermato la decisione del giudice di pace della medesima sede di condanna del suddetto imputato per il reato di minaccia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Considerato che è stato depositato verbale di remissione di querela da parte della persona offesa del reato, con contestuale accettazione della remissione, redatto in data 23.6.2022 dalla Stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato, altresì, che il reato di minaccia, previsto dall'art. 612, primo comma, cod. pen. configura un'ipotesi delittuosa perseguibile a querela di parte e che, pertanto, deve ritenersi estinto per remissione di querela, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e revoca delle statuizioni civili (risarcimento del danno e rifusione delle spese processuali alla parte civile). Vista la memoria del difensore dell'imputato, con cui si chiede la prevalenza della causa di estinzione del reato per rimessione di querela sull'inammissibilità del ricorso. 3. Rilevato, pertanto, che il reato deve essere dichiarato estinto per remissione di querela e che la declaratoria di estinzione del reato travolge le statuizioni civili, mentre le spese del procedimento rimangono, comunque, a carico del querelato (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.). Infatti, la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate (cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301; Sez. U, n. 24246 del 25/2/2004, Chiasserini, Rv. 227681). P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché li reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese processuali a carico del querelato. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 09489/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris