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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 maggio 2026

Cassazione n. 15819/2026

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ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex legeall’indirizzo Pec in atti.-controricorrente-avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 15161/2024 depositata il02/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8261/2025Numero sezionale 722/2026Numero di raccolta generale 15819/2026Data pubblicazione 22/05/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1.

La società [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello avverso lasentenza n. 21024/2023 con cui il Giudice di Pace di Roma, inaccoglimento dell’opposizione ex art. 650 c.p.c. proposta dal signorAntonino [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato inefficace il decreto n.19163/2010 recante a carico del predetto l’ingiunzione di pagamentodella somma di euro 2.712,24, oltre interessi di mora e spese dellaprocedura monitoria, quale rivalsa di quanto pagato a titolo diindennizzo assicurativo alla società [OSCURATO:SOCIETA]. in conseguenzadell’inadempimento del [OSCURATO:PERSONA] all’obbligo di rimborso delle rate diun mutuo contratto con la società finanziaria.Si costituiva, resistendo al gravame, [OSCURATO:PERSONA].2.

Con sentenza n. 15161/2024 il Tribunale di Roma accoglieval’appello ed in totale riforma dell’impugnata sentenza dichiaravainammissibile, in quanto tardiva, l’opposizione, confermandointegralmente il decreto ingiuntivo opposto.3.

Avverso la suindicata sentenza della corte di merito il [OSCURATO:PERSONA] ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi.Resiste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]4.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1, c.p.c.La società controricorrente ha depositato memoria illustrativa.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente denunzia “Violazione dell’art. 152e 650 c.p.c., dell’art. 12, comma 1, delle preleggi, errata applicazionedell’art. 650 c.p.c. in riferimento al motivo di ricorso per cassazione dicui all’art. 360 nr.3 c.p.c.; violazione degli artt.111 e 24 cost. inriferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 c.p.c.”.Censura l’impugnata sentenza là dove risulta dalla corte di meritoaffermato “ ... nel caso di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, l'art.Numero registro generale 8261/2025Numero sezionale 722/2026Numero di raccolta generale 15819/2026Data pubblicazione 22/05/2026650 c.p.c. prevede, al primo comma, il termine ordinario di quarantagiorni per la sua proposizione, decorrente dalla conoscenza del decretoirregolarmente notificato, e distintamente, al terzo comma, il termine dichiusura di dieci giorni dal compimento del primo atto di esecuzione, conla conseguenza che il termine stabilito dal terzo comma non escludel’operatività di quello previsto dal primo comma”.Lamenta che il giudice di appello ha individuato cause e termini didecadenza in assenza di specifica previsione normativa, dato che l’art.650 c.p.c. non contiene la “previsione” del termine entro il qualepresentare l’opposizione tardiva e neppure svolge un richiamo agli 641 e645 c.p.c. (che prevedono il termine di quaranta giorni dalla notifica deldecreto ingiuntivo al solo fine di proporre l’opposizione “ordinaria” e nontardiva), cui non è pertanto dato fare nella specie riferimento al fine diindividuare un termine non indicato, né tantomeno la relativadecorrenza.L’unica decorrenza del termine per presentare l’opposizione tardiva èquella prevista dal terzo comma, quella cioè di dieci giorni decorrenti dalprimo atto di esecuzione, il che integra “una conoscenza legale, certa egiuridicamente rilevante, l’unico tipo di “conoscenza”, in unprocedimento affetto da irregolarità proprio della notificazione che nonha reso possibile la conoscenza legale dello stesso”.2.

Con il secondo motivo il ricorrente denunzia “Violazione degli artt.112, 115, 116 c.p.c. in riferimento al motivo di ricorso per cassazione dicui all’art. 360, comma 1, n 3 e 4 c.p.c.; violazione degli artt.111 e 24cost. e degli artt.6 e 7 della direttiva europea 93/13/Cee in riferimentoal motivo di ricorso per cassazione di cui all’art. 360, comma 1, n.3c.p.c.; violazione degli artt. 33 e 66 cod. consumo in riferimento almotivo di ricorso per cassazione di cui all’art. 360 nr.3 c.p.c.; violazionedell’art. 650 c.p.c. in riferimento al motivo di ricorso per cassazione dicui all’art. 360 nr.3 c.p.c.”.Numero registro generale 8261/2025Numero sezionale 722/2026Numero di raccolta generale 15819/2026Data pubblicazione 22/05/2026Censura l’impugnata sentenza là dove (p.5) ha affermato: “persostenere l'ammissibilità dell'opposizione non possono fondatamenteinvocarsi i principi affermati dalla Corte di cassazione con la sentenza6.4.2023, n. 9479 giacché l'opposizione tardiva che la Suprema Corte haritenuto di legittimare con la citata pronuncia può investire il giudicedell'opposizione soltanto sul profilo dell'abusività di singole clausolecontrattuali, mentre nel caso di specie non è dato comprendere qualesarebbe la presunta clausola abusiva, invero neppure individuatadall'opponente (il Giudice di pace di Roma è stato infatti adito dallacompagnia di assicurazione non già in forza di una specifica clausolacontrattuale derogativa della competenza territoriale legale, bensì sullabase del generale criterio del forum destinatae solutionis di cui all'art.20 c.p.c., essendo pacifico che la [OSCURATO:SOCIETA]. abbia la suasede legale a Roma)”.2.1.

I motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente stantela loro stretta connessione, sono fondati e vanno accolti nei termini diseguito indicati.2.2.

Va anzitutto osservato che correttamente il ricorrente impugnail difetto di rilievo d’ufficio che, nei termini che di seguito verrannoillustrati, la corte avrebbe invece dovuto svolgere, posto che nellafattispecie si verte in tema di opposizione ex art. 650 c.p.c., per cui nonpuò dirsi configurabile la stabilizzazione della competenza per territorioper esaurimento del potere del rilievo d’ufficio nell’ambito del grado digiudizio, dato che, invece, il grado non si è esaurito.2.3.

Deve porsi ulteriormente in rilievo che l’odierno ricorrente, nelproporre opposizione al precetto notificatogli dalla compagniaassicurativa HDI chiedendo di “annullare, revocare e dichiarare privo dieffetti giuridici il decreto ingiuntivo”, ha dedotto di non avere mairicevuto la notificazione del decreto ingiuntivo posto a fondamentodell’atto di precetto, notificatogli separatamente dal titolo esecutivo, e siNumero registro generale 8261/2025Numero sezionale 722/2026Numero di raccolta generale 15819/2026Data pubblicazione 22/05/2026limitava a far generico riferimento ad un presunto decreto ingiuntivoemesso nei suoi confronti oltre dieci anni prima.Orbene, giusta principio consolidato nella giurisprudenza dilegittimità “In tema di esecuzione forzata intrapresa sulla base di undecreto ingiuntivo, occorre distinguere tra l'ipotesi di deduzione dellainesistenza della relativa notificazione da quella in cui se ne deduceviceversa la nullità: nel primo caso è proponibile il rimediodell'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c.; nel secondocaso, invece, quello dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c.,da esperirsi entro il termine di cui al terzo comma” (v.

Cass., n.9050/2020; Cass., n. 15892 del 2009).Nel fare applicazione del principio pure affermato da questa Cortesecondo cui “In tema di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, l'art.650 c.p.c. prevede, al primo comma, il termine ordinario di quarantagiorni per la sua proposizione, con decorrenza dalla conoscenza deldecreto irregolarmente notificato, e, distintamente, al terzo comma, untermine di chiusura di dieci giorni dal compimento del primo atto diesecuzione, quest'ultimo da intendersi riferito esclusivamente all'attoesecutivo diretto al destinatario dell'ingiunzione di pagamento; neconsegue che i due termini, quello ordinario e quello finale,interagiscono tra di loro e, per l'ammissibilità dell'opposizione tardiva,occorre che nessuno di essi sia invano decorso” (v.

Cass., n.17759/2011 e, da ultimo, Cass., n. 1521/2025), il giudice di appello nonha inverto considerato che, là dove ha posto il summenzionato principio,questa Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiaratol'inammissibilità dell'opposizione tardiva, sull’espresso rilievo per cui,nonostante l’irregolarità della notifica, l’opponente aveva comunqueavuto effettiva e tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo, dallaquale, dunque, far decorrere il termine di quaranta giorni per laproposizione dell’opposizione, risultando il termine di dieci giorniNumero registro generale 8261/2025Numero sezionale 722/2026Numero di raccolta generale 15819/2026Data pubblicazione 22/05/2026previsto dal comma terzo dell’art. 650 c.p.c. un termine di chiusura chenon esclude l'operatività del termine di cui al comma primo.2.4.

Nel caso di specie il giudice di appello ha invece sologenericamente ed assertivamente ravvisato in capo all’allora appellato,odierno ricorrente, una “conoscenza comunque avuta” del decretoingiuntivo, senza considerare:-) che, secondo consolidato orientamento di legittimità, “Deveritenersi ammissibile l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo di cuiall'art. 650 c.p.c., allorquando - per causa riconducibile ad un eventooggettivo e non prevedibile, successivo all'emissione del decretomonitorio, integrante un caso fortuito, secondo la portata assunta dallacitata norma a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120del 1976 - l'ingiunto non abbia potuto avere conoscenza, senza suacolpa, entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del decretoingiuntivo dei documenti contenuti nel fascicolo monitorio (posti afondamento del ricorso ex art. 633 c.p.c. e da restare depositati incancelleria, unitamente all'originale del ricorso e dell'emesso decreto),così rimanendo impedita l'esercitabilità del suo pieno ed effettivo dirittodi difesa, costituzionalmente garantito, ai fini della proposizionedell'opposizione al decreto ingiuntivo” (v.

Cass., n. 4448/2020; Cass., n.17922/2019);-) che -avendo l’allora appellato ribadito, come già in sede diopposizione ex art. 650 c.p.c., sia il disconoscimento della sottoscrizioneapposta sull’avviso di ricevimento della notifica del precetto, per nonessere a lui riconducibile, sia la sua mai contestata qualità di“consumatore”, per cui la notifica del decreto ingiuntivo sarebbe dovutaavvenire nel foro, esclusivo ed inderogabile, previsto all’art. 66-bis d.lgs.206/2005 (c.d.

Codice del Consumo)- nessuna effettiva compiutaconoscenza del decreto ingiuntivo e della relativa documentazione asupporto, l’opponente avrebbe potuto avere;Numero registro generale 8261/2025Numero sezionale 722/2026Numero di raccolta generale 15819/2026Data pubblicazione 22/05/2026-) che la questione relativa all'incompetenza fondatasul foro del consumatore è diversa ( sul piano strutturale, essendodistinti i presupposti di fatto, e in relazione alla disciplina processuale )dall’incompetenza territoriale derogabile rimessa all'eccezione in sensostretto della parte ( cfr. Cass., 2/10/2018, n. 23912 ).Orbene, il giudice di appello non avrebbe dovuto trascurare, nellapeculiare fattispecie al suo esame, la possibilità di valutarel’ammissibilità dell’opposizione, ove proposta entro il termine di cui alterzo comma della disposizione citata, ed esercitare il suo potere dirilievo d’ufficio dell’incompetenza per territorio del giudice di Pace diRoma in favore del giudice di Pace di Monreale (ora Palermo), quale“foro del consumatore”, in quanto tale funzionale ed inderogabile (v. trale tante Cass., n. 15699/2024; Cass., n. 324/2024; Cass., n.33439/2021), così da svolgere il proprio scrutinio di ammissibilità dellaopposizione proposta ex art. 650 c.p.c., a mezzo del rilievo allaavvenuta notifica del decreto ingiuntivo in un luogo del tutto diverso daquello ove aveva il domicilio il consumatore debitore ingiunto.2.5.

Vale al riguardo altresì precisare che quanto statuito dal giudiced’appello, nel senso che “l’opposizione tardiva che la Suprema Corte haritenuto di legittimare con la nota pronuncia può investire il giudicedell’opposizione soltanto sul profilo della abusività di singole clausolecontrattuali, mentre nel caso di specie non è dato comprendere qualesarebbe la presunta clausola abusiva, invero neppure individuatadall’opponente“, non coglie la ratio decidendi del richiamato arrestoCass., Sez.

Un., n. 9479 del 2023.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti espressamenteaffermato che “Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutelagiurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra unprofessionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17Numero registro generale 8261/2025Numero sezionale 722/2026Numero di raccolta generale 15819/2026Data pubblicazione 22/05/2026maggio 2022, quando il titolo azionato è un decreto ingiuntivo nonopposto e non motivato sul carattere non abusivo delle clausole delcontratto che è fonte del credito ingiunto, ferma la rilevabilità d'ufficiodella nullità di protezione, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615,comma 1, c.p.c. proposta dal debitore per far valere l'abusività delleclausole va riqualificata come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. erimessa alla decisione del giudice di questa, operando la "translatioiudicii"; nella medesima ipotesi, se il debitore ha proposto l'opposizioneex art. 615, comma 2, c.p.c. per far valere l'abusività di una clausola, ilgiudice dell'esecuzione deve dare termine di 40 giorni per proporrel'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. (se del caso anche rilevandol'abusività di altre clausole), senza procedere alla vendita oall'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni delgiudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c.”, ovel’accento batte non solo sulla presenza o meno di clausole abusive neltitolo contrattuale posto alla base del decreto ingiuntivo, ma anche, edin particolare, sul rispetto del principio di effettività della tutelagiurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla normativa edalle altre fonti del diritto unionale (cfr. anche la sentenza IbercajaBanco).2.6.

Orbene, il giudice dell’appello ha invero disatteso il principio percui -al fine di assicurare e rafforzare la deterrenza da ogni abuso indanno del consumatore contraente debole- in caso di inerzia del giudiceadito nella fase monitoria, competono poteri di rilievo d’ufficio al giudicedelle fasi successive, financo in sede di esecuzione, con la qui impugnatasentenza il giudice dell’appello è incorso nella violazione dei principisovranazionali europei sanciti dalle sentenze della Corte di giustiziaeuropea e dalle direttive, in particolare della Direttiva 93/13/Cee,nonché dell’art. 66-bis del Codice del Consumo, che di tale direttivacostituisce diretta trasposizione nel nostro ordinamento interno.Numero registro generale 8261/2025Numero sezionale 722/2026Numero di raccolta generale 15819/2026Data pubblicazione 22/05/20263.

Alla fondatezza nei suindicati termini dei motivi conseguel’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnatasentenza, con rinvio al Tribunale di Roma, che in diversa composizioneprocederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principiapplicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudiziodi cassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Cassa inrelazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudiziodi cassazione, al Tribunale di Roma, in diversa composizione.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civiledella Corte Suprema di Cassazione il 20 febbraio 2026.Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex legeall’indirizzo Pec in atti.-controricorrente-avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 15161/2024 depositata il02/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8261/2025Numero sezionale 722/2026Numero di raccolta generale 15819/2026Data pubblicazione 22/05/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello avverso lasentenza n. 21024/2023 con cui il Giudice di Pace di Roma, inaccoglimento dell’opposizione ex art. 650 c.p.c. proposta dal signorAntonino [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato inefficace il decreto n.19163/2010 recante a carico del predetto l’ingiunzione di pagamentodella somma di euro 2.712,24, oltre interessi di mora e spese dellaprocedura monitoria, quale rivalsa di quanto pagato a titolo diindennizzo assicurativo alla società [OSCURATO:SOCIETA]. in conseguenzadell’inadempimento del [OSCURATO:PERSONA] all’obbligo di rimborso delle rate diun mutuo contratto con la società finanziaria.Si costituiva, resistendo al gravame, [OSCURATO:PERSONA].2. Con sentenza n. 15161/2024 il Tribunale di Roma accoglieval’appello ed in totale riforma dell’impugnata sentenza dichiaravainammissibile, in quanto tardiva, l’opposizione, confermandointegralmente il decreto ingiuntivo opposto.3. Avverso la suindicata sentenza della corte di merito il [OSCURATO:PERSONA] ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi.Resiste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1, c.p.c.La società controricorrente ha depositato memoria illustrativa.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia “Violazione dell’art. 152e 650 c.p.c., dell’art. 12, comma 1, delle preleggi, errata applicazionedell’art. 650 c.p.c. in riferimento al motivo di ricorso per cassazione dicui all’art. 360 nr.3 c.p.c.; violazione degli artt.111 e 24 cost. inriferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 c.p.c.”.Censura l’impugnata sentenza là dove risulta dalla corte di meritoaffermato “ ... nel caso di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, l'art.Numero registro generale 8261/2025Numero sezionale 722/2026Numero di raccolta generale 15819/2026Data pubblicazione 22/05/2026650 c.p.c. prevede, al primo comma, il termine ordinario di quarantagiorni per la sua proposizione, decorrente dalla conoscenza del decretoirregolarmente notificato, e distintamente, al terzo comma, il termine dichiusura di dieci giorni dal compimento del primo atto di esecuzione, conla conseguenza che il termine stabilito dal terzo comma non escludel’operatività di quello previsto dal primo comma”.Lamenta che il giudice di appello ha individuato cause e termini didecadenza in assenza di specifica previsione normativa, dato che l’art.650 c.p.c. non contiene la “previsione” del termine entro il qualepresentare l’opposizione tardiva e neppure svolge un richiamo agli 641 e645 c.p.c. (che prevedono il termine di quaranta giorni dalla notifica deldecreto ingiuntivo al solo fine di proporre l’opposizione “ordinaria” e nontardiva), cui non è pertanto dato fare nella specie riferimento al fine diindividuare un termine non indicato, né tantomeno la relativadecorrenza.L’unica decorrenza del termine per presentare l’opposizione tardiva èquella prevista dal terzo comma, quella cioè di dieci giorni decorrenti dalprimo atto di esecuzione, il che integra “una conoscenza legale, certa egiuridicamente rilevante, l’unico tipo di “conoscenza”, in unprocedimento affetto da irregolarità proprio della notificazione che nonha reso possibile la conoscenza legale dello stesso”.2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia “Violazione degli artt.112, 115, 116 c.p.c. in riferimento al motivo di ricorso per cassazione dicui all’art. 360, comma 1, n 3 e 4 c.p.c.; violazione degli artt.111 e 24cost. e degli artt.6 e 7 della direttiva europea 93/13/Cee in riferimentoal motivo di ricorso per cassazione di cui all’art. 360, comma 1, n.3c.p.c.; violazione degli artt. 33 e 66 cod. consumo in riferimento almotivo di ricorso per cassazione di cui all’art. 360 nr.3 c.p.c.; violazionedell’art. 650 c.p.c. in riferimento al motivo di ricorso per cassazione dicui all’art. 360 nr.3 c.p.c.”.Numero registro generale 8261/2025Numero sezionale 722/2026Numero di raccolta generale 15819/2026Data pubblicazione 22/05/2026Censura l’impugnata sentenza là dove (p.5) ha affermato: “persostenere l'ammissibilità dell'opposizione non possono fondatamenteinvocarsi i principi affermati dalla Corte di cassazione con la sentenza6.4.2023, n. 9479 giacché l'opposizione tardiva che la Suprema Corte haritenuto di legittimare con la citata pronuncia può investire il giudicedell'opposizione soltanto sul profilo dell'abusività di singole clausolecontrattuali, mentre nel caso di specie non è dato comprendere qualesarebbe la presunta clausola abusiva, invero neppure individuatadall'opponente (il Giudice di pace di Roma è stato infatti adito dallacompagnia di assicurazione non già in forza di una specifica clausolacontrattuale derogativa della competenza territoriale legale, bensì sullabase del generale criterio del forum destinatae solutionis di cui all'art.20 c.p.c., essendo pacifico che la [OSCURATO:SOCIETA]. abbia la suasede legale a Roma)”.2.1. I motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente stantela loro stretta connessione, sono fondati e vanno accolti nei termini diseguito indicati.2.2. Va anzitutto osservato che correttamente il ricorrente impugnail difetto di rilievo d’ufficio che, nei termini che di seguito verrannoillustrati, la corte avrebbe invece dovuto svolgere, posto che nellafattispecie si verte in tema di opposizione ex art. 650 c.p.c., per cui nonpuò dirsi configurabile la stabilizzazione della competenza per territorioper esaurimento del potere del rilievo d’ufficio nell’ambito del grado digiudizio, dato che, invece, il grado non si è esaurito.2.3. Deve porsi ulteriormente in rilievo che l’odierno ricorrente, nelproporre opposizione al precetto notificatogli dalla compagniaassicurativa HDI chiedendo di “annullare, revocare e dichiarare privo dieffetti giuridici il decreto ingiuntivo”, ha dedotto di non avere mairicevuto la notificazione del decreto ingiuntivo posto a fondamentodell’atto di precetto, notificatogli separatamente dal titolo esecutivo, e siNumero registro generale 8261/2025Numero sezionale 722/2026Numero di raccolta generale 15819/2026Data pubblicazione 22/05/2026limitava a far generico riferimento ad un presunto decreto ingiuntivoemesso nei suoi confronti oltre dieci anni prima.Orbene, giusta principio consolidato nella giurisprudenza dilegittimità “In tema di esecuzione forzata intrapresa sulla base di undecreto ingiuntivo, occorre distinguere tra l'ipotesi di deduzione dellainesistenza della relativa notificazione da quella in cui se ne deduceviceversa la nullità: nel primo caso è proponibile il rimediodell'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c.; nel secondocaso, invece, quello dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c.,da esperirsi entro il termine di cui al terzo comma” (v. Cass., n.9050/2020; Cass., n. 15892 del 2009).Nel fare applicazione del principio pure affermato da questa Cortesecondo cui “In tema di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, l'art.650 c.p.c. prevede, al primo comma, il termine ordinario di quarantagiorni per la sua proposizione, con decorrenza dalla conoscenza deldecreto irregolarmente notificato, e, distintamente, al terzo comma, untermine di chiusura di dieci giorni dal compimento del primo atto diesecuzione, quest'ultimo da intendersi riferito esclusivamente all'attoesecutivo diretto al destinatario dell'ingiunzione di pagamento; neconsegue che i due termini, quello ordinario e quello finale,interagiscono tra di loro e, per l'ammissibilità dell'opposizione tardiva,occorre che nessuno di essi sia invano decorso” (v. Cass., n.17759/2011 e, da ultimo, Cass., n. 1521/2025), il giudice di appello nonha inverto considerato che, là dove ha posto il summenzionato principio,questa Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiaratol'inammissibilità dell'opposizione tardiva, sull’espresso rilievo per cui,nonostante l’irregolarità della notifica, l’opponente aveva comunqueavuto effettiva e tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo, dallaquale, dunque, far decorrere il termine di quaranta giorni per laproposizione dell’opposizione, risultando il termine di dieci giorniNumero registro generale 8261/2025Numero sezionale 722/2026Numero di raccolta generale 15819/2026Data pubblicazione 22/05/2026previsto dal comma terzo dell’art. 650 c.p.c. un termine di chiusura chenon esclude l'operatività del termine di cui al comma primo.2.4. Nel caso di specie il giudice di appello ha invece sologenericamente ed assertivamente ravvisato in capo all’allora appellato,odierno ricorrente, una “conoscenza comunque avuta” del decretoingiuntivo, senza considerare:-) che, secondo consolidato orientamento di legittimità, “Deveritenersi ammissibile l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo di cuiall'art. 650 c.p.c., allorquando - per causa riconducibile ad un eventooggettivo e non prevedibile, successivo all'emissione del decretomonitorio, integrante un caso fortuito, secondo la portata assunta dallacitata norma a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120del 1976 - l'ingiunto non abbia potuto avere conoscenza, senza suacolpa, entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del decretoingiuntivo dei documenti contenuti nel fascicolo monitorio (posti afondamento del ricorso ex art. 633 c.p.c. e da restare depositati incancelleria, unitamente all'originale del ricorso e dell'emesso decreto),così rimanendo impedita l'esercitabilità del suo pieno ed effettivo dirittodi difesa, costituzionalmente garantito, ai fini della proposizionedell'opposizione al decreto ingiuntivo” (v. Cass., n. 4448/2020; Cass., n.17922/2019);-) che -avendo l’allora appellato ribadito, come già in sede diopposizione ex art. 650 c.p.c., sia il disconoscimento della sottoscrizioneapposta sull’avviso di ricevimento della notifica del precetto, per nonessere a lui riconducibile, sia la sua mai contestata qualità di“consumatore”, per cui la notifica del decreto ingiuntivo sarebbe dovutaavvenire nel foro, esclusivo ed inderogabile, previsto all’art. 66-bis d.lgs.206/2005 (c.d. Codice del Consumo)- nessuna effettiva compiutaconoscenza del decreto ingiuntivo e della relativa documentazione asupporto, l’opponente avrebbe potuto avere;Numero registro generale 8261/2025Numero sezionale 722/2026Numero di raccolta generale 15819/2026Data pubblicazione 22/05/2026-) che la questione relativa all'incompetenza fondatasul foro del consumatore è diversa ( sul piano strutturale, essendodistinti i presupposti di fatto, e in relazione alla disciplina processuale )dall’incompetenza territoriale derogabile rimessa all'eccezione in sensostretto della parte ( cfr. Cass., 2/10/2018, n. 23912 ).Orbene, il giudice di appello non avrebbe dovuto trascurare, nellapeculiare fattispecie al suo esame, la possibilità di valutarel’ammissibilità dell’opposizione, ove proposta entro il termine di cui alterzo comma della disposizione citata, ed esercitare il suo potere dirilievo d’ufficio dell’incompetenza per territorio del giudice di Pace diRoma in favore del giudice di Pace di Monreale (ora Palermo), quale“foro del consumatore”, in quanto tale funzionale ed inderogabile (v. trale tante Cass., n. 15699/2024; Cass., n. 324/2024; Cass., n.33439/2021), così da svolgere il proprio scrutinio di ammissibilità dellaopposizione proposta ex art. 650 c.p.c., a mezzo del rilievo allaavvenuta notifica del decreto ingiuntivo in un luogo del tutto diverso daquello ove aveva il domicilio il consumatore debitore ingiunto.2.5. Vale al riguardo altresì precisare che quanto statuito dal giudiced’appello, nel senso che “l’opposizione tardiva che la Suprema Corte haritenuto di legittimare con la nota pronuncia può investire il giudicedell’opposizione soltanto sul profilo della abusività di singole clausolecontrattuali, mentre nel caso di specie non è dato comprendere qualesarebbe la presunta clausola abusiva, invero neppure individuatadall’opponente“, non coglie la ratio decidendi del richiamato arrestoCass., Sez. Un., n. 9479 del 2023.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti espressamenteaffermato che “Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutelagiurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra unprofessionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17Numero registro generale 8261/2025Numero sezionale 722/2026Numero di raccolta generale 15819/2026Data pubblicazione 22/05/2026maggio 2022, quando il titolo azionato è un decreto ingiuntivo nonopposto e non motivato sul carattere non abusivo delle clausole delcontratto che è fonte del credito ingiunto, ferma la rilevabilità d'ufficiodella nullità di protezione, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615,comma 1, c.p.c. proposta dal debitore per far valere l'abusività delleclausole va riqualificata come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. erimessa alla decisione del giudice di questa, operando la "translatioiudicii"; nella medesima ipotesi, se il debitore ha proposto l'opposizioneex art. 615, comma 2, c.p.c. per far valere l'abusività di una clausola, ilgiudice dell'esecuzione deve dare termine di 40 giorni per proporrel'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. (se del caso anche rilevandol'abusività di altre clausole), senza procedere alla vendita oall'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni delgiudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c.”, ovel’accento batte non solo sulla presenza o meno di clausole abusive neltitolo contrattuale posto alla base del decreto ingiuntivo, ma anche, edin particolare, sul rispetto del principio di effettività della tutelagiurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla normativa edalle altre fonti del diritto unionale (cfr. anche la sentenza IbercajaBanco).2.6. Orbene, il giudice dell’appello ha invero disatteso il principio percui -al fine di assicurare e rafforzare la deterrenza da ogni abuso indanno del consumatore contraente debole- in caso di inerzia del giudiceadito nella fase monitoria, competono poteri di rilievo d’ufficio al giudicedelle fasi successive, financo in sede di esecuzione, con la qui impugnatasentenza il giudice dell’appello è incorso nella violazione dei principisovranazionali europei sanciti dalle sentenze della Corte di giustiziaeuropea e dalle direttive, in particolare della Direttiva 93/13/Cee,nonché dell’art. 66-bis del Codice del Consumo, che di tale direttivacostituisce diretta trasposizione nel nostro ordinamento interno.Numero registro generale 8261/2025Numero sezionale 722/2026Numero di raccolta generale 15819/2026Data pubblicazione 22/05/20263. Alla fondatezza nei suindicati termini dei motivi conseguel’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnatasentenza, con rinvio al Tribunale di Roma, che in diversa composizioneprocederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principiapplicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudiziodi cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa inrelazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudiziodi cassazione, al Tribunale di Roma, in diversa composizione.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civiledella Corte Suprema di Cassazione il 20 febbraio 2026.Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]
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