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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021

Cassazione n. 44224/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi della motivazione per avere la Corte d'appello effettuato un mero rinvio per relationem alla pronuncia di primo grado, senza dare risposta alle deduzioni difensive.

2. Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente si è limitato a censurare la motivazione della sentenza sull'affermazione della responsabilità ma non ha richiamato passi della stessa sentenza e ha rinviato genericamente alle difese articolate con l'appello, senza tuttavia indicarne specificamente il contenuto.

Ciò non è consentito.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitano a lamentare l'omessa valutazione da parte del giudice dell'appello delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente il contenuto, sia pure in modo sommario, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto, da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 9029 del 5.22.2013, Imp.

Mirra, Rv. 2589632; Sez. 2, n. 13951 del 5.2.2014, Imp.

Caruso, Rv 259704).

Giova inoltre ricordare che questa Corte (Sez. 3, n. 37352 del 12/3/2019, Rv. 277161) è ferma nel ritenere che è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca l'illegittimità della sentenza d'appello solo perché motivata "per relationem" alla decisione di primo grado, senza indicare i punti dell'atto di appello, non valutati dalla decisione impugnata.

3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 29 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. Pacilli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi della motivazione per avere la Corte d'appello effettuato un mero rinvio per relationem alla pronuncia di primo grado, senza dare risposta alle deduzioni difensive. 2. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente si è limitato a censurare la motivazione della sentenza sull'affermazione della responsabilità ma non ha richiamato passi della stessa sentenza e ha rinviato genericamente alle difese articolate con l'appello, senza tuttavia indicarne specificamente il contenuto. Ciò non è consentito. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitano a lamentare l'omessa valutazione da parte del giudice dell'appello delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente il contenuto, sia pure in modo sommario, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto, da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 9029 del 5.22.2013, Imp. Mirra, Rv. 2589632; Sez. 2, n. 13951 del 5.2.2014, Imp. Caruso, Rv 259704). Giova inoltre ricordare che questa Corte (Sez. 3, n. 37352 del 12/3/2019, Rv. 277161) è ferma nel ritenere che è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca l'illegittimità della sentenza d'appello solo perché motivata "per relationem" alla decisione di primo grado, senza indicare i punti dell'atto di appello, non valutati dalla decisione impugnata. 3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 29 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. Pacilli
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