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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 31 marzo 2022

Cassazione n. 10510/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Torino, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], da cui è rappresentato e difeso, come da procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] coatta amministrativa dell’Ente strumentale alla [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, il liquidatore; - intimato- avverso il decreto n. 1084/2021 del Tribunale di Roma, depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 marzo 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che viene proposto da [OSCURATO:PERSONA] ricorso avverso il decreto n. 1084/2021, depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], emesso dal Tribunale di Roma con cui è stata dichiarata inammissibile l’opposizione allo stato passivo proposta ex art. 209, 2 comma e 98, 2 comma, l. fall., dallo stesso VITARELLI nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] coatta amministrativa dell’Ente strumentale alla [OSCURATO:PERSONA] e contro la decisione del commissario liquidatore che aveva ammesso al passivo il Vitarelli, in via privilegiata, per euro 17.142,84 e, successivamente, con “aggiornamento” del 13 settembre 2019, F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 9102/2021 Numero sezionale 2359/2022 Numero di raccolta generale 10510/2022 per la minor somma, sempre in via privilegiata di euro 16.063,63, invocando Data pubblicazione 31/03/2022la riforma dei predetti provvedimenti con il riconoscimento del diritto all’ammissione al passivo per la diversa e maggior somma pari ad euro 24.979,12; Il Tribunale - dopo aver ricordato che il commissario liquidatore, costituendosi nel giudizio di opposizione, aveva sollevato l’eccezione di tardività dell’opposizione stessa - ha, in primis, rilevato l’inammissibilità della proposta impugnazione, evidenziando che: i) il commissario aveva comunicato, con pec del 15 gennaio 2019 indirizzata al Vivarelli, di aver depositato in cancelleria, in data 20 dicembre 2018, lo stato passivo recante l’elenco dei crediti ammessi o respinti, con il relativo avviso ex art. 209, 2 comma, l. fall.; ii) il Vivarelli avrebbe dovuto pertanto depositare il ricorso in opposizione nei successivi trenta giorni e, per ciò, entro e non oltre il 14 febbraio 2019, sicchè - avendovi invece provveduto soltanto in data 12 novembre 2019 - era incorso nella decadenza prevista dall’art. 99, 1 comma, l. fall.; iii) il termine per l’impugnazione non avrebbe potuto infatti farsi decorrere dalla data del 16 ottobre 2019, data in cui il commissario liquidatore aveva comunicato al Vitarelli “l’aggiornamento dello stato passivo”, depositato in cancelleria il 13 settembre 2019, in quanto documento predisposto in violazione del vincolo endoprocedimentale prodotto dalla mancata impugnazione ex art.98 l. fall. dello stato passivo depositato, ai sensi dell’art. 209 l. fall., in data 20 dicembre 2018; iv) la stabilità determinata dalla mancata impugnazione dello stato passivo divenuto esecutivo aveva efficacia preclusiva rispetto ad ogni questione riguardante il credito e determinava un vincolo definitivo, non soltanto per i creditori, ma anche per il commissario liquidatore, il quale non avrebbe potuto successivamente riesaminare ex officio l’ammontare e la collocazione del credito già ammesso al passivo; - che il fallimento, intimato, non ha svolto difese; - che il ricorrente ha depositato memoria; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO 1.che con il primo ed unico motivo, variamente articolato, è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101, 99, 1 comma, 209, commi 1 e 2, 97, 1 comma, l. fall., dell’art. 2697 cod. civ., 24 e 113 Cost., nonchè il vizio di mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti, sul rilievo che erroneamente il tribunale capitolino avrebbe dichiarato l’inammissibilità della domanda di ammissione al passivo in ragione della sua tardiva proposizione e che, invece, la domanda di ammissione era da considerarsi F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 9102/2021 Numero sezionale 2359/2022 Numero di raccolta generale 10510/2022 tardiva, con la conseguente ammissibilità della proposta opposizione Data pubblicazione 31/03/2022in data 12 novembre 2019; – che il motivo, per come articolato, è inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza posto che, a fronte della motivazione del provvedimento impugnato che qualificava come tempestiva la domanda di ammissione al passivo del Vivarelli, con conseguente inefficacia della successiva modifica dello stato passivo disposta dal commissario liquidatore ex officio tramite il deposito in data 13 settembre 2019 di un “aggiornamento dello stato passivo”, il ricorrente allega (e non dimostra) che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, la sua domanda di ammissione era da considerarsi tardiva e che il predetto “aggiornamento” altro non era che l’elenco dei crediti tardivi ammessi al passivo, con conseguente tempestività dell’opposizione proposta con atto depositato in data 12 novembre 2019; -che il motivo di doglianza non riesce dunque a superare, stante la sua evidente genericità, l’affermata qualificazione della domanda originariamente presentata dal Vivarelli come istanza tempestiva, non cogliendo neanche, sotto questo peculiare profilo, la ratio decidendi su cui riposa il provvedimento impugnato;

2. che nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa della parte intimata; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile il 1° marzo 2022 Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Torino, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], da cui è rappresentato e difeso, come da procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] coatta amministrativa dell’Ente strumentale alla [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, il liquidatore; - intimato- avverso il decreto n. 1084/2021 del Tribunale di Roma, depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 marzo 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che viene proposto da [OSCURATO:PERSONA] ricorso avverso il decreto n. 1084/2021, depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], emesso dal Tribunale di Roma con cui è stata dichiarata inammissibile l’opposizione allo stato passivo proposta ex art. 209, 2 comma e 98, 2 comma, l. fall., dallo stesso VITARELLI nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] coatta amministrativa dell’Ente strumentale alla [OSCURATO:PERSONA] e contro la decisione del commissario liquidatore che aveva ammesso al passivo il Vitarelli, in via privilegiata, per euro 17.142,84 e, successivamente, con “aggiornamento” del 13 settembre 2019, F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 9102/2021 Numero sezionale 2359/2022 Numero di raccolta generale 10510/2022 per la minor somma, sempre in via privilegiata di euro 16.063,63, invocando Data pubblicazione 31/03/2022la riforma dei predetti provvedimenti con il riconoscimento del diritto all’ammissione al passivo per la diversa e maggior somma pari ad euro 24.979,12; Il Tribunale - dopo aver ricordato che il commissario liquidatore, costituendosi nel giudizio di opposizione, aveva sollevato l’eccezione di tardività dell’opposizione stessa - ha, in primis, rilevato l’inammissibilità della proposta impugnazione, evidenziando che: i) il commissario aveva comunicato, con pec del 15 gennaio 2019 indirizzata al Vivarelli, di aver depositato in cancelleria, in data 20 dicembre 2018, lo stato passivo recante l’elenco dei crediti ammessi o respinti, con il relativo avviso ex art. 209, 2 comma, l. fall.; ii) il Vivarelli avrebbe dovuto pertanto depositare il ricorso in opposizione nei successivi trenta giorni e, per ciò, entro e non oltre il 14 febbraio 2019, sicchè - avendovi invece provveduto soltanto in data 12 novembre 2019 - era incorso nella decadenza prevista dall’art. 99, 1 comma, l. fall.; iii) il termine per l’impugnazione non avrebbe potuto infatti farsi decorrere dalla data del 16 ottobre 2019, data in cui il commissario liquidatore aveva comunicato al Vitarelli “l’aggiornamento dello stato passivo”, depositato in cancelleria il 13 settembre 2019, in quanto documento predisposto in violazione del vincolo endoprocedimentale prodotto dalla mancata impugnazione ex art.98 l. fall. dello stato passivo depositato, ai sensi dell’art. 209 l. fall., in data 20 dicembre 2018; iv) la stabilità determinata dalla mancata impugnazione dello stato passivo divenuto esecutivo aveva efficacia preclusiva rispetto ad ogni questione riguardante il credito e determinava un vincolo definitivo, non soltanto per i creditori, ma anche per il commissario liquidatore, il quale non avrebbe potuto successivamente riesaminare ex officio l’ammontare e la collocazione del credito già ammesso al passivo; - che il fallimento, intimato, non ha svolto difese; - che il ricorrente ha depositato memoria; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO 1.che con il primo ed unico motivo, variamente articolato, è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101, 99, 1 comma, 209, commi 1 e 2, 97, 1 comma, l. fall., dell’art. 2697 cod. civ., 24 e 113 Cost., nonchè il vizio di mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti, sul rilievo che erroneamente il tribunale capitolino avrebbe dichiarato l’inammissibilità della domanda di ammissione al passivo in ragione della sua tardiva proposizione e che, invece, la domanda di ammissione era da considerarsi F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile il 1° marzo 2022 Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
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