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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 maggio 2023

Cassazione n. 29039/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022, della CORTE di APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. in data 16 maggio 2023 dal difensore della ricorrente, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata, Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i. 10-1206/2023 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO I.N DIRITTO I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, 581, 591, cod. proc. pen., per loro manifesta infondatezza ed assoluta genericità, avendo il ricorrente omesso ogni dovuto confronto con la puntuale motivazione della sentenza impugnata.

1. Col primo motivo si eccepisce vizio esiziale del contraddittorio in appello, non risultando notificato l'avviso di fissazione dell'udienza camerale presso il domicilio eletto dall'imputata all'estero; l'avviso fu invece notificato a mezzo p.e.c. presso il difensore di ufficio, già precedentemente nominato.

1.1. Il motivo è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] intende sul punto dare continuità all'orientamento di questa Corte (da ultimo Sez. 3, n. 36381 del 9/5/2019, Rv. 276701-02, che si richiama anche per i precedenti conformi indicati in nota CED) che, in fattispecie sovrapponibil ha stimato rituale la notifica effettuata, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso il difensore, dovendo ritenersi inidonea l'elezione presso domicilio estero di un familiare, operato_ dal soggetto che comunque dimora in Italia.

In ogni caso la doglianza assume i caratteri della mera enunciazione, non avendo la difesa allegato alcunché ai motivi di ricorso.

2. Col secondo motivo si deduce inosservanza (innocua) della norma processuale, essendo stato notificato l'avviso per il giudizio camerale di appello con sei giorni di anticipo rispetto allo spirare del termine per appellare.

2.1. Inammissibile è anche il secondo motivo, si tratterebbe, a tutto voler concedere, di una invalidità relativa, sanata se non tempestivamente dedotta dalla parte che ha interesse.

Inoltre, la denunziata inosservanza dello spirare del termine per l'impugnazione non è stata accompagnata dalla deduzione di alcun concreto pregiudizio subito dalla parte appellante, ben potendo eventuali nuovi difensori depositare motivi aggiunti in tempo utile per l'udienza fissata.

3. Col terzo motivo si evidenzia il vizio di motivazione rispetto alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato di truffa.

3.1. Del pari inammissibile è il terzo motivo, avendo il difensore proposto argomentazioni di doglianza in fatto sulla valutazione della prova del dolo (patrimonio esclusivo del giudice di merito, che nella fattispecie ha diffusamente argomentato, con logica ineccepibile, il proprio convincimento); si tratta di pronuncia di condanna caratterizzata da duplice conformità verticale dell'accertamento, per cui il vizio di travisamento della prova soggiace ai noti limiti più volte declinati dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).

4. Inammissibilità altrettale avvince il quarto motivo, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, come truffa consumata.

4.1. La Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha qualificato in termini di truffa consumata i fatti accertati, valorizzando aspetti inequivoci della condotta concorsuale 10-1206/2023 (conseguimento del possesso autonomo della res e del corrispondente profino illecito).

Così conformandosi alla consolidata giurisprudenza di questa che apprezza ai fini della consumazione la avvenuta deminutio patrimonii del deceptus (solo tra le più recenti, Sez. 2, n. 17322, del 18/1/2019, Rv. 276420: La truffa è reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento e nel luogo in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore fa seguito la "deminutio patrimonii" del soggetto passivo).

Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta, limitandosi a riproporre, anche ai fini della qualificazione della truffa come delitto consumato una diversa lettura delle evidenze processuali (in tema di delitti istantanei che si consumano con lo spoglio della vittima e la locupletatio dell'agente si vedano: Sez.

U. n. 19/1999; Sez. 2, n. 27609, del 19/6/2009, Rv. 244671; Sez. 2, n. 5663, del 20/11/2012, Rv. 254691; Sez. 2, n. 12675, del 20/12/2018, Rv. 275417).

5. Con il quinto ed il sesto motivo si lamentano vizi di motivazione e violazione di legge rispetto al trattamento sanzionatorio riservato nel merito ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 5-6.1.

La Corte territoriale ha efficacemente argomentato in relazione ad entrambi gli aspetti, valorizzando, per la misura sanzionatoria, la intensità del dolo, che si evince dalle modalità articolate e particolarmente callide del fatto; mentre ai fini della negazione delle circostanze innominate la Corte non ha riscontrato la ricorrenza di elementi degni di positivo apprezzamento (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Rv. 282693 - 01).

7. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022, della CORTE di APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. in data 16 maggio 2023 dal difensore della ricorrente, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata, Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i. 10-1206/2023 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO I.N DIRITTO I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, 581, 591, cod. proc. pen., per loro manifesta infondatezza ed assoluta genericità, avendo il ricorrente omesso ogni dovuto confronto con la puntuale motivazione della sentenza impugnata. 1. Col primo motivo si eccepisce vizio esiziale del contraddittorio in appello, non risultando notificato l'avviso di fissazione dell'udienza camerale presso il domicilio eletto dall'imputata all'estero; l'avviso fu invece notificato a mezzo p.e.c. presso il difensore di ufficio, già precedentemente nominato. 1.1. Il motivo è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] intende sul punto dare continuità all'orientamento di questa Corte (da ultimo Sez. 3, n. 36381 del 9/5/2019, Rv. 276701-02, che si richiama anche per i precedenti conformi indicati in nota CED) che, in fattispecie sovrapponibil ha stimato rituale la notifica effettuata, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso il difensore, dovendo ritenersi inidonea l'elezione presso domicilio estero di un familiare, operato_ dal soggetto che comunque dimora in Italia. In ogni caso la doglianza assume i caratteri della mera enunciazione, non avendo la difesa allegato alcunché ai motivi di ricorso. 2. Col secondo motivo si deduce inosservanza (innocua) della norma processuale, essendo stato notificato l'avviso per il giudizio camerale di appello con sei giorni di anticipo rispetto allo spirare del termine per appellare. 2.1. Inammissibile è anche il secondo motivo, si tratterebbe, a tutto voler concedere, di una invalidità relativa, sanata se non tempestivamente dedotta dalla parte che ha interesse. Inoltre, la denunziata inosservanza dello spirare del termine per l'impugnazione non è stata accompagnata dalla deduzione di alcun concreto pregiudizio subito dalla parte appellante, ben potendo eventuali nuovi difensori depositare motivi aggiunti in tempo utile per l'udienza fissata. 3. Col terzo motivo si evidenzia il vizio di motivazione rispetto alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato di truffa. 3.1. Del pari inammissibile è il terzo motivo, avendo il difensore proposto argomentazioni di doglianza in fatto sulla valutazione della prova del dolo (patrimonio esclusivo del giudice di merito, che nella fattispecie ha diffusamente argomentato, con logica ineccepibile, il proprio convincimento); si tratta di pronuncia di condanna caratterizzata da duplice conformità verticale dell'accertamento, per cui il vizio di travisamento della prova soggiace ai noti limiti più volte declinati dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). 4. Inammissibilità altrettale avvince il quarto motivo, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, come truffa consumata. 4.1. La Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha qualificato in termini di truffa consumata i fatti accertati, valorizzando aspetti inequivoci della condotta concorsuale 10-1206/2023 (conseguimento del possesso autonomo della res e del corrispondente profino illecito). Così conformandosi alla consolidata giurisprudenza di questa che apprezza ai fini della consumazione la avvenuta deminutio patrimonii del deceptus (solo tra le più recenti, Sez. 2, n. 17322, del 18/1/2019, Rv. 276420: La truffa è reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento e nel luogo in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore fa seguito la "deminutio patrimonii" del soggetto passivo). Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta, limitandosi a riproporre, anche ai fini della qualificazione della truffa come delitto consumato una diversa lettura delle evidenze processuali (in tema di delitti istantanei che si consumano con lo spoglio della vittima e la locupletatio dell'agente si vedano: Sez. U. n. 19/1999; Sez. 2, n. 27609, del 19/6/2009, Rv. 244671; Sez. 2, n. 5663, del 20/11/2012, Rv. 254691; Sez. 2, n. 12675, del 20/12/2018, Rv. 275417). 5. Con il quinto ed il sesto motivo si lamentano vizi di motivazione e violazione di legge rispetto al trattamento sanzionatorio riservato nel merito ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 5-6.1. La Corte territoriale ha efficacemente argomentato in relazione ad entrambi gli aspetti, valorizzando, per la misura sanzionatoria, la intensità del dolo, che si evince dalle modalità articolate e particolarmente callide del fatto; mentre ai fini della negazione delle circostanze innominate la Corte non ha riscontrato la ricorrenza di elementi degni di positivo apprezzamento (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Rv. 282693 - 01). 7. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di c
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