CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 17646/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10606/2017proposto da: AREA - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difes a da gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è elettivamente domiciliatain Roma, via Pisanelli n. 2; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Celimontana n. 8; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 431/2016 , pubblicata il 17 gennaio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del20/04/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso proposto presso il Tribunale di Cagliari il 14 settembre 2009 [OSCURATO:PERSONA] esposto che: - era stata dipendente dell’IACP dal 1° dicembre 1999 , ente poi confluito , in base alla legge Regione Sardegna n. 12 del 2006, nell’Agenzia regionale per l’Edilizia abitativa (da ora AREA); -al personale IACP si applicava, dal 2002, il CCRL dipendenti regionali; -il CCRL del 15 maggio 2001 prevedeva all’art. 39, comma 12, che il personale avesse diritto a godere di 36 giorni di ferie annuali e non di 32, come comunicato, al contrario, dal Direttore generale dell’AREA. La ricorrente ha chiesto, quindi, il riconoscimento del suo diritto a godere di 36 giorni di ferie annue dall’anno 2006. Il Tribunale di Cagliari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza del 9 gennaio 2015, ha accolto il ricorso. L’AREA ha proposto appello che la Corte d’appello di Cagliari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 431/2016, ha rigettato. L’AREA ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso. L’AREA ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo l’ AREA lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 disp. sulla legge in generale, dell’art. 5 della legge Regione Sardegna n. 11 del 2002, degli artt. 1, comma 4, 7, comma 3, 20, comma 1, della legge Regione Sardegna n. 12 del 2006, dell’art. 69 della legge Regione Sardegna n. 31 del 1998, dell’art. 1 della legge n. 937 del 1977, dell’art. 39, comma 12, CCRL del 15 maggio 2001, dell’art. 23 del d.P.G. Sardegna n. 116 del 1990. Parte ricorrente esponeche il d.P.G. Sardegna fissava, all’art. 23, in 30 giorni la durata del congedo ordinario spettante per ogni anno solare, fermo restando il disposto della legge n. 937 del 1977, per il quale il dipendente aveva diritto ad ulteriori 6 giorni di riposo, con la conseguenza che le ferie spettanti per anno al lavoratore ammontavano a 36 giorni. Il successivo CCRLdel 15 maggio 2001 aveva stabilito, poi, all’art. 39, commi 3, 4 e 5, che la durata del periodo feriale non poteva superare i 32 giorni lavorativi(comprensivi di due dei giorni ex legge n. 937 del 1977), prescrivendo, però, al comma 12, che il maggior periodo di 36 giorni fosse fatto salvo per il personale regionale in servizio alla data di entrata in vigore del CCRL 15 maggio 2001. Secondo l’AREA,l’errore della corte territoriale sarebbe consistito nel ritenere che il semplice fatto che la controricorrente fosse in servizio presso l’IACP fin dal 1° dicembre 1999 e la circostanza della trasformazione dell’IACP in AREA, con applicazione della disciplina regionale, comportassero il diritto di [OSCURATO:PERSONA] a godere di 36 giorni di congedo annuale. Al contrario, sempre per l’AREA, l’art. 39, comma 12, si sarebbe riferito ai soli dipendenti regionali che, anteriormente al CCRL 15 maggio 2001, godevano del trattamento stabilito dal d.P.G. Sardegna n. 116 del 1990 e, quindi, non poteva riguardare i dipendenti IACP, come la controricorrente, che, all’epoca, beneficiavano di un congedo inferiore,di soli 32 giorni all’anno, in applicazione del CCNL Enti locali del 6 luglio 1995, art. 18, commi 2, 5 e 6. Inoltre, ad avviso di parte ricorrente, la Corte d’appello di Cagliarinon avrebbe considerato che la trasformazione degli IACP in AREA sarebbe avvenuta per mezzo delle leggi Regione Sardegna n. 11 del 2002 e n. 12 del 2006. In particolare, l’art. 5 della legge Regione Sardegna n. 11 del 2002 aveva assoggettato l’IACP alla disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione, mentre la legge Regione Sardegna n. 12 del 2006 aveva trasformato l’IACP in AREA, stabilendo, in favore del personale di quest’ultima, l’applicazione dello stato giuridico, del trattamento economico e del rapporto di lavoro regolati dalla legge Regione Sardegna n. 31 del 1998. La sentenza impugnata, pertanto, avrebbe esteso retroattivamente e, quindi, in maniera indebita, l’efficacia del citato art. 39, comma 12, del CCRL del 15 maggio 2001, a decorrere dal 1° dicembre 1999, data dell’assunzione della controricorrente presso l’IACP della Provincia di Cagliari. La doglianza è inammissibile. Non è in questione l’applicabilità al personale dell’AREA del CCRL del 15 maggio 2001. Peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema dicontratti collettivi di lavoro relativi al pubblico impiego privatizzato, l’art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, che consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione deicontratti ed accordi collettivi nazionali di cui all’art. 40 del detto d.lgs., è norma di stretta interpretazione, sicché non può trovare applicazione aicontratti collettivi regionali i vi non contemplati (Cass., Sez. L,n. 7671 del 18 aprile 2016 ) . La violazione di questi ultimi contratti può essere prospettata solo per violazione dei canoni ermeneutici ex artt. 1362 ss. c.c. o per assenza di motivazione. Nella presente lite, parte ricorrente contesta, nella sostanza, l’interpretazione accolta dalla corte territoriale del CCRL del 15 maggio 2001 , nello specifico dell’art. 39,applicato alla Regione Sardegna, ma non indica i criteri interpretativi violati né si duoledella mancanza di una motivazione sul punto. L’AREA si limita a prospettare un’interpretazione alternativa, rispetto a quella adottata dalla Corte d’appello di Cagliari, del menzionato CCRL. Ciò non è, però, ammissibile in questa sede, in quanto, atteso che l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale ex artt. 1362 ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati senza argomentare al riguardo, non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass., Sez. 1, n. 9461 del 9 aprile 2021). 2)Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo. La doglianza è inammissibileperché preclusa dalla doppia conforme di merito . 3)Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo, per partericorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per l’impugnazione integralmente rigettata,se dovuto. P.Q.M. La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in € 3.500,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori legge e spese generali nella misura del 15%; -dichiara che sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo