CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 aprile 2021
Cassazione n. 26933/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Africo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato ad Africo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato ad Africo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova il 15/04/2021, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udite le conclusioni dei difensori che hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato quella pronunciata dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Savona il 3 ottobre 2017, in esito a rito abbreviato, di condanna nei confronti di: - [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione; - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ciascuno, con il beneficio della sospensione condizionale e della non menzione della condanna. Con la medesima sentenza è stata altresì ordinata la confisca del compendio sottoposto a sequestro con provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona del 3 marzo 2015, confermato dal Tribunale del Riesame in data 15-30 marzo 2015. Gli imputati sono stati ritenuti responsabili del reato - accertato in Savona tra il 04/04/2013 e il 09/03/2015 - di cui all'art. 12-quinquies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 - oggi confluito nella previsione incriminatrice di cui all'art. 512-bis cod. pen. - in relazione alle operazioni di trasferimento fraudolento di valori (intestazione fittizia della titolarità delle società indicate nell'atto imputativo; cessioni delle relative quote) finalizzate ad eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale. La sentenza qui impugnata fa seguito ad annullamento con rinvio pronunciato dalla Seconda Sezione di questa Corte in data 9 ottobre 2019 (sentenza n. 32194/2019), della pronuncia assolutoria resa dalla Corte di appello di Genova in data 11 gennaio 2019, che aveva altresì disposto la immediata revoca della misura ablativa e la conseguente restituzione agli aventi diritto dei beni sottoposti a sequestro preventivo. 2. Propongono ricorso gli imputati avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Genova il 15 aprile 2021, ai sensi dell'art. 628 cod. proc. pen., articolando i motivi di seguito esposti nei limiti in cui risulta strettamente necessario ai fini della motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] la difesa deduce, con unico motivo, l'estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione in epoca antecedente alla sentenza della Corte di appello impugnata, atteso che il reato di trasferimento fraudolento di valori ha natura istantanea, con effetti permanenti, ed il momento consunnativo viene a coincidere, da ultimo, con la data del 4 marzo 2013, a cui risale l'ultima cessione integrativa dell'illegittimo meccanismo interpositorio ipotizzato dall'Accusa. 2.2. Ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.1. Con il primo motivo, la difesa deduce cumulativamente inosservanza di legge e vizi di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 110 cod. pen., 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356. Sul preliminare rilievo che l'annullamento di cui alla sentenza rescindente sia stato disposto per vizi di motivazione e non invece per violazione di legge, la difesa lamenta che la sentenza impugnata si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza di primo grado, senza rispondere alle doglianze difensive affidate alle memorie ritualmente versate nel giudizio di appello (primo atto utile, trattandosi di giudizio promosso ad iniziativa della parte pubblica). In particolare, la sentenza impugnata non avrebbe dato riscontro ai rilievi, aventi portata decisiva, relativi a: - la natura, erroneamente ritenuta elusiva, delle prime due operazioni incriminate (costituzione di [OSCURATO:SOCIETA]. in data 4 aprile 2(112; cessione a tale società delle quote di [OSCURATO:SOCIETA]. in data 11 aprile 2012), atteso che i trasferimenti risultano essere avvenuti esclusivamente in favore di società riferibili a componenti del medesimo nucleo familiare; - l'assenza di dolo della cessione della totalità delle quote di [OSCURATO:SOCIETA]. in favore di Criaco e Casanova, risalente al 4 marzo 2013, trattandosi di cessione motivata dall'esclusivo intento di dare esecuzione agli impegni negoziali e non invece dalla finalità di eludere le disposizioni in materia di prevenzione. L'atto traslativo risulta difatti coevo al contratto di subappalto tra [OSCURATO:SOCIETA]. (società della quale [OSCURATO:SOCIETA]. era socio unico) ed ICS [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per un importo di euro 330.000,00, e, attraverso di esso, si è inteso scongiurare il rischio che, dopo avere beneficiato della sospensiva della irterdittiva antimafia comminata nel dicembre 2012, la società [OSCURATO:SOCIETA]. potesse subire un ulteriore provvedimento interdittivo, e che, al contempo, l'esito del procedimento sospeso potesse essere negativamente influenzato dalla riconducibilità di [OSCURATO:SOCIETA]. alla famiglia di area 'ndranghetista dei Fotia; - la irrilevanza, ai fini della integrazione del reato in addebito, della cessione di quote "dematerializzate", non essendo [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. intestatarie di beni significativi che i ricorrenti abbiano inteso sottrarre ad eventuali misure ablative. 2.2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen., 157 e 161 cod. pen. per la mancata declaratoria, da parte della Corte di appello, della intervenuta prescrizione del reato ascritto, ai tempi già maturata. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va in primo luogo rilevato che risulta decorso il termine massimo di prescrizione del reato costituente oggetto degli addebiti. Diversamente da quanto dedotto nei ricorsi (motivo unico del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; secondo motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]), la causa estintiva in questione è maturata in epoca successiva alla sentenza impugnata. La condotta si è consumata, difatti, con l'ultimo atto di attribuzione di quote societarie in cui si articola la vicenda criminosa, essendo il reato di trasferimento fraudolento di valori reato istantaneo con effetti permanenti, il cui momento perfezionativo coincide con quello in cui viene realizzata consapevolmente la difformità tra titolarità formale ed apparente e titolarità di fatto dei beni (in tal senso, v. Sez. 2, n. 38053 del 05/10/21321, Vitagliano, Rv. 282129). Tale atto traslativo, conclusivo della sequenza interpositoria, nel caso che occupa è quello del 4 marzo 2013, risalendo al 9 marzo 2015 il solo accertamento ultimo della vicenda. Al termine massimo di prescrizione, che è pari a sette anni e sei mesi ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 160 cod. pen., avuto riguardo alla pena massima edittale prevista dalla fattispecie incriminatrice, vanno sommati i periodi di sospensione rilevanti ex art. 159 cod. pen. per complessivi 160 giorni (50 giorni per il rinvio disposto su concorde richiesta delle parti all'udienza del 27 aprile 2017 e fino al 15 giugno 2017; 110 giorni per l'adesione dei difensori all'astensione deliberata dagli organismi rappresentativi della Avvocatura dal 15 giugno 2017 al 3 ottobre 2017). Al termine finale dell'Il febbraio 2021 vanno infine aggiunti ulteriori 64 giorni di sospensione, dal 9 marzo 2020 all'il maggio 2020, ai sensi dell'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e ciò in quanto dalla lettura degli atti risulta che era stata fissata per la data del 4 maggio 2020 l'udienza di trattazione dell'appello, poi rinviata ex officio. Trova applicazione, al proposito, il principio affermato da Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, (dep. 2021), Sanna, Rv. 280432-02, in virtù del quale la sospensione detta viene in rilievo nei procedimenti in cui, nel segmento temporale compreso tra il 9 marzo e 1'11 maggio 2020, sia stata fissata udienza ovvero fosse in corso un termine processuale (mentre deve escludersi che essa possa operare in maniera generalizzata per tutti i procedimenti in quel tempo pendenti, in quanto la disciplina introdotta dall'art. 83, comma 4, d.l. n.18 del 2020 presuppone che l'iter procedimentale abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare l'impatto dell'emergenza pandemica sui procedimenti giudiziari). 3. La estinzione del reato risulta dunque maturata in data 16 aprile 2021, successivamente alla adozione della sentenza impugnata, e tanto impone di valutare le ulteriori censure difensive, anzitutto al fine di verificare se si sia verificata una causa di inammissibilità che, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, sia tale da precludere la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., tra le quali rientra, appunto, la prescrizione (in tal senso, ex plurimis, Sez. U, D. L. n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 4. La disamina del motivo ulteriore di ricorso proposi:o dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] si impone altresì in presenza della misura ablativa della confi.sca, essendo questa Corte tenuta a pronunciarsi sul punto, ai sensi dell'art. 578-bis cod. proc. pen., quando sia maturata la causa estintiva della prescrizione. 3. Al fine di comprendere i termini delle questioni proposte dalla difesa, devono anzitutto richiamarsi i dati fattuali accertati in giudizio. Si è ricostruito nella pronuncia di primo grado ed è tuttora incontroverso, che: - nel 1999 i fratelli Fotia costituivano la società [OSCURATO:SOCIETA]., in seguito trasformata in s.r.I.; - nel 2007 [OSCURATO:PERSONA] cedeva le proprie quote ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -nel 2010 i tre fratelli costituivano la società PDF s.r.I., avente come socio unico [OSCURATO:SOCIETA]., che, un mese dopo, cedeva il ramo d'azienda del movimento terra alla stessa PDF s.r.I.; - il 4 aprile 2012 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] costituivano la società [OSCURATO:SOCIETA]. cui, in data 11 aprile 2012, [OSCURATO:SOCIETA]. cedeva tutte le quote di PDF s.r.I.;- il 4 marzo 2013 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cedevano le quote di [OSCURATO:SOCIETA]. per 19/20 al nipote [OSCURATO:PERSONA] e, per 1/20, a [OSCURATO:PERSONA], dipendente della società. E' parimenti incontroverso che: - alle date del 27 febbraio 2012 e 21 giugno 2012, la Prefettura di Savona emetteva alcuni provvedimenti interdettivi che escludevano [OSCURATO:SOCIETA]. dai lavori pubblici e dall'accesso al porto; - in data 27 febbraio 2012, la DIA proponeva l'adozione di misura di prevenzione patrimoniale a carico di [OSCURATO:PERSONA] e dei figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione a [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. ed altre due società (che sarebbe stato definito, quattro anni dopo, con la revoca della confisca) mentre, in data 19 febbraio 2013, era depositata la richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Su tale base fattuale si innesta la successione di pronunce che hanno condotto a quella della Corte territoriale qui censurata. Valorizzando la scansione cronologica degli avvenimenti sopra indicati, nonché sulla scorta delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], il Giudice dell'udienza preliminare aveva condiviso la prospettazione accusatoria e ricondotto la sequenza di transazioni per cui è processo alla volontà di eliminare o porre rimedio agli effetti legati all'applicazione sia delle interdittive antimafia che delle misure di prevenzione patrimoniale (tra cui la revoca del subappalto dei lavori per l'Università di [OSCURATO:PERSONA], già deliberato a favore di [OSCURATO:SOCIETA], intervenuta 1'8 febbraio 2013). La Corte di appello di Genova, con sentenza del 19 gennaio 2019, aveva riformato l'originaria condanna, ripercorrendo l'iter dei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione richieste nei confronti dei ricorrenti. Aveva evidenziato che nel 2016 era stata respinta la misura patrimoniale della confisca richiesta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che, nel 2018, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], investito per competenza territoriale della richiesta della DIA del 23 dicembre 2015, avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], aveva nuovamente trasmesso gli atti al Tribunale di Savona, escludendo profili di pericolosità qualificata in capo al proposto ed invitando l'autorità giudiziaria ligure a valutare profili di pericolosità comune; ed aveva valorizzato, in particolare: l'esito di tali procedimenti, la distanza temporale tra le richieste di misure di prevenzione e la costituzione di [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.1., unitamente al contenuto di un colloquio intercettato in data 18 febbraio 2014, intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] ed un funzionario della [OSCURATO:PERSONA], in cui il primo aveva fatto riferimento alle proprie ditte, senza fare mistero della solo formale estraneità ad esse, delle quali continuava, al contrario, ad occuparsi attivamente in prima persona. Conclusivamente, aveva escluso che le operazioni societarie poste in essere a partire dall'aprile 2012 e sino al 4 marzo 2013, con la cessione delle quote al Criaco ed al Casanova, fossero finalizzate ad eludere gli effetti patrimoniali delle dette misure di prevenzione e, in particolare, della confisca. Al contrario, la finalità perseguita doveva identificarsi, secondo la Corte, in quella di consentire la partecipazione all'appalto e di neutralizzare il provvedimento interdittivo, finalità che esula dal perimetro applicativo della invocata norma incriminatrice, posto che l'interdittiva antimafia non ha la natura giuridica di una misura di prevenzione. Successivamente, la Seconda Sezione di questa Corte ha annullato la decisione assolutoria per vizi di motivazione, con particolare riferimento all'elemento soggettivo del reato, previa enunciazione di alcune direttrici ermeneutiche cui avrebbe dovuto attenersi il giudice di rinvio. Ha segnalato, in particolare, la necessità di motivare in maniera congrua a proposito della "impossibilità, con valutazione ex ante, di escludere ogni possibile timore, da parte degli odierni ricorrenti, che le società coinvolte nelle operazioni avrebbero potuto essere destinatarie dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniale e del perché la adozion.e di misure interdittive non potesse essere indice premonitore della possibile adozione di misure di natura diversa e, pertanto, il movente che aveva determinato i ricorrenti a porre in atto le operazioni in contestazione"; e ha stigmatizzato l'impostazione della prima pronuncia della Corte di merito, lì dove si era limitata a prendere atto dell'esito dei procedimenti di prevenzione instaurati nei confronti dei componenti della famiglia Fotia, evidenziando che la finalità elusiva delle misure di prevenzione, soprattutto dove il procedimento non sia ancora attivato, può essere accompagnata da finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla impellente necessità di liberarsi dei beni in vista di una loro possibile ablazione. 5. Tanto premesso, ritiene il Collegio che sia fondato, nei limiti che di seguito si esporranno, il primo motivo (in realtà plurimo) dedotto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Non ha pregio la prima obiezione - peraltro aspecifica, perché non si confronta con quanto diffusamente argomentato sul punto dalla Corte territoriale - per cui il reato non potrebbe configurarsi in relazione alla fittizia intestazione di quote societarie in favore di soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare del soggetto sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione patrimoniale. E' principio consolidato, che questo Collegio condivide ed al quale intende dare continuità, quello per il quale l'applicabilità dell'art. 26, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, laddove prevede presunzioni d'interposizione fittizia in ragione dei vincoli parentali tra i soggetti, destinate a favorire l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali antimafia, non impedisce di configurare il delitto in questione (cfr. Sez. 2, n. 13915, 9.12.2015, Scriva; Sez. 2, n. 7999, 1.2.2017, Galliano; Sez. 6, n. 22568, 11/04/2017, Francaviglia, Rv. 270035). E' parimenti aspecifico il rilievo per il quale i trasferimenti non attinenti a beni materiali non potrebbero rientrare nell'elemento oggettivo del delitto, avendo la Corte evidenziato che si tratta di trasferimento di quote societarie attributive del controllo di complessi aziendali, la cui riconducibilità alla famiglia Fotia, nella persona dei soggetti attinti o proposti per misure di prevenzione non è mai stata posta in discussione. Quanto, invece alla deduzione relativa alla specifica finalità elusiva della cessione operata nel marzo 2013, la Corte di merito ha formulato generiche risposte ai rilievi mossi dalla difesa, solo apparentemente conformandosi, quale giudice di rinvio, alle indicazioni della pronuncia rescindente. Al riguardo, la Corte territoriale ha richiamato i contenuti dell'originaria sentenza di condanna del Giudice dell'udienza preliminare di Savona, per la quale la concatenazione di atti traslativi risulta . essere stata attuata successivamente a - e dunque ha avuto impulso da - le Iniziative antimafia, convergendo plurimi elementi, quali la scansione temporale, le modalità, la qualità dei soggetti implicati ed il rapporto fiduciario con gli interponenti, in tale univoca direzione; in estrema sintesi, trattandosi di operazioni altrimenti prive di "qualsiasi serio e credibile significato economico e finanziario", esse non potevano non essere finalizzate a scongiurare l'applicazione di misure ablative. Si tratta di asserzioni alquanto vaghe, che non hanno fornito chiara e logica motivazione a proposito delle reali intenzioni dissimulatorie perseguite dagli imputati al fine di eludere la normativa sulla applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, ipotizzate dall'accusa. Non vanno al riguardo operate confusioni di piani. E' vero che, come ribadito dalla sentenza impugnata, una volta accertata l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, non è anche richiesto l'apprezzamento della concreta capacità elusiva dell'operazione patrimoniale accertata, trattandosi di situazione estranea agli elementi costitutivi del fatto incriminato (Sez. 5, n. 402785, 06/04/2016, Camerlingo, Rv. 268200); ciò tuttavia non significa che tale finalità elusiva, costituente elemento di dolo specifico, possa ritenersi implicita, con specifico riferimento allo specifico atto traslativo del 4 marzo 2013, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cedevano le quote di [OSCURATO:SOCIETA]. - società che aveva il controllo di [OSCURATO:SOCIETA]. - in favore di [OSCURATO:PERSONA] in ragione dei 19/20, in favore di [OSCURATO:PERSONA], per 1/20. La Corte di appello al riguardo si è limitata a richiamare i principi enunciati in sede rescindente per cui, ai fini dell'integrazione del dolo specifico del reato di trasferimento fraudolento di valori - e coerentemente con la natura di reato di pericolo astratto della fattispecie - la valutazione del pericolo di elusione della misura va compiuta "ex ante" e su base parziale, ovvero alla stregua delle circostanze che, al momento della condotta, erano conosciute o conoscibili da un uomo medio in quella determinata situazione spazio-temporale (cfr. Cass., 2, n. 12871 del 09/03/2016, Mandalari; Sez. 2, n. 2483 del 21/10/2014, Lapelosa, secondo cui lo "scopo elusivo" che connota il dolo specifico prescinde dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell'inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne l'esito; conf., Sez. 6, n. 27666 del 04/07/2011, [OSCURATO:PERSONA]. 250356; Sez. 2, n. 22954 del 28/03/2017, D'Agostino, Rv. 270480; Sez. 1, n. 19537 del 02/03/2004, Ciarlante, Rv. 227969, per le quali il delitto può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misura di prevenzione e . anche prima che il .relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, per la configurabilità del dolo specifico previsto dalla norma, che l'interessato possa fondatamente presumerne l'avvio). Presupposti, questi, in diritto validi, se non fosse che i fratelli Francesco e [OSCURATO:PERSONA], danti causa nella specifica vicenda traslativa, a quei procedimenti sono risultati, rispettivamente, il primo del tutto estraneo; il secondo già destinatario di provvedimento reiettivo dell'agosto del 2012, mai in concreto impugnato. L'unico argomento che la Corte di merito affianca a quelli già esibiti nelle pregresse pronunce è un argomento di natura logica, espresso in forma tautologica: si assume che, se lo scopo dichiarato era quello di non perdere occasioni di lavoro attraverso le proprie aziende, come poteva evincersi dalla simultaneità tra il lucrosissimo contratto di subappalto concluso da [OSCURATO:SOCIETA]. e la cessione di quote incriminata, "a fortiori" l'operazione doveva ritenersi finalizzata a non perdere la titolarità delle stesse aziende, posto che dette misure interdittive, partecipi della medesima ratio delle misure di prevenzione, ne costituiscono un antecedente logico. La sentenza rescindente ha al riguardo evidenziato che non esclude il dolo specifico il fatto che la finalità elusiva concorra con altre, ben potendo essere accompagnata da "finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla "impellente" ed urgente necessità di liberarsi dei beni in vista di una loro possibile ablazione" (in punto di compatibilità tra il dolo specifico e la presenza di finalità concorrenti perseguite dall'agente, v., in materia di reati tributari, Sez. 3, n. 27112, del 19/02/2015, Forlani, Rv. 264390). Ciò, tuttavia, non significa che sia esaustiva la motivazione censurata lì dove si afferma che "non vi sono elementi che consentano di escludere il dolo" posto che, trattandosi di un requisito di struttura del reato, competeva all'accusa darne prova "in positivo", non limitandosi ad evidenziare l'assenza di elementi negativi della sua esistenza; né era legittimo, a fronte di una specifica obiezione difensiva, omettere l'indicazione degli elementi concreti, univocamente indicativi dell'intento di sottrarre i compendi aziendali trasferiti agli effetti limitativi delle misure di prevenzione. Dunque, in questi termini deve ritenersi fondata la dedotta omessa valutazione dei rilievi delle difese. 6. Alla non inammissibilità dei motivi di ricorso consegue che la sentenza va annullata senza rinvio in relazione alla affermazione della responsabilità penale, essendo il reato estinto per prescrizione. 7. La pur parziale fondatezza dei motivi impone di disporre l'annullamento della misura ablativa della confisca con rinvio alla Corte di. appello di Genova per nuovo esame, da condurre entro i limiti delle indicazioni di cui in motivazione. PQM Annulla senza