Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 luglio 2026

Cassazione n. 24158/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

esentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Gentile e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza n. 4800/2022 della [OSCURATO:PERSONA],depositata il giorno 15 novembre 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 giugno 2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] (cui, lite pendente, sono succeduti mortis causala moglie, [OSCURATO:PERSONA], e i figli Vanessa, Antonio e Fabrizio)Numero registro generale 11581/2023Numero sezionale 2120/2026Numero di raccolta generale 24158/2026Data pubblicazione 28/07/2026domandò giudizialmente la condanna, a titolo di responsabilità ex art.2051 cod. civ., dell’[OSCURATO:SOCIETA]. per i danni cagionati al fondo di suaproprietà (ed all’impresa agricola ivi esercitata) sito in [OSCURATO:PERSONA] caduta di quattro alberi di pino di alto fusto, piantati lungo il cigliodella strada statale via Appia, all’altezza del km. 167, strada diproprietà e gestita dall’ente convenuto.2.

Nell’attiva resistenza dell’[OSCURATO:SOCIETA]., la domanda di ristoro èstata disattesa in ambedue i gradi del giudizio di merito.Per quanto ancora qui d’interesse, la decisione in epigrafe indicata,resa in appello, ha escluso la responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA] «ritenendoprovata l’interruzione del nesso causale per caso fortuito dovuto alleavverse condizioni atmosferiche» sulla base dei seguenti rilievi:(i) dalla esperita c.t.u. emergeva che, in base ai dati meteorologicidella Regione Campania, la zona di ubicazione del fondo era statainteressata, nel giorno del sinistro, «da un vento che soffiava allavelocità di 5.8 m/s (170 km/h, ossia il massimo grado tempestaprevisto dalla scala Beaufort), sufficiente ad abbattere piante nonbilanciate nel rapporto chioma/radici»;(ii) l’evento non aveva avuto carattere isolato, in quell’occasioneessendosi verificata la caduta di numerosi alberi sulla stessa strada;(iii) la relazione dell’ausiliario di ufficio aveva accertato «lapresenza di profonde buche site lungo i margini della carreggiata, incorrispondenza dei punti in cui si trovavano i pini divelti»: tantodimostrava che «gli alberi non sono semplicemente caduti per il fortevento, ma che da esso sono stati sradicati».Per così concludere: «non furono i limiti del tronco, delle radici odella chioma degli alberi a causarne la caduta, secondo la logica dellacausalità adeguata, ma le raffiche di vento eccezionalmente forti».3.

Ricorrono uno actu per cassazione [OSCURATO:PERSONA], Vanessa,Antonio e [OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo.r.g. n. 11581/2023 2Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 11581/2023Numero sezionale 2120/2026Numero di raccolta generale 24158/2026Data pubblicazione 28/07/2026Resiste, con controricorso, l’[OSCURATO:SOCIETA]..Per la trattazione del ricorso è stata dunque fissata l’adunanzacamerale sopra indicata, in vista della quale parte ricorrente hadepositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

L’unico motivo di ricorso prospetta violazione degli artt. 2051cod. civ. e 115 e 116 cod. proc. civ..Ad avviso di parte ricorrente, la valutazione di eccezionalitàdell’evento atmosferico che sorregge la sentenza gravata contrasta congli esiti della relazione peritale (in cui si ascrive la caduta dei pini adun’omessa manutenzione degli stessi), si fonda su argomentazioniillogiche (in specie, il dato scientifico della velocità del vento riferito aduna misura - 5,8 m/s - corrispondente, secondo la scala di Beaufortadoperata, ad un vento moderato, non già al ritenuto massimo gradodi tempesta) e su contenuti non riconducibili alle fonti di provautilizzate (circa il numero degli alberi caduti indicato in sei nellarelazione di servizio [OSCURATO:PERSONA], quindi non certo notevole).2.

Il motivo è fondato, nei termini in appresso precisati.2.1.

Nella compiuta sistemazione organica della fattispecie diillecito aquiliano contemplata dall’art. 2051 cod. civ. da tempo operatada questa Corte (in specie, con le pronunce rese da Cass. 01/02/2018,numm. da 2477 a 2483), consolidata per effetto di numerose decisioni(ex multis, Cass. 30/10/2018, n. 27724; Cass. 03/04/2019, n. 9315;Cass. 26/07/2019, n. 20312; Cass. 27/08/2020, n. 17873; Cass.17/11/2021, n. 34886; Cass. 02/12/2021, n. 39089; Cass.01/12/2022, n. 35429; Cass. 27/04/2023, n. 11152; Cass.23/05/2023, n. 14228; Cass. 20/07/2023, n. 21675), rese anche nellacomposizione più tipica di organo della nomofilachia (Cass., Sez.

U,r.g. n. 11581/2023 3Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 11581/2023Numero sezionale 2120/2026Numero di raccolta generale 24158/2026Data pubblicazione 28/07/202630/06/2022, n. 20943) e di recente ribadite (Cass. 24/01/2024, n.2376; Cass. 09/05/2024, n. 12663; Cass. 09/05/2024, n. 12760;Cass. 31/03/2025, n. 8449; Cass. 14/11/2025, n. 30141), «laresponsabilità da cose in custodia ha natura oggettiva - in quanto sifonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa incustodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode -e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartienealla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcunelemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanzacausale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno dellecondotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria deifatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. e,indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilitàrispetto all’evento pregiudizievole».Nel descritto statuto di disciplina, stante la natura oggettiva delcriterio di imputazione della responsabilità del custode, incombe suldanneggiato l’onere di allegare e provare la derivazione causale, intermini di eziologia immediata e diretta, del danno lamentato dalla cosanella signoria del presunto responsabile, e ciò indipendentemente dallapericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res; per contro, laresponsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ. resta esclusa soltantodal positivo accertamento dell’esistenza di un «caso fortuito», ovverodi un fatto, naturale o umano (del danneggiato o di un terzo), estraneoalla relazione custodiale (ed alla sfera di dominio del custode), aventeincidenza causale autonoma ed assorbente, tale cioè da escludere ilnesso di derivazione tra la cosa ed il danno (tra le tante, da ultimo,Cass. 22/03/2024, n. 7789; Cass. 25/07/2025, n. 21317; Cass.11/08/2025, n. 23012; Cass. 28/11/2025, n. 31164).2.2.

Non di rado poi, e con specifico riferimento a vicende analoghea quella oggi scrutinata, il giudice di legittimità si è espresso in ordiner.g. n. 11581/2023 4Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 11581/2023Numero sezionale 2120/2026Numero di raccolta generale 24158/2026Data pubblicazione 28/07/2026alla riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di caso fortuito,affermando, con orientamento univoco, che «affinché le precipitazionirilievo causale esclusivo, occorre che esse rivestano i caratteridell’imprevedibilità e dell’eccezionalità; pertanto, il conseguenteaccertamento, in particolare quello della ricorrenza di un “fortetemporale”, di un “nubifragio” o di una “calamità naturale”, presupponeun giudizio da formulare - in relazione alla peculiarità del fenomeno -non sulla base di nozioni di comune esperienza, ma con un’indagineorientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cosiddettidati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della resoggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui sipresenta al momento dell'evento atmosferico» (cfr., ex plurimis, Cass.04/04/2026, n. 8474; Cass. 09/08/2025, n. 22973; Cass. 31/05/2025,n. 14677; Cass. 11/02/2022, n. 4588; Cass. 22/11/2019, n. 30521;Cass. 31/05/2019, n. 14861).2.3.

Ciò chiarito in linea generale, l’apprezzamento condotto dallaCorte napoletana circa la qualificazione dell’evento atmosferico comecaso fortuito non è conforme alle enunciate regulae iuris.Gli elementi a tal fine valorizzati nella scarna motivazione dallagravata sentenza si rivelano privi di concludenza oppure ancorati adaffermazioni tecniche non riscontrate nella loro intrinseca razionalità.Più in dettaglio, non è in primo luogo significativa la quantità dialberi caduti nel medesimo contesto spazio-temporale.Al di là della esattezza del connotato di numerosità attribuito dallaCorte territoriale, il dato, in sé per sé considerato, non consente ditrarre inferenze in ordine alla impetuosità del vento, occorrendo alriguardo tenere conto della natura, della tipologia, delle dimensioni edelle caratteristiche, intrinseche ed estrinseche, degli alberi crollati alsuolo: circostanze del tutto ignorate nella pronuncia impugnata.r.g. n. 11581/2023 5Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 11581/2023Numero sezionale 2120/2026Numero di raccolta generale 24158/2026Data pubblicazione 28/07/2026Parimenti irrilevante è «la presenza di profonde buche […] incorrispondenza dei punti in cui si trovavano i pini divelti».Si tratta della rappresentazione di un posterius rispetto all’eventoalla definitiva estirpazione degli alberi praticata dopo la loro caduta,operazione che non poteva non includere l’intero apparato radicaledegli stessi e, in tal guisa, generare le evocate «profonde buche».Il convincimento del giudice partenopeo, infine, riposa sulla acriticaadesione ad una valutazione del consulente tecnico di ufficio, trascrittapedissequamente in sentenza, irrimediabilmente inficiata nella suaaffidabilità (sulla quale è doveroso l’esercizio del controllo giudiziale:Cass. 30/06/2026, n. 19067) da un’ontologica incoerenza.L’affermazione secondo cui il teatro del sinistro era colpito da «unvento che soffiava alla velocità di 5,8 m/s (170 km/h, ossia il massimogrado tempesta previsto dalla scala Beaufort), sufficiente ad abbatterepiante non bilanciate nel rapporto chioma/radici» risulta infatti viziatadalla manifesta discrepanza tra le unità di misurazione dell’intensità delvento indicate in m/s e km/h, dacché, sviluppata la nota equivalenzatra le due unità (in ragione di 3.600 secondi ogni ora), 5,8 m/s noncorrispondono neppure lontanamente a 170 km/h (ma a soli 20,880km/h): e tanto, per l’impossibilità di individuazione del dato esatto trai due, rende fallace la classificazione del vento come «massimo gradodi tempesta» alla stregua del (pur corretto) parametro scientifico diriferimento adoperato (scala di Beaufort).2.4.

In definitiva, l’esistenza della esimente del caso fortuito per laeccezionalità dell’evento atmosferico che provocò la caduta degli alberiè stata ritenuta in difetto di elementi di prova concreti e specificicorrettamente ricostruiti e, segnatamente, di dati scientifici di stampostatistico riferiti al contesto di localizzazione della res custodita.r.g. n. 11581/2023 6Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 11581/2023Numero sezionale 2120/2026Numero di raccolta generale 24158/2026Data pubblicazione 28/07/20263.

Il ricorso va dunque accolto: occorrendo ulteriori accertamentidi fatto, va disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvioalla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovoesame della causa.4.

Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corted’appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 25 giugno 2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 11581/2023 7Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Gentile e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza n. 4800/2022 della [OSCURATO:PERSONA],depositata il giorno 15 novembre 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 giugno 2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] (cui, lite pendente, sono succeduti mortis causala moglie, [OSCURATO:PERSONA], e i figli Vanessa, Antonio e Fabrizio)Numero registro generale 11581/2023Numero sezionale 2120/2026Numero di raccolta generale 24158/2026Data pubblicazione 28/07/2026domandò giudizialmente la condanna, a titolo di responsabilità ex art.2051 cod. civ., dell’[OSCURATO:SOCIETA]. per i danni cagionati al fondo di suaproprietà (ed all’impresa agricola ivi esercitata) sito in [OSCURATO:PERSONA] caduta di quattro alberi di pino di alto fusto, piantati lungo il cigliodella strada statale via Appia, all’altezza del km. 167, strada diproprietà e gestita dall’ente convenuto.2. Nell’attiva resistenza dell’[OSCURATO:SOCIETA]., la domanda di ristoro èstata disattesa in ambedue i gradi del giudizio di merito.Per quanto ancora qui d’interesse, la decisione in epigrafe indicata,resa in appello, ha escluso la responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA] «ritenendoprovata l’interruzione del nesso causale per caso fortuito dovuto alleavverse condizioni atmosferiche» sulla base dei seguenti rilievi:(i) dalla esperita c.t.u. emergeva che, in base ai dati meteorologicidella Regione Campania, la zona di ubicazione del fondo era statainteressata, nel giorno del sinistro, «da un vento che soffiava allavelocità di 5.8 m/s (170 km/h, ossia il massimo grado tempestaprevisto dalla scala Beaufort), sufficiente ad abbattere piante nonbilanciate nel rapporto chioma/radici»;(ii) l’evento non aveva avuto carattere isolato, in quell’occasioneessendosi verificata la caduta di numerosi alberi sulla stessa strada;(iii) la relazione dell’ausiliario di ufficio aveva accertato «lapresenza di profonde buche site lungo i margini della carreggiata, incorrispondenza dei punti in cui si trovavano i pini divelti»: tantodimostrava che «gli alberi non sono semplicemente caduti per il fortevento, ma che da esso sono stati sradicati».Per così concludere: «non furono i limiti del tronco, delle radici odella chioma degli alberi a causarne la caduta, secondo la logica dellacausalità adeguata, ma le raffiche di vento eccezionalmente forti».3. Ricorrono uno actu per cassazione [OSCURATO:PERSONA], Vanessa,Antonio e [OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo.r.g. n. 11581/2023 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 11581/2023Numero sezionale 2120/2026Numero di raccolta generale 24158/2026Data pubblicazione 28/07/2026Resiste, con controricorso, l’[OSCURATO:SOCIETA]..Per la trattazione del ricorso è stata dunque fissata l’adunanzacamerale sopra indicata, in vista della quale parte ricorrente hadepositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’unico motivo di ricorso prospetta violazione degli artt. 2051cod. civ. e 115 e 116 cod. proc. civ..Ad avviso di parte ricorrente, la valutazione di eccezionalitàdell’evento atmosferico che sorregge la sentenza gravata contrasta congli esiti della relazione peritale (in cui si ascrive la caduta dei pini adun’omessa manutenzione degli stessi), si fonda su argomentazioniillogiche (in specie, il dato scientifico della velocità del vento riferito aduna misura - 5,8 m/s - corrispondente, secondo la scala di Beaufortadoperata, ad un vento moderato, non già al ritenuto massimo gradodi tempesta) e su contenuti non riconducibili alle fonti di provautilizzate (circa il numero degli alberi caduti indicato in sei nellarelazione di servizio [OSCURATO:PERSONA], quindi non certo notevole).2. Il motivo è fondato, nei termini in appresso precisati.2.1. Nella compiuta sistemazione organica della fattispecie diillecito aquiliano contemplata dall’art. 2051 cod. civ. da tempo operatada questa Corte (in specie, con le pronunce rese da Cass. 01/02/2018,numm. da 2477 a 2483), consolidata per effetto di numerose decisioni(ex multis, Cass. 30/10/2018, n. 27724; Cass. 03/04/2019, n. 9315;Cass. 26/07/2019, n. 20312; Cass. 27/08/2020, n. 17873; Cass.17/11/2021, n. 34886; Cass. 02/12/2021, n. 39089; Cass.01/12/2022, n. 35429; Cass. 27/04/2023, n. 11152; Cass.23/05/2023, n. 14228; Cass. 20/07/2023, n. 21675), rese anche nellacomposizione più tipica di organo della nomofilachia (Cass., Sez. U,r.g. n. 11581/2023 3Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 11581/2023Numero sezionale 2120/2026Numero di raccolta generale 24158/2026Data pubblicazione 28/07/202630/06/2022, n. 20943) e di recente ribadite (Cass. 24/01/2024, n.2376; Cass. 09/05/2024, n. 12663; Cass. 09/05/2024, n. 12760;Cass. 31/03/2025, n. 8449; Cass. 14/11/2025, n. 30141), «laresponsabilità da cose in custodia ha natura oggettiva - in quanto sifonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa incustodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode -e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartienealla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcunelemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanzacausale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno dellecondotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria deifatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. e,indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilitàrispetto all’evento pregiudizievole».Nel descritto statuto di disciplina, stante la natura oggettiva delcriterio di imputazione della responsabilità del custode, incombe suldanneggiato l’onere di allegare e provare la derivazione causale, intermini di eziologia immediata e diretta, del danno lamentato dalla cosanella signoria del presunto responsabile, e ciò indipendentemente dallapericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res; per contro, laresponsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ. resta esclusa soltantodal positivo accertamento dell’esistenza di un «caso fortuito», ovverodi un fatto, naturale o umano (del danneggiato o di un terzo), estraneoalla relazione custodiale (ed alla sfera di dominio del custode), aventeincidenza causale autonoma ed assorbente, tale cioè da escludere ilnesso di derivazione tra la cosa ed il danno (tra le tante, da ultimo,Cass. 22/03/2024, n. 7789; Cass. 25/07/2025, n. 21317; Cass.11/08/2025, n. 23012; Cass. 28/11/2025, n. 31164).2.2. Non di rado poi, e con specifico riferimento a vicende analoghea quella oggi scrutinata, il giudice di legittimità si è espresso in ordiner.g. n. 11581/2023 4Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 11581/2023Numero sezionale 2120/2026Numero di raccolta generale 24158/2026Data pubblicazione 28/07/2026alla riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di caso fortuito,affermando, con orientamento univoco, che «affinché le precipitazionirilievo causale esclusivo, occorre che esse rivestano i caratteridell’imprevedibilità e dell’eccezionalità; pertanto, il conseguenteaccertamento, in particolare quello della ricorrenza di un “fortetemporale”, di un “nubifragio” o di una “calamità naturale”, presupponeun giudizio da formulare - in relazione alla peculiarità del fenomeno -non sulla base di nozioni di comune esperienza, ma con un’indagineorientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cosiddettidati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della resoggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui sipresenta al momento dell'evento atmosferico» (cfr., ex plurimis, Cass.04/04/2026, n. 8474; Cass. 09/08/2025, n. 22973; Cass. 31/05/2025,n. 14677; Cass. 11/02/2022, n. 4588; Cass. 22/11/2019, n. 30521;Cass. 31/05/2019, n. 14861).2.3. Ciò chiarito in linea generale, l’apprezzamento condotto dallaCorte napoletana circa la qualificazione dell’evento atmosferico comecaso fortuito non è conforme alle enunciate regulae iuris.Gli elementi a tal fine valorizzati nella scarna motivazione dallagravata sentenza si rivelano privi di concludenza oppure ancorati adaffermazioni tecniche non riscontrate nella loro intrinseca razionalità.Più in dettaglio, non è in primo luogo significativa la quantità dialberi caduti nel medesimo contesto spazio-temporale.Al di là della esattezza del connotato di numerosità attribuito dallaCorte territoriale, il dato, in sé per sé considerato, non consente ditrarre inferenze in ordine alla impetuosità del vento, occorrendo alriguardo tenere conto della natura, della tipologia, delle dimensioni edelle caratteristiche, intrinseche ed estrinseche, degli alberi crollati alsuolo: circostanze del tutto ignorate nella pronuncia impugnata.r.g. n. 11581/2023 5Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 11581/2023Numero sezionale 2120/2026Numero di raccolta generale 24158/2026Data pubblicazione 28/07/2026Parimenti irrilevante è «la presenza di profonde buche […] incorrispondenza dei punti in cui si trovavano i pini divelti».Si tratta della rappresentazione di un posterius rispetto all’eventoalla definitiva estirpazione degli alberi praticata dopo la loro caduta,operazione che non poteva non includere l’intero apparato radicaledegli stessi e, in tal guisa, generare le evocate «profonde buche».Il convincimento del giudice partenopeo, infine, riposa sulla acriticaadesione ad una valutazione del consulente tecnico di ufficio, trascrittapedissequamente in sentenza, irrimediabilmente inficiata nella suaaffidabilità (sulla quale è doveroso l’esercizio del controllo giudiziale:Cass. 30/06/2026, n. 19067) da un’ontologica incoerenza.L’affermazione secondo cui il teatro del sinistro era colpito da «unvento che soffiava alla velocità di 5,8 m/s (170 km/h, ossia il massimogrado tempesta previsto dalla scala Beaufort), sufficiente ad abbatterepiante non bilanciate nel rapporto chioma/radici» risulta infatti viziatadalla manifesta discrepanza tra le unità di misurazione dell’intensità delvento indicate in m/s e km/h, dacché, sviluppata la nota equivalenzatra le due unità (in ragione di 3.600 secondi ogni ora), 5,8 m/s noncorrispondono neppure lontanamente a 170 km/h (ma a soli 20,880km/h): e tanto, per l’impossibilità di individuazione del dato esatto trai due, rende fallace la classificazione del vento come «massimo gradodi tempesta» alla stregua del (pur corretto) parametro scientifico diriferimento adoperato (scala di Beaufort).2.4. In definitiva, l’esistenza della esimente del caso fortuito per laeccezionalità dell’evento atmosferico che provocò la caduta degli alberiè stata ritenuta in difetto di elementi di prova concreti e specificicorrettamente ricostruiti e, segnatamente, di dati scientifici di stampostatistico riferiti al contesto di localizzazione della res custodita.r.g. n. 11581/2023 6Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 11581/2023Numero sezionale 2120/2026Numero di raccolta generale 24158/2026Data pubblicazione 28/07/20263. Il ricorso va dunque accolto: occorrendo ulteriori accertamentidi fatto, va disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvioalla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovoesame della causa.4. Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corted’appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 25 giugno 2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 11581/2023 7Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24158/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris