CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01010/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA] ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Alessandro CIMMINO, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla omessa pronuncia sulle circostanze attenuanti generiche, e l'inammissibilità nel resto del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.(r [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 1° dicembre 2020 la Corte di appello di Ancona confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sei mesi di reclusione e 800,00 euro di multa per il reato di appropriazione indebita aggravata. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per violazione di legge e omessa motivazione: con memoria difensiva inviata cinque giorni prima della discussione, la difesa aveva richiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche e l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., istanze sulle quali la Corte di appello non ha espresso alcuna valutazione. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la difesa del ricorrente hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, quanto all'assorbente motivo inerente alla mancata valutazione della richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, come ritenuto anche dal Procuratore generale, il quale ha evidenziato che, nella memoria depositata nel giudizio di appello, la difesa aveva richiesto l'applicazione delle suddette attenuanti, indicando una serie di elementi in astratto positivamente valutabili, sollecitando così la Corte territoriale ad esercitare il potere-dovere previsto dall'art. 597, comma 5, del codice di rito. 2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente affermato che la peculiarità della deroga prevista dall'art. 597 comma 5, cod. proc. pen. al principio devolutivo enunciato dal comma 1 dello stesso articolo risiede nella sua eccezionalità, «che si coniuga con la discrezionalità del giudice nell'ordinare i benefici previsti dagli artt. 163, 164 e 175 cod. pen., avuto riguardo, in entrambi i casi, alle circostanze indicate nell'art. 133 cod. pen., e con lo scrutinio di merito postulato dal riconoscimento di nuove circostanze attenuanti - comuni, generiche, ad effetto speciale (artt. 62, 62-bis e 63, terzo comma, cod. pen.) - con eventuale giudizio di comparazione» (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376). Hanno ritenuto le Sezioni Unite «che sia corretto riconoscere l'esercizio del potere del giudice di appello, in tema di applicazione dei benefici di legge (o di una o più attenuanti), come un "dovere", in presenza di elementi di fatto che ne consentano ragionevolmente l'esercizio, tanto più se divenuti attuali proprio nel giudizio di appello». Tale potere-dovere «non postula, per definizione, la necessaria iniziativa o sollecitazione di parte, espressa in una richiesta specifica anche solo in sede di conclusioni nel giudizio di appello. E, tuttavia, l'esercizio di esso va correlato sia al suo fondamento normativo, che lo pone come "eccezione" al generale principio devolutivo che governa il giudizio di appello, sia al contenuto "discrezionale" del suo oggetto, che postula, ai fini dell'applicazione dei benefici come del riconoscimento di attenuanti, valutazioni di puro merito. Lo stretto nesso tra ufficiosità, eccezionalità e discrezionalità del potere-dovere attribuito al giudice di appello esclude che il suo mancato esercizio possa configurare un vizio deducibile in cassazione. In particolare, la non decisione sul punto non costituisce violazione di norma penale sostanziale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.) e, neppure, violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), tale non essendo l'art. 597, comma 5, cod. proc. pen.». Neppure l'assenza di alcuna motivazione sul mancato riconoscimento di un beneficio «può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure con le conclusioni subordinate proposte dall'imputato nel giudizio di primo grado». Il principio affermato dalle Sezioni Unite è stato ribadito in successive pronunce delle sezioni semplici, avuto specifico riguardo al riconoscimento di circostanze attenuanti, che l'imputato, dunque, ha l'onere di richiedere nel giudizio di appello, affinché scatti per il giudice di secondo grado l'obbligo di motivare in ordine al diniego dell'attenuante, la cui violazione è denunciabile in sede di legittimità (v. Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063 nonché Sez. 4, n. 29538 del 28/5/2019, Calcinoni, Rv. 276596).3. La fondatezza del motivo impone di rilevare e dichiarare ex art. 129 cod. proc. pen. la prescrizione del reato, consumato il 3 giugno 2013, maturata successivamente alla sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 26 novembre 2021. Il Consigliere estensore ro [OSCURATO:PERSONA]Agostin