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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2024

Cassazione n. 40836/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Chtaibi) Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela geneticamente improponibile, poiché basato su una diversa interpretazione nel merito delle risultanze probatorie, alternativa rispetto a quella emersa dall'accertamento giudiziale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20 settembre 2024 pr- DE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Chtaibi) Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela geneticamente improponibile, poiché basato su una diversa interpretazione nel merito delle risultanze probatorie, alternativa rispetto a quella emersa dall'accertamento giudiziale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2024 pr- DE
Sentenza Cassazione n. 40836/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris