CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 luglio 2026
Cassazione n. 22811/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvoca-to [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] condomicilio digitale [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] Co.fi.a.c. [OSCURATO:PERSONA] P.a. in persona del legale rap-presentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] condomicilio digitale [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-controComune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitaledaniela.macrì@pec.ordineavvocaticatania.it;-controricorrente-Numero registro generale 8789/2021Numero sezionale 1605/2026Numero di raccolta generale 22811/2026Data pubblicazione 06/07/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1594/2020 deposi-tata il 29/09/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8/04/2026 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa soc. coop. per azioni proponericorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania n. 1594/2020,che ha respinto il gravame dalla stessa banca articolato nei confronti delladecisione di prime cure che l'aveva condannata, in solido con ConfidiCo.Fi.A.C. Soc. Coop. P.A., alla restituzione al Comune di Catania del fi-nanziamento di euro 298.853,168 destinato alle microimprese o piccoleimprese operanti nel settore agrialimentare, artigianale, industriale, com-merciale turistico e dei servizi, iscritte ai vari Consorzi fidi di categoria, econcesso dall'ente comunale in esecuzione del Patto per il Lavoro per laCittà di Catania, per favorire la creazione di nuove imprese attraverso laconcessione dei previsti finanziamenti.A seguito dei controlli successivi alla concessione, era emerso che [OSCURATO:PERSONA].Fi.A.C., in spregio alle pattuizioni, aveva destinato le somme a ca-pitale sociale e riserva straordinaria del [OSCURATO:PERSONA].FI.A.C. (d'ora in poi so-lo [OSCURATO:PERSONA]), e, pertanto, il Comune aveva agito per il riconoscimento dellaresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa per losvincolo delle somme, formulando domanda di restituzione delle sommeerogate, per un totale di €. 298.853,16, a titolo di inadempimento con-trattuale ai danni di [OSCURATO:PERSONA] ed in solido, a titolo di danno extracontrattualeda lesione esterna di un diritto di credito, nei confronti della suddetta Ban-Numero registro generale 8789/2021Numero sezionale 1605/2026Numero di raccolta generale 22811/2026Data pubblicazione 06/07/20262. La domanda del Comune di Catania era stata accolta sia in primoche in secondo grado, disattendendo entrambe le autonome impugnazioniproposte da [OSCURATO:PERSONA] e dalla Banca e riunite in un unico processo.3. La Corte d'appello di Catania, per quanto ancora rileva, scrutinandol'impugnazione della Banca, osservava che dalla documentazione in atti ri-sultava che essa era al corrente del fatto che le somme accreditate sulconto corrente di [OSCURATO:PERSONA] in attuazione del sottoscritto Patto per il Lavoroper la Città di Catania, erano destinate esclusivamente alle imprese e cheil giroconto delle stesse con destinazione a capitale sociale e riservastraordinaria della [OSCURATO:PERSONA], salvo diversa destinazione dell'ente, costituivauna condotta di cosciente collaborazione della Banca nell'inadempimentodella prima, configurante altresì omissione giuridicamente imputabile efonte di responsabilità civile.4. La cassazione della sentenza d'appello n. 1594/2020, pubblicata il29/09/2020, è chiesta dalla Banca con ricorso notificato il 23/03/2021 edaffidato a cinque motivi, illustrati da memoria, cui resistono il Comune diCatania e la [OSCURATO:PERSONA].Fi.A.C. con distinti controricorsi. Il Comune ha puredepositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA]:5. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 e n. 4 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101e 112 cod. proc. civ. nonché la nullità della sentenza, per avere la Corted'appello operato d'ufficio la riqualificazione della domanda di primo gradocome extracontrattuale, mutando la causa petendi originaria ed appro-dando al rigetto del gravame.6. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1,n. 3 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1321 e2043 cod. civ. e dell'art. 112 cod. proc. civ., per avere la Corte d'appelloillegittimamente ritenuto un comportamento della Banca che aveva impe-Numero registro generale 8789/2021Numero sezionale 1605/2026Numero di raccolta generale 22811/2026Data pubblicazione 06/07/2026dito l'adempimento o che aveva pregiudicato il diritto del Comune ad otte-nere la restituzione di somma da parte di [OSCURATO:PERSONA].7. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 e n. 4 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1321e 2043 cod. civ. e degli agli artt. 324, 329 e 343 cod. proc. civ., per averela Corte d'appello violato le disposizioni in materia di giudicato sul puntodella responsabilità a titolo contrattuale della Banca odierna ricorrente.8. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1,nn. 3, 4 e 5, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2043 cod. civ. el'omessa motivazione in ordine all'esistenza dei presupposti per il ricono-scimento della responsabilità extracontrattuale, con conseguente violazio-ne dell'art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., vertendosi nella fattispeciedi mero pagamento di assegno coperto da provvista.9. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all'art. 360 comma 1,nn. 3 e 5 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt.2967, 1703, 1834 e 1852 cod. civ., nonché l'omesso esame e/o inesisten-te o apparente motivazione su un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti, in relazione al pagamento di assegnocoperto da provvista – comportamento dovuto su base contrattuale che,ove correttamente ritenuto, avrebbe comportato l'esclusione della respon-sabilità risarcitoria, rispetto alla quale peraltro il Comune di Catania nonaveva assolto l'onere probatorio.10. I motivi tutti strettamente connessi possono essere esaminati con-giuntamente, e sono inammissibili, perché contestano la conclusione cui èpervenuta la Corte d'appello, senza, tuttavia, confrontarsi con l'articolatoragionamento probatorio svolto dal giudice di merito per giungere al riget-to del gravame proposto dalla Banca.11. La Corte territoriale ha, infatti, precisato che presso la Banca erastato aperto, così come previsto dal disciplinare per l'applicazione del Pat-to per il Lavoro per la Città di Catania, un conto corrente recante l'espres-Numero registro generale 8789/2021Numero sezionale 1605/2026Numero di raccolta generale 22811/2026Data pubblicazione 06/07/2026sa intestazione “COFIAC Patto per il Lavoro Città di Catania”, sul qualel'Amministrazione comunale si era impegnata ad accreditare le sommeoggetto di finanziamento in favore di microimprese o piccole imprese ope-ranti nel settore agroalimentare, artigianale, industriale, commerciale, tu-ristico e dei servizi. In tale contesto, la Corte territoriale ha poi argomen-tato che, pur in difetto di vincoli apposti sulle somme accreditate su dettoconto, la nota del 18 giugno 2009, con cui la Banca aveva comunicato alComune che avrebbe consentito al giroconto del saldo del conto correnteintestato “COFIAC Patto per il Lavoro Città di Catania” sul conto diversa-mente intestato “COFIAC conto disponibilità” per essere imputato a capita-le sociale (80%) e a riserva straordinaria (20%), “fatta salva ogni diversadeterminazione del Comune di Catania” seguita dall'esecuzione del giro-conto senza attendere il riscontro del Comune, che poi aveva disposto ilcongelamento dei finanziamenti a favore di [OSCURATO:PERSONA], deponeva nel senso didimostrare la piena conoscenza in capo alla Banca del fatto che le sommeaccreditate sul conto corrente “COFIAC Patto per il Lavoro Città di Cata-nia” erano destinate esclusivamente alle imprese nell'ambito dell'attuazio-ne del Patto sottoscritto.12. Ciò posto in fatto, e non oggetto di contestazione da parte della ri-corrente, la qualificazione giuridica di tale ritenuta condotta in termini dicosciente cooperazione all'inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], nel quadro di una re-sponsabilità extracontrattuale della Banca, che nessun Patto aveva sotto-scritto con il Comune (richiamando Cass. 13673/2006 e, nello stesso sen-so, si richiama Cass. 24851/2014), configura una legittima prerogativa delgiudice in ordine alla qualificazione giuridica della domanda.13. In proposito, è orientamento consolidato che in tema di azione peril risarcimento dei danni, nel suo nucleo immodificabile la domanda non vaidentificata in relazione al diritto sostanziale eventualmente indicato dallaparte e considerato alla stregua dei fatti costitutivi della fattispecie norma-tiva (che costituisce oggetto della qualificazione del giudice), bensì esclu-Numero registro generale 8789/2021Numero sezionale 1605/2026Numero di raccolta generale 22811/2026Data pubblicazione 06/07/2026sivamente in base al bene della vita e ai fatti storici-materiali che delinea-no la fattispecie concreta; ne consegue che, se i fatti materiali ritualmenteallegati rimangono immutati, è compito del giudice individuare quali traessi assumano rilevanza giuridica, in relazione alla individuazione dellafattispecie normativa astratta in cui tali fatti debbono essere sussunti edindipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte (cfr. Cass.10049/2022; id. 13920/2023).14. Deve pertanto escludersi, alla stregua della ricostruita e motivatastatuizione, l'ammissibilità di tutte le censure, che non sono correlate conla richiamata motivazione, ma attingono, come già detto, inammissibil-mente la conclusione di merito cui la Corte territoriale è prevenuta.15. Il ricorso è inammissibile, e in applicazione del principio della soc-combenza parte ricorrente è condannata alla rifusione delle spese soste-nute dai controricorrenti.16. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da par-te della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, e condanna parte ricorrente alla rifusionedelle spese di lite a favore delle parti controricorrenti, che liquida per cia-scun controricorrente in euro 8.000,00 per compensi ed euro 200,00 peresborsi, oltre 15% per rimborso spese generali, ed oltre accessori di leg-Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseri-to dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 8789/2021Numero sezionale 1605/2026Numero di raccolta generale 22811/2026Data pubblicazione 06/07/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8/04/2026.Il PresidenteGuido Mercolino