Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 14994/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8919/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat o in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO -controricorrente- avverso la sentenzadella CORTE D 'APPELLO di BRESCIA n. 300/2017 pubblicatail 13/09/2017 N.R.G. 579/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 8919/18 Rilevato che: Con sentenza del 13.9.2017 n. 300, la Corte d’appello di Brescia respingeva l’appello della [OSCURATO:PERSONA] srl avverso la sentenza del tribunale di Bergamo che aveva respinto l’azione di accertamento negativo di quest’ultima società con la quale la stessa aveva contestato l’esito della verifica ispettiva compiuta dall’Inps, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], riguardante la sussistenza di una somministrazione di manodopera irregolare con riferimento a dodici lavoratori in distacco inviati dalla società rumena [OSCURATO:PERSONA] srl presso la medesima Brill, nel periodo compreso tra il dicembre 2011 e il novembre 2012, con intimazione alla società di provvedere al pagamento dei relativi contributi dovuti.

Il tribunale, sulla base delle plurime risultanze istruttorie (vedi diffusamente, foglio 3 della sentenza impugnata), ha accertato l’irregolarità del presunto “distacco comunitario” dei lavoratori inviati dalla società rumena, posto che quest’ultima non aveva alcuna attività in Italia, e vi aveva costituito la sede secondariaal solo scopo di eludere la normativa previdenziale e fiscale italiana, creando un canale privilegiato di fornitura di manodopera a basso costo; inoltre, le attività dei lavoratori “distaccati” erano del tutto estranee all’oggetto sociale della società distaccante e non ricorreva alcuna prova di un legame organico dei lavoratori con l’azienda madre, considerato che, da un lato, gli stessi erano già [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e avevano già lavorato presso aziende italiane e, dall’altro lato, erano stati reclutati contemporaneamente al distacco, senza aver mai lavorato presso la casa madre e dunque soltanto per essere inviati presso la Brill.

La Corte d’appello, da parte sua e per quanto ancora d’interesse, ha confermato la sentenza di primo grado.

In particolare, ha rigettato l’eccezione preliminare, di difetto di giurisdizione, perché non vi era prova in atti della sussistenza delle certificazioni di cui ai modelli A1, rilasciata dall’ente di previdenza di uno Stato dell’Unione europea (nella specie, quello rumeno) e che attesta, ai sensi dell’art. 11 n. 1 lett. b) del regolamento n. 574/72 e dell’art. 12 del regolamento n. 883/2004, che il lavoratore distaccato è soggetto per un periodo di tempo prestabilito, alla legislazione dello Stato membro cui appartiene l’impresa distaccante (con assoggettamento dei lavoratori alla previdenza dell’impresa distaccante).

In assenza della predetta certificazione, la Corte d’appello ha evidenziato che il lavoratore era assoggettato alla legislazione dello Statomembro ove esercitava l’attività di lavoro subordinato, cioè quella italiana (art. 11 reg. n. 883 cit.), alla cui stregua il distacco doveva reputarsi irregolare, perché si esauriva nella mera fornitura di manodopera, perché non vi era prova del “legame organico” del lavoratore con la società distaccante, circostanza indispensabile per la regolarità del distacco comunitario.

La Corte territoriale ha, altresì, ritenuto infondata l’eccezione di violazione del contraddittorio, perché il giudizio non era stato, in tesi, esteso anche al presunto datore di lavoro interposto, ossia all’azienda rumena che era risultata datore di lavoro soltanto fittizio, e ciò perché ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. n. 276/2003, il giudizio di accertamento dell’irregolarità della somministrazione di manodopera, prodromico a tutte le altre pretese che possono essere fatte valere nei confronti dell’utilizzatore, che è il reale datore di lavoro, può essere chiesto anche solo nei confronti di quest’ultimo.

La Corte d’appello ha rigettato, inoltre, la censura sull’invalidità formale del verbale ispettivo dell’Inps, in quanto il giudizio di accertamento negativo del credito, non è un giudizio sull’atto amministrativo, ma introduce un giudizio sul merito della pretesa contributiva dell’Enteprevidenziale e sulla fondatezza della stessa e cioè sul rapporto previdenziale.

Infine, sulla base delle risultanze istruttorie, documentali e testimoniali, la Corte territoriale ha ritenuto la natura illecita dell’appalto, in quanto ha accertato che la Apainstal si limitava a fornire mere prestazioni di manodopera, non assumendo alcun rischio imprenditoriale, in quanto aveva rinunciato a qualsiasi potere di organizzazione in proprio del servizio asseritamente fornito in appalto (in vista di un determinato risultato), limitandosi a fornire alla Brill, dietro la corresponsione di un compenso (determinato sulle ore di lavoro prestate dai propri lavoratori), mere energie lavorative che la società medesima provvedeva ad utilizzare, inserendole nel proprio ciclo produttivo.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] srl ricorre per cassazione sulla base di sette motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps resiste con controricorso.

Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 2697 c.c., dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n.3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva posto a carico della [OSCURATO:PERSONA] srl, l’onere della prova dell’esistenza dei certificati A1 di distacco infracomunitario, rilasciati dall’Ente previdenziale rumeno, laddove l’esistenza di detti certificati era fatto pacifico tra le parti.

Con il secondo motivo di ricorso (che viene svolto sub II e III), la società ricorrente deduce il vizio di violazione dei principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti (art. 10 Cost.), in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto che le istituzioni italiane potessero disapplicare la certificazione amministrativa costituita dal modello A1 che attestava la validitàdel “distacco comunitario” e che è un atto amministrativo di un organo di uno Stato straniero, nell’esercizio di pubbliche funzioni, così rigettando, erroneamente, l’eccezione di difetto di giurisdizione.

Con il terzo motivo di ricorso (sub IV), la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 102 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per violazione del principio dell’integrità del contraddittorio e del litisconsorzio necessario in materia di simulazione, perché se l’ipotesi era l’esistenza di un appalto simulato, vi doveva essere il litisconsorzio necessario fra il soggetto attore(in questo caso, l’Inps che agirebbe come terzo che fa valere la simulazione) e i soggetti che avevano posto in essere la presunta simulazione(cioè, la [OSCURATO:PERSONA] srl e la società rumena).

Con il quarto motivo di ricorso (sub VI), la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 17 del d.lgs. n. 124/2004, perché la Corte distrettuale non aveva rilevato e sanzionato l’invalidità formale del verbale ispettivo dell’Inps, in quanto il giudice ordinario ha il potere di disapplicare l’atto amministrativo illegittimo.

Con il quinto motivo di ricorso (rubricato sub VI –segue, ed anche sub VII -segue), la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 13 della legge n. 13 del d.lgs. n. 124/04 modificato dall’art. 33 della legge n. 183/2004, perché gli ispettori al momento dell’accesso non avevano palesatoalla società ricorrente le finalità della loro verifica e ciò per la necessaria imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa anche perché l’accertamento ispettivo originario riguardava altro soggetto ([OSCURATO:PERSONA] srl), cioè un’organizzazione del lavoro differente ed autonoma, né avevano informato il datore di lavoro della possibilità di farsi assistere da un professionista o altro soggetto abilitato.

Con il sesto motivo di ricorso (rubricato sub VIII –segue), la società ricorrente deduce il vizio di violazione delle norme sul cd.

“giusto procedimento amministrativo” e per eccesso di potere, perché l’Inps non aveva attivato il contraddittorio anticipato o preventivo con la Brill prima dell’emissione del provvedimento pregiudizievole, arrecando un grave vulnusal diritto di difesa della società ricorrente, con conseguente invalidità dell’atto impugnato.

Con il settimo motivo di ricorso (rubricato sub IX), la società ricorrente deduce il vizio di violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva basato il proprio convincimento sulle risultanze del verbale ispettivo, la cui fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante, né aifatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone ovvero ai fatti della cui verità i verbalizzanti si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche; in particolare, la società ricorrente contesta che l’Inps non aveva fornito alcuna prova documentale che i lavoratori distaccati in Italia, fossero già [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ed avevano già avuto rapporti di lavoro con aziende italiane.

Il primo motivo è inammissibile, perché censura la statui zione istruttoria della Corte territoriale che vi era effettiva contestazione da parte dell’Inps sull’esistenza di tali certificati e sul fatto che non fossero stati prodotti in giudizio dalla società ricorrente, che è una valutazione discrezionale del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se non in ristretti limiti (Cass. n. 27000/16), non ricorrenti nella specie.

Infatti , spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. n. 3680/19), ma nella specie, la Corte territoriale non ha riscontrato un atteggiamento di non contestazione da parte dell’Inps.

Il secondo motivo è infondato, perché in carenza della prova documentale del distacco comunitario, costituita dal modello A1, la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione del principio generale posto dall’ordinamento italiano (art. 37 del RDL 1827/35) e anche da quello europeo (art. 11 reg. n. 883/2004) secondo cui il lavoratore è assoggettato alla legislazione dello Stato membro ove esercita l’attività di lavoro subordinato, quindi all’ordinamento previdenziale italiano, non essendo predicabile alcuna carenza di giurisdizione del giudice italiano al fine di disapplicare un insussistente documento amministrativo asseritamente emesso da uno stato membro, pertanto, la pronuncia comunitaria richiamata (CGUE n. 2/06) non risulta applicabile alla presente vicenda.

Il terzo motivo è infondato; infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Nel caso di domanda del lavoratore intesa ad accertare un'intermediazione illecita di manodopera e la sussistenza del rapporto lavorativo con il committente, quale effettivo datore di lavoro, deve escludersi la necessità dell'estensione del contraddittorio all'appaltatore (soggetto interposto), ai sensi dell'art.102 cod. proc. civ..

In tal caso, infatti, il lavoratore, agendo in giudizio, afferma l'esistenza di un rapporto con un certo datore di lavoro e ne nega uno diverso con altro soggetto, senza dedurre alcun rapporto plurisoggettivo ne' alcuna situazione di contitolarità, mentrel'accertamento negativo del rapporto fittizio con il datore di lavoro interposto costituisce oggetto di questione pregiudiziale, conosciuta dal giudice in via soltanto incidentale, ovvero senza vincolare il terzo attraverso la cosa giudicata e senza alcuna lesione del suo diritto di difesa” (Cass. sez. un. n. 14897/02, Cass. n. 17643/09).

Nella specie, la Corte d’appello ha correttamente spiegato che nel caso di somministrazione irregolare di manodopera (quale è quella consistente nella fornitura di manodopera fuori dei casi espressamente previsti dalla legge) l’accertamento dell’irregolarità, può essere chiesto anche soltanto nei confronti dell’utilizzatore, senza che sia necessario convenire in giudizio anche il soggetto che ha fornito irregolarmente la manodopera.

Il quarto,e quinto motivo , che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono in via preliminare, inammissibili per difetto di specificità, perché incentrano le censure sulla validità formale e sostanziale del verbale ispettivo dell’Inps, quale atto amministrativo pregiudizievole, senza riportarlo in ricorso, quanto meno in via riassuntiva (art. 366 primo comma n. 6 c.p.c.), non mettendo in tal modo questa Corte in condizioni di poter valutare la fondatezza della censura.

I predetti motivi sono, in ogni caso, infondati , con assorbimento del sesto, in quanto come correttamente evidenziato dalla Corte d’appello (e prima ancora dal tribunale), il giudizio di accertamento negativo del credito contributivo, così come introdotto dalla società ricorrente non è un giudizio sull’atto amministrativo (e quindi, sugli atti e le attività compiute dai funzionari dell’Inps), ma sul rapporto, cioè, sul merito della pretesa contributiva dell’Inps vale a dire sulla fondatezza della stessa e, quindi, sul rapporto previdenziale.

Infine, la Corte d’appello ha, comunque, accertato la validità formale dell’atto e la legittimità delle attività compiute.

Il settimo motivo è inammissibile, non solo per il medesimo difetto di specificità dei precedenti motivi di ricorso (non essendo stato riportato il verbale ispettivo, neppure in parte qua), ma perché contesta, con la deduzione di una violazione di legge, un accertamento di fatto espresso dalla Corte d’appello, che doveva essere dedotto come vizio motivazionale, nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c. novellato, nella specie, tuttavia, non deducibile, in presenza, di una doppia decisione “conforme”, sugli stessi fatti.

Infine, la società ricorrente non contesta gli altri indizi, indicati alla p. 11 della sentenza impugnata, sulla cui base la Corte del merito èpervenuta al convincimento che l’appalto fosse simulato e il “distacco comunitario” fosse irregolare.

Il ricorso è da respingere, e le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, d a parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso.

Condanna la società ricorrente a paga all’Inps le spese di lite che liquida nell’importo di € 4.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8919/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat o in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO -controricorrente- avverso la sentenzadella CORTE D 'APPELLO di BRESCIA n. 300/2017 pubblicatail 13/09/2017 N.R.G. 579/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 8919/18 Rilevato che: Con sentenza del 13.9.2017 n. 300, la Corte d’appello di Brescia respingeva l’appello della [OSCURATO:PERSONA] srl avverso la sentenza del tribunale di Bergamo che aveva respinto l’azione di accertamento negativo di quest’ultima società con la quale la stessa aveva contestato l’esito della verifica ispettiva compiuta dall’Inps, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], riguardante la sussistenza di una somministrazione di manodopera irregolare con riferimento a dodici lavoratori in distacco inviati dalla società rumena [OSCURATO:PERSONA] srl presso la medesima Brill, nel periodo compreso tra il dicembre 2011 e il novembre 2012, con intimazione alla società di provvedere al pagamento dei relativi contributi dovuti. Il tribunale, sulla base delle plurime risultanze istruttorie (vedi diffusamente, foglio 3 della sentenza impugnata), ha accertato l’irregolarità del presunto “distacco comunitario” dei lavoratori inviati dalla società rumena, posto che quest’ultima non aveva alcuna attività in Italia, e vi aveva costituito la sede secondariaal solo scopo di eludere la normativa previdenziale e fiscale italiana, creando un canale privilegiato di fornitura di manodopera a basso costo; inoltre, le attività dei lavoratori “distaccati” erano del tutto estranee all’oggetto sociale della società distaccante e non ricorreva alcuna prova di un legame organico dei lavoratori con l’azienda madre, considerato che, da un lato, gli stessi erano già [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e avevano già lavorato presso aziende italiane e, dall’altro lato, erano stati reclutati contemporaneamente al distacco, senza aver mai lavorato presso la casa madre e dunque soltanto per essere inviati presso la Brill. La Corte d’appello, da parte sua e per quanto ancora d’interesse, ha confermato la sentenza di primo grado. In particolare, ha rigettato l’eccezione preliminare, di difetto di giurisdizione, perché non vi era prova in atti della sussistenza delle certificazioni di cui ai modelli A1, rilasciata dall’ente di previdenza di uno Stato dell’Unione europea (nella specie, quello rumeno) e che attesta, ai sensi dell’art. 11 n. 1 lett. b) del regolamento n. 574/72 e dell’art. 12 del regolamento n. 883/2004, che il lavoratore distaccato è soggetto per un periodo di tempo prestabilito, alla legislazione dello Stato membro cui appartiene l’impresa distaccante (con assoggettamento dei lavoratori alla previdenza dell’impresa distaccante). In assenza della predetta certificazione, la Corte d’appello ha evidenziato che il lavoratore era assoggettato alla legislazione dello Statomembro ove esercitava l’attività di lavoro subordinato, cioè quella italiana (art. 11 reg. n. 883 cit.), alla cui stregua il distacco doveva reputarsi irregolare, perché si esauriva nella mera fornitura di manodopera, perché non vi era prova del “legame organico” del lavoratore con la società distaccante, circostanza indispensabile per la regolarità del distacco comunitario. La Corte territoriale ha, altresì, ritenuto infondata l’eccezione di violazione del contraddittorio, perché il giudizio non era stato, in tesi, esteso anche al presunto datore di lavoro interposto, ossia all’azienda rumena che era risultata datore di lavoro soltanto fittizio, e ciò perché ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. n. 276/2003, il giudizio di accertamento dell’irregolarità della somministrazione di manodopera, prodromico a tutte le altre pretese che possono essere fatte valere nei confronti dell’utilizzatore, che è il reale datore di lavoro, può essere chiesto anche solo nei confronti di quest’ultimo. La Corte d’appello ha rigettato, inoltre, la censura sull’invalidità formale del verbale ispettivo dell’Inps, in quanto il giudizio di accertamento negativo del credito, non è un giudizio sull’atto amministrativo, ma introduce un giudizio sul merito della pretesa contributiva dell’Enteprevidenziale e sulla fondatezza della stessa e cioè sul rapporto previdenziale. Infine, sulla base delle risultanze istruttorie, documentali e testimoniali, la Corte territoriale ha ritenuto la natura illecita dell’appalto, in quanto ha accertato che la Apainstal si limitava a fornire mere prestazioni di manodopera, non assumendo alcun rischio imprenditoriale, in quanto aveva rinunciato a qualsiasi potere di organizzazione in proprio del servizio asseritamente fornito in appalto (in vista di un determinato risultato), limitandosi a fornire alla Brill, dietro la corresponsione di un compenso (determinato sulle ore di lavoro prestate dai propri lavoratori), mere energie lavorative che la società medesima provvedeva ad utilizzare, inserendole nel proprio ciclo produttivo. Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] srl ricorre per cassazione sulla base di sette motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps resiste con controricorso. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 2697 c.c., dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n.3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva posto a carico della [OSCURATO:PERSONA] srl, l’onere della prova dell’esistenza dei certificati A1 di distacco infracomunitario, rilasciati dall’Ente previdenziale rumeno, laddove l’esistenza di detti certificati era fatto pacifico tra le parti. Con il secondo motivo di ricorso (che viene svolto sub II e III), la società ricorrente deduce il vizio di violazione dei principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti (art. 10 Cost.), in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto che le istituzioni italiane potessero disapplicare la certificazione amministrativa costituita dal modello A1 che attestava la validitàdel “distacco comunitario” e che è un atto amministrativo di un organo di uno Stato straniero, nell’esercizio di pubbliche funzioni, così rigettando, erroneamente, l’eccezione di difetto di giurisdizione. Con il terzo motivo di ricorso (sub IV), la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 102 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per violazione del principio dell’integrità del contraddittorio e del litisconsorzio necessario in materia di simulazione, perché se l’ipotesi era l’esistenza di un appalto simulato, vi doveva essere il litisconsorzio necessario fra il soggetto attore(in questo caso, l’Inps che agirebbe come terzo che fa valere la simulazione) e i soggetti che avevano posto in essere la presunta simulazione(cioè, la [OSCURATO:PERSONA] srl e la società rumena). Con il quarto motivo di ricorso (sub VI), la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 17 del d.lgs. n. 124/2004, perché la Corte distrettuale non aveva rilevato e sanzionato l’invalidità formale del verbale ispettivo dell’Inps, in quanto il giudice ordinario ha il potere di disapplicare l’atto amministrativo illegittimo. Con il quinto motivo di ricorso (rubricato sub VI –segue, ed anche sub VII -segue), la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 13 della legge n. 13 del d.lgs. n. 124/04 modificato dall’art. 33 della legge n. 183/2004, perché gli ispettori al momento dell’accesso non avevano palesatoalla società ricorrente le finalità della loro verifica e ciò per la necessaria imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa anche perché l’accertamento ispettivo originario riguardava altro soggetto ([OSCURATO:PERSONA] srl), cioè un’organizzazione del lavoro differente ed autonoma, né avevano informato il datore di lavoro della possibilità di farsi assistere da un professionista o altro soggetto abilitato. Con il sesto motivo di ricorso (rubricato sub VIII –segue), la società ricorrente deduce il vizio di violazione delle norme sul cd. “giusto procedimento amministrativo” e per eccesso di potere, perché l’Inps non aveva attivato il contraddittorio anticipato o preventivo con la Brill prima dell’emissione del provvedimento pregiudizievole, arrecando un grave vulnusal diritto di difesa della società ricorrente, con conseguente invalidità dell’atto impugnato. Con il settimo motivo di ricorso (rubricato sub IX), la società ricorrente deduce il vizio di violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva basato il proprio convincimento sulle risultanze del verbale ispettivo, la cui fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante, né aifatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone ovvero ai fatti della cui verità i verbalizzanti si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche; in particolare, la società ricorrente contesta che l’Inps non aveva fornito alcuna prova documentale che i lavoratori distaccati in Italia, fossero già [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ed avevano già avuto rapporti di lavoro con aziende italiane. Il primo motivo è inammissibile, perché censura la statui zione istruttoria della Corte territoriale che vi era effettiva contestazione da parte dell’Inps sull’esistenza di tali certificati e sul fatto che non fossero stati prodotti in giudizio dalla società ricorrente, che è una valutazione discrezionale del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se non in ristretti limiti (Cass. n. 27000/16), non ricorrenti nella specie. Infatti , spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. n. 3680/19), ma nella specie, la Corte territoriale non ha riscontrato un atteggiamento di non contestazione da parte dell’Inps. Il secondo motivo è infondato, perché in carenza della prova documentale del distacco comunitario, costituita dal modello A1, la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione del principio generale posto dall’ordinamento italiano (art. 37 del RDL 1827/35) e anche da quello europeo (art. 11 reg. n. 883/2004) secondo cui il lavoratore è assoggettato alla legislazione dello Stato membro ove esercita l’attività di lavoro subordinato, quindi all’ordinamento previdenziale italiano, non essendo predicabile alcuna carenza di giurisdizione del giudice italiano al fine di disapplicare un insussistente documento amministrativo asseritamente emesso da uno stato membro, pertanto, la pronuncia comunitaria richiamata (CGUE n. 2/06) non risulta applicabile alla presente vicenda. Il terzo motivo è infondato; infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Nel caso di domanda del lavoratore intesa ad accertare un'intermediazione illecita di manodopera e la sussistenza del rapporto lavorativo con il committente, quale effettivo datore di lavoro, deve escludersi la necessità dell'estensione del contraddittorio all'appaltatore (soggetto interposto), ai sensi dell'art.102 cod. proc. civ.. In tal caso, infatti, il lavoratore, agendo in giudizio, afferma l'esistenza di un rapporto con un certo datore di lavoro e ne nega uno diverso con altro soggetto, senza dedurre alcun rapporto plurisoggettivo ne' alcuna situazione di contitolarità, mentrel'accertamento negativo del rapporto fittizio con il datore di lavoro interposto costituisce oggetto di questione pregiudiziale, conosciuta dal giudice in via soltanto incidentale, ovvero senza vincolare il terzo attraverso la cosa giudicata e senza alcuna lesione del suo diritto di difesa” (Cass. sez. un. n. 14897/02, Cass. n. 17643/09). Nella specie, la Corte d’appello ha correttamente spiegato che nel caso di somministrazione irregolare di manodopera (quale è quella consistente nella fornitura di manodopera fuori dei casi espressamente previsti dalla legge) l’accertamento dell’irregolarità, può essere chiesto anche soltanto nei confronti dell’utilizzatore, senza che sia necessario convenire in giudizio anche il soggetto che ha fornito irregolarmente la manodopera. Il quarto,e quinto motivo , che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono in via preliminare, inammissibili per difetto di specificità, perché incentrano le censure sulla validità formale e sostanziale del verbale ispettivo dell’Inps, quale atto amministrativo pregiudizievole, senza riportarlo in ricorso, quanto meno in via riassuntiva (art. 366 primo comma n. 6 c.p.c.), non mettendo in tal modo questa Corte in condizioni di poter valutare la fondatezza della censura. I predetti motivi sono, in ogni caso, infondati , con assorbimento del sesto, in quanto come correttamente evidenziato dalla Corte d’appello (e prima ancora dal tribunale), il giudizio di accertamento negativo del credito contributivo, così come introdotto dalla società ricorrente non è un giudizio sull’atto amministrativo (e quindi, sugli atti e le attività compiute dai funzionari dell’Inps), ma sul rapporto, cioè, sul merito della pretesa contributiva dell’Inps vale a dire sulla fondatezza della stessa e, quindi, sul rapporto previdenziale. Infine, la Corte d’appello ha, comunque, accertato la validità formale dell’atto e la legittimità delle attività compiute. Il settimo motivo è inammissibile, non solo per il medesimo difetto di specificità dei precedenti motivi di ricorso (non essendo stato riportato il verbale ispettivo, neppure in parte qua), ma perché contesta, con la deduzione di una violazione di legge, un accertamento di fatto espresso dalla Corte d’appello, che doveva essere dedotto come vizio motivazionale, nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c. novellato, nella specie, tuttavia, non deducibile, in presenza, di una doppia decisione “conforme”, sugli stessi fatti. Infine, la società ricorrente non contesta gli altri indizi, indicati alla p. 11 della sentenza impugnata, sulla cui base la Corte del merito èpervenuta al convincimento che l’appalto fosse simulato e il “distacco comunitario” fosse irregolare. Il ricorso è da respingere, e le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento, d a parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente a paga all’Inps le spese di lite che liquida nell’importo di € 4.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per
Sentenza Cassazione n. 14994/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris