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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23629/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione, è inammissibile perché deduce doglianze in punto di fatto, peraltro meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, e perché, lungi dall'evidenziare profili di illogicità della motivazione, si limita ad attaccare profili ricostruttivi del fatto, che esulano dal perimetro stabilito dell'art. 606 cod. proc. pen., posto che la Corte di merito, con un valutazione fattuale non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in questa sede di legittimità - ha ribadito il coinvolgimento dell'imputato, nonostante la manca identificazione delle persone scese dal camion su cui erano trasportati i rifiuti speciali di varia tipologia, poi scaricati su area demaniale, in quanto detto camion, per un verso, era intestato alla ditta di ristrutturazione edilizia di cui l'Abate era amministratore e legale rappresentante, per altro verso, subito dopo il fatto, fu visto parcheggiato nei pressi dell'abitazione dell'imputato; rilevato che il secondo motivo, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale ha logicamente escluso la qualificazione del fatto in termini di "particolare tenuità" in considerazione della quantità non esigua dei rifiuti, per di più abbandonati su un'area pubblica già sotto sequestro in quanto adibita a discarica abusiva, ciò che evidentemente denota anche una particolare intensità del dolo; rilevato che il terzo motivo, che eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., è inammissibile, in quanto la Corte di merito ha evidenziato che la richiesta era stata avanzata con formula generalista, senza evidenziare alcun elemento specifico valorizzabile a tale scopo, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), come, appunto, nel caso qui al vaglio; rilevato che il quarto motivo, che censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena, è inammissibile sia perché del tutto generico, in • quanto si sviluppa attraverso il richiamo a massime giurisprudenzialit senza il benché minimo riferimento alla vicenda concreta, sia perché, in ogni caso, i giudici di merito hanno stimato la pena - inflitta in misura prossima ai minimi edittali congrua alla luce della concreta gravità del fatto, locuzione che, in casi dei genere, soddisfa il prescritto onere motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. perì, (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402). stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione, è inammissibile perché deduce doglianze in punto di fatto, peraltro meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, e perché, lungi dall'evidenziare profili di illogicità della motivazione, si limita ad attaccare profili ricostruttivi del fatto, che esulano dal perimetro stabilito dell'art. 606 cod. proc. pen., posto che la Corte di merito, con un valutazione fattuale non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in questa sede di legittimità - ha ribadito il coinvolgimento dell'imputato, nonostante la manca identificazione delle persone scese dal camion su cui erano trasportati i rifiuti speciali di varia tipologia, poi scaricati su area demaniale, in quanto detto camion, per un verso, era intestato alla ditta di ristrutturazione edilizia di cui l'Abate era amministratore e legale rappresentante, per altro verso, subito dopo il fatto, fu visto parcheggiato nei pressi dell'abitazione dell'imputato; rilevato che il secondo motivo, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale ha logicamente escluso la qualificazione del fatto in termini di "particolare tenuità" in considerazione della quantità non esigua dei rifiuti, per di più abbandonati su un'area pubblica già sotto sequestro in quanto adibita a discarica abusiva, ciò che evidentemente denota anche una particolare intensità del dolo; rilevato che il terzo motivo, che eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., è inammissibile, in quanto la Corte di merito ha evidenziato che la richiesta era stata avanzata con formula generalista, senza evidenziare alcun elemento specifico valorizzabile a tale scopo, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), come, appunto, nel caso qui al vaglio; rilevato che il quarto motivo, che censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena, è inammissibile sia perché del tutto generico, in • quanto si sviluppa attraverso il richiamo a massime giurisprudenzialit senza il benché minimo riferimento alla vicenda concreta, sia perché, in ogni caso, i giudici di merito hanno stimato la pena - inflitta in misura prossima ai minimi edittali congrua alla luce della concreta gravità del fatto, locuzione che, in casi dei genere, soddisfa il prescritto onere motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. perì, (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402). stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro
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