CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12127/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di TREVISOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione sollecita, in realtà, apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e che, pertanto, l'impugnazione è manifestamente infondata; Considerato, infatti, che il Giudice di pace di Treviso - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha ritenuto dimostrata la sussistenza del reato di cui all'art.14, comma 5 -ter, d.lgs. 286/98 con riferimento sia all'elemento oggettivo sia a quello soggettivo, evidenziando che l'imputato era a conoscenza del provvedimento di espulsione e che non vi aveva adempiuto senza fornire alcun giustificato motivo; Rilevato, quindi, che il ricorrente propone una lettura alternativa del medesimo materiale probatorio che è operazione non consentita in sede di legittimità e che, comunque, non si confronta in modo specifico con il coerente ragionamento svolto dal Giudice di pace per giungere ad un giudizio di penale responsabilità; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 marzo