CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 46574/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Procuratore generale, in persona della sostituta [OSCURATO:PERSONA], la quale si è riportata alla memoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso; udito, altresì, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Salerno per le parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata, sia per la parte relativa alle responsabilità penali, sia per la parte riguardante le statuizioni civili, riportandosi alle conclusioni scritte e alla nota spese che ha depositato. '12 Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio a seguito dell'annullamento, con sentenza n. 7210/2020 della Terza sezione di questa Corte di cassazione, della sentenza della Corte d'appello di Salerno [con la quale era stato pronunciato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Antonella, accusata, quale amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] Costruzioni s.r.I., del reato di cui al capo A) della rubrica (artt. 110, cod. pen. e 30 e 44 d.P.R. 380/2001), avente a oggetto la condotta di partecipazione a una lottizzazione abusiva inerente alla realizzazione di 34 alloggi con annesse opere di urbanizzazione senza valido piano di lottizzazione], ha confermato la declaratoria di estinzione del reato, condannando l'appellante alle spese in favore delle parti civili. 2. Il giudice rimettente, in particolare, aveva rilevato che i giudici del gravame, una volta riassunti alle pagine 9, 10 e 11 gli specifici motivi di appello e quelli nuovi presentati nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA], avevano omesso di darvi qualunque risposta. L'appellante, in particolare, attraverso un motivo unico, aveva lamentato il mancato proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen., per insussistenza di profili di un concorso della ricorrente nel reato di lottizzazione abusiva materiale, avendo la stessa cessato la carica gestoria dell'ente e disnnesso le relative quote societarie prima dell'adozione di variazioni essenziali all'originario disegno di pianificazione attraverso nuovi titoli edilizi a favore dell'ente il cui amministratore era divenuto Pasquale NIVELLI. Ne era derivato l'annullamento della sentenza per radicale assenza di motivazione, con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Napoli. 3. Il giudice del rinvio ha precisato che la [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata in primo grado per il reato di cui al capo A), successivamente estinto per decorso del termine prescrizionale. Pertanto, si imponeva, ai sensi dell'art. 578, cod. proc. pen., l'esame delle questioni civili, nella specie essendo già intervenuta condanna generica del danno da liquidarsi in separata sede. Proprio con riferimento a tale condanna, peraltro, la Corte territoriale ha precisato che, una volta riconosciuta dal giudice penale, essa non necessita della verifica in ordine alla concreta esistenza del danno, imponendosi solo l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza, desumibile anche presuntivamente, cioè con criterio di semplice probabiktà, di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, impregiudicato restando, invece, l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine all'an in concreto e al quantum del danno da risarcire. Operato, dunque, un richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 182/2021, il giudice del rinvio ha ritenuto di tutta evidenza che, non essendo intervenuta rinunzia alla prescrizione, i profili di responsabilità non dovevano essere accertati secondo la regola di giudizio penalistica dell'oltre ogni ragionevole dubbio, bensì alla stregua del canone della probabilità prevalente che consente di ritenere dimostrata adeguatamente una ipotesi fattuale, allorquando essa, considerati gli esiti dell'istruttoria, appaia più probabile di ogni altra e, in particolare, di quella contraria. Fatta tale premessa, ha ritenuto tuttavia raggiunta, alla luce dell'istruttoria espletata in primo grado, addirittura la prova della responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] quale amministratrice "[OSCURATO:PERSONA]" per le condotte tenute fino all'approvazione del piano di lottizzazione in data 24 dicembre 2002: l'intero iter amministrativo aveva dimostrato che costei era stata ben consapevole dell'illegittimità della procedura seguita, come comprovato dai falsi riscontrati nell'atto con il quale la Regione Campania aveva approvato il piano vincolandolo al parere dell'[OSCURATO:PERSONA], ed esso era divenuto esecutivo a seguito della pubblicazione nel bollettino ufficiale. L'iter amministrativo era stato ultimato prima del subentro del NIVELLI, nel maggio 2003. Era stata la [OSCURATO:PERSONA] a concordare con Luciano BOVE, responsabile UTC, di attestare falsamente nella convenzione del 20 dicembre 2002 annessa al piano di lottizzazione, l'approvazione da parte della Regione, il cui provvedimento, al contrario, aveva avuto solo un contenuto interlocutorio, con invito a rispondere ad alcune osservazioni. Infatti, i successivi falsi erano stati riconosciuti tali solo "di risulta", siccome originati da un piano di lottizzazione in sé illegittimo, l'assoluzione degli imputati dai relativi reati essendo intervenuta proprio per carenza dell'elemento soggettivo del reato, a tal fine ritenendo ininfluente la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse mai posto in essere atti di messa in esecuzione del piano approvato nel 2002, non avendo mai comunicato alla pubblica amministrazione l'inizio dei lavori. 4. La difesa della [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e inosservanza della legge processuale penale, oltre a vizio della motivazione, quanto al ritenuto concorso consapevole della ricorrente nei fatti che hanno fondato l'accusa di lottizzazione abusiva, nonostante la realizzazione del complesso immobiliare fosse avvenuta sotto la gestione del NIVELLI, amministratore [OSCURATO:PERSONA] subentrato alla predetta e nonostante essa fosse avvenuta solo a seguito di un sostanziale stravolgimento dell'originario piano di lottizzazione approvato durante la gestione della [OSCURATO:PERSONA]. La rilevante variazione dell'originario disegno di pianificazione attuativa, peraltro, operata dal citato NIVELLI, era stata effettuata con una DIA del 2003 e con il P.d.C. del 2007, ciò che, a parere della difesa, degraderebbe le condotte ascritte alla [OSCURATO:PERSONA] ad occasione e non concausa dell'evento ritenuto, rendendole prive di efficienza causale concreta nel determinismo del reato di lottizzazione materiale. Sotto altro profilo, il deducente ha contestato l'esistenza di un'ideale linea di continuità tra le condotte ascritte alla [OSCURATO:PERSONA] e i successivi atti di assenso che, dal 2002 al 2006, erano stati resi in favore del NIVELLI: la [OSCURATO:PERSONA] era rimasta, infatti, esente da addebiti penalistici (reati di falso e abuso) riguardanti il rilascio di tali nuovi titoli edilizi; lo stesso Tribunale aveva ravvisato la lottizzazione materiale perché il citato NIVELLI aveva dato corso alla trasformazione urbanistica dell'area in assenza di un'ulteriore e autonoma autorizzazione a lottizzare, sotto altro profilo, rilevando che il reato contestato può configurarsi sia per carenza di autorizzazione o perché quella conseguita è in violazione dello strumento urbanistico generale o in contrasto con la normativa statale e/o regionale, il bene giuridico tutelato essendo, infatti, la riserva di pianificazione attuativa in capo alla pubblica amministrazione. Infine, ha opposto l'assenza di motivazione circa il contributo causale rilevante e consapevole della [OSCURATO:PERSONA], non avendo il pubblico ministero contestato alla stessa i reati invece ascritti al NIVELLI, inerenti proprio alle azioni materiali che avrebbero preceduto e comportato in concreto la trasformazione urbanistica sine titulo e avendo i giudici territoriali erroneamente ritenuto un concorso dell'extraneus in carenza del relativo presupposto. 5. Il procedimento è stato rinviato per due volte in attesa del pronunciamento delle Sezioni Unite penali sulla devoluta questione se, nel giudizio d'appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato al risarcimento dei danni, il giudice, una volta intervenuta l'estinzione del reato per prescrizione, possa pronunciare assoluzione nel merito anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie sulla base del criterio dell'«oltre ogni ragionevole dubbio» o debba far prevalere la declaratoria di estinzione, pronunciandosi sulle statuizioni civili in base alla regola del «più probabile che non» (Sez. U., n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, la cui motivazione è stata depositata il 27/09/2024). 6. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Francesca COSTANTINI, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato, sebbene debbano essere operate alcune precisazioni all'indomani della sentenza delle Sezioni unite penali richiamata nella parte introduttiva. In quella sede, in particolare, si era chiesto al Supremo consesso di valutare se dalla lettura costituzionalmente orientata dell'art. 578 cod. proc. pen., operata dalla Consulta con la sentenza interpretativa di rigetto n. 182/2021 (con la quale, si ricorda, è stato ricostruito il quadro normativo di riferimento, limitatamente all'ambito di applicabilità dell'art. 578 cit., sotto il profilo del sistema dei rapporti tra giudizio civile e giudizio penale, nonché dei rapporti tra azione civile e poteri cognitivi del giudice penale, escludendosi che il giudice di appello debba procedere a una rivalutazione complessiva della responsabilità penale dell'imputato qualora, accertata la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, sia chiamato a decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili), consegua che è precluso al giudice di appello penale, al maturare del termine di prescrizione del reato, l'accertamento a favore dell'imputato dei presupposti per l'assoluzione nel merito nei termini di cui al diritto vivente (Sez. unite Tettamanti del 2009), dando al quesito risposta negativa e ritenendo cioè che non vi sia incompatibilità tra le due pronunce. Il massimo consesso della nomofilachia ha risolto la rimessa questione, affermando che, nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, cit., Rv. 286880 - 01). 2. Nella specie, deve rilevarsi che il tema non è stato sviluppato in ricorso e, alla stregua di quanto affermato dal giudice rimettente, in maniera vincolante, neppure in appello, avendo avuto il gravame ad oggetto la censura sul mancato proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen., reiterata anche nel ricorso. In questa sede, peraltro, la difesa si è limitata a sostenere l'esistenza di elementi fattuali che si frapporrebbero all'affermazione di responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] in termini di certezza, restituendo dunque un quadro probatorio che avrebbe imposto, secondo tale ricostruzione, un proscioglimento della stessa quanto al fatto produttivo del danno. Pertanto, nella specie, non si pone un problema di verifica dei presupposti dell'assoluzione del merito, anche ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., pur rilevando questa Corte che, con la sentenza impugnata, i giudici del rinvio sono andati ben oltre la richiesta verifica ai sensi dell'art. 129, cit., avendo ritenuto la condotta della ricorrente accertata in termini di certezza e non di probabilità qualificata. Fatta tale premessa, deve ritenersi che il mandato devoluto dal giudice rimettente con la sentenza di annullamento della precedente decisione risulta adempiuto in maniera chiara e univoca alle pagg. 14 e 15 della sentenza del giudice del rinvio, tenuto debitamente conto, peraltro, di quanto precisato dalla stessa Corte del rinvio in ordine alle fasi che avevano condotto alla convenzione del dicembre 2002 tra la [OSCURATO:PERSONA] e il BOVE nelle rispettive qualità di rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] e dell'ente locale. Infatti, la Corte territoriale ha affermato che l'istruttoria dibattimentale di primo grado aveva restituito una prova della condotta della ricorrente nella qualità, ritenendola rilevante sino all'approvazione del piano di lottizzazione del quale si discute (cioè al 24 dicembre 2002). L'intera procedura aveva dimostrato che la stessa aveva svolto un ruolo attivo nella consumazione delle condotte che avevano portato all'approvazione suddetta e alla sua conseguente esecutività. Cosicché il subentro del NIVELLI (nuovo amministratore [OSCURATO:PERSONA]) nel 2003 non poteva considerarsi evento idoneo a recidere il collegamento tra la condotta della [OSCURATO:PERSONA], come accertata nella istruttoria, e la circostanza che proprio costei avesse concordato con il BOVE (responsabile dell'UTC del comune di [OSCURATO:PERSONA]) di attestare falsamente nella convenzione del 20 dicembre 2002 annessa al relativo piano di lottizzazione l'avvenuta approvazione regionale, nonostante il decreto della Regione avesse avuto solo un contenuto interlocutorio, con richiesta di ottemperanza del comune all'obbligo di cui all'art. 24 comma 2, legge n. 47/1985, di rispondere cioè con motivazioni puntuali alle osservazioni proposte dall'organo sovraordinato. In ciò, pertanto, risiede, secondo i giudici del merito, la chiave di volta dell'intera procedura, avendo i predetti attestato che il decreto avesse natura decisoria e non costitutiva dell'obbligo anzidetto.Proprio rispondendo alle censure difensive, la Corte ha sottolineato l'irrilevanza dell'assoluzione degli altri soggetti accusati dei successivi falsi, siccome condotte di risulta, ovvero inerenti a un piano di lottizzazione di per sé illegittimo sul quale era intervenuta, nei termini di cui sopra, la citata convenzione tra la ricorrente e il rappresentante dell'ente locale; cosicché del tutto irrilevante era la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse posto in essere atti di esecuzione del piano approvato nel 2002, in quanto non era mai stato comunicato all'amministrazione l'inizio dei lavori, la fase attuativa ricadendo sotto la gestione del NIVELLI. Infatti, per come osservato dai giudici del merito, unica era stata la procedura e la ricostruzione dell'intera vicenda ha preso le mosse proprio dall'iniziativa della [OSCURATO:PERSONA], quella cioè di dar corso alla fase successiva, attestando la compiutezza di quella inerente al controllo regionale che si era, invece, arrestato alla fase interlocutoria. Ed è proprio in relazione a tale condotta che era stato rilasciato il permesso a costruire, relativo alla lottizzazione convenzionata n. 218/94. Cosicché l'irregolarità ricollegata allo "stravolgimento" cui fa cenno la difesa (DIA del 13/5/2003 con nota del NIVELLI) non aveva reso irrilevante la procedura che aveva condotto alla convenzione, alla quale erano strettamente collegati i successivi sviluppi di essa e neppure declassato la condotta della [OSCURATO:PERSONA], quale istigatrice del piano, a mera occasione di reati posti in essere da terzi. 3. Trattasi di un ragionamento congruo che risulta, peraltro coerente con quanto affermato sul punto dalla giurisprudenza di legittimità: la contravvenzione di lottizzazione abusiva, in quanto reato a consumazione anticipata, è integrata non solo dall'effettiva trasformazione del territorio ma da qualsiasi attività che comporti anche il mero pericolo di un'urbanizzazione non prevista o diversa da quella programmata, purché si traduca in interventi mirati alla realizzazione di opere che, per caratteristiche o dimensioni, pregiudichino la riserva pubblica di programmazione territoriale, sicché, in caso di lottizzazione abusiva materiale, è necessario e sufficiente che la condotta tenuta, valutata con giudizio ex ante, sia idonea ed oggettivamente adeguata a determinare l'evento, potendo infatti integrare, sul piano oggettivo, gli estremi del reato anche le condotte di inizio di esecuzione di opere suscettibili di determinare una trasformazione urbanistica o edilizia del territorio in violazione di previsioni di piano o normative ovvero in assenza di autorizzazione (Sez. 3, n. 21910 del 7/4/2022, Licata, Rv. 283325 - 03). Inoltre, va pure ricordato che, in materia edilizia, la sostanziale natura lottizzatoria dell'intervento edificatorio, per il quale risultano rilasciati singoli permessi di costruire, impone l'approvazione del piano di lottizzazione, anche in caso di formale assenza di un obbligo di adozione in tal senso, posto che il titolo edilizio deve essere verificato alla luce della natura dell'opera realizzanda, delle sue caratteristiche strutturali e dell'idoneità di essa a produrre una trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni interessati, ai sensi dell'art. 30 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Sez. 3, n. 35383 del 5/7/2022, Pontecorvo, Rv. 283550 - 01). 4. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite PAPARELLA Gaetano, 6 5e POLICHETTI Maristella, ROSOLIA Annamaria, CARFAGNO Matteo, SCANNAPIECO Cecilia, FASOLINO Simona, CASTIGLIA Francesco, CIUCCIO Antonio, [OSCURATO:PERSONA] Rosario, MARESCA Simona, [OSCURATO:PERSONA] Ciro, GORRASI Isabella, FLORIO Raffaele, GIOCONDO Sabatino, GIRAULO Luigi, GRANATO Tiziana, IMPARATO Antonella, IULIANO Donato, VECE Rita, MOGAVERO Ortensio, RUSSO Antonello, RAGO Vincenza, CUOZZO Donato, CASTAGNA Lucio, CICCULLO Alberto, GIOCONDO Santo, GRANATO Francesco, GRANATO Alfonso, PALAZZO Alfonsina e NAPOLI Petronilla, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili PAPARELLA Gaetano, POLICHETTI Maristella, ROSOLIA Annamaria, CARFAGNO Matteo, SCANNAPIECO Cecilia, FASOLINO Simona, CASTIGLIA Francesco, CIUCCIO Antonio, [OSCURATO:PERSONA] Rosario, MARESCA Simona, [OSCURATO:PERSONA] Ciro, GORRASI Isabella, FLORIO Raffaele, GIOCONDO Sabatino, GIRAULO Luigi, GRANATO Tiziana, IMPARATO Antonella, IULIANO Donato, VECE Rita, MOGAVERO Ortensio, RUSSO Antonello, RAGO Vincenza, CUOZZO Donato, CASTAGNA Lucio, CICCULLO Alberto, GIOCONDO Santo, GRANATO Francesco, GRANATO Alfo