CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11645/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 4098/2022depositata il 05/10/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 29700/2022Numero sezionale 942/2026Numero di raccolta generale 11645/2026Data pubblicazione 29/04/2026considerato che:è irrilevante dare conto dell’oggetto della controversia, dello sviluppo delprocesso e delle ragioni dell’impugnazione per Cassazione;infatti, con atto depositato in data 22 gennaio 2026, tutte le parti hannochiesto congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere, concompensazione delle spese di lite;tale istanza - e negli stretti limiti in cui è formulata - può essere accolta,del resto essendo menzionato anche l’atto intercorso tra le parti cheavrebbe definito la materia stessa;può omettersi di provvedere sulle spese, tenuta nella debitaconsiderazione la - pur non decisiva, per l’indisponibilità del relativopotere del giudicante - dichiarazione delle parti di avere raggiunto accordoin merito alla regolamentazione delle spese del giudizio;il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni;p. q. m.la Corte dichiara cessata la materia del contendere.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civiledella Corte suprema di cassazione in data 11 marzo 2026.Il Presidente