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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 11645/2026

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rizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 4098/2022depositata il 05/10/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 29700/2022Numero sezionale 942/2026Numero di raccolta generale 11645/2026Data pubblicazione 29/04/2026considerato che:è irrilevante dare conto dell’oggetto della controversia, dello sviluppo delprocesso e delle ragioni dell’impugnazione per Cassazione;infatti, con atto depositato in data 22 gennaio 2026, tutte le parti hannochiesto congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere, concompensazione delle spese di lite;tale istanza - e negli stretti limiti in cui è formulata - può essere accolta,del resto essendo menzionato anche l’atto intercorso tra le parti cheavrebbe definito la materia stessa;può omettersi di provvedere sulle spese, tenuta nella debitaconsiderazione la - pur non decisiva, per l’indisponibilità del relativopotere del giudicante - dichiarazione delle parti di avere raggiunto accordoin merito alla regolamentazione delle spese del giudizio;il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni;p. q. m.la Corte dichiara cessata la materia del contendere.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civiledella Corte suprema di cassazione in data 11 marzo 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 4098/2022depositata il 05/10/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 29700/2022Numero sezionale 942/2026Numero di raccolta generale 11645/2026Data pubblicazione 29/04/2026considerato che:è irrilevante dare conto dell’oggetto della controversia, dello sviluppo delprocesso e delle ragioni dell’impugnazione per Cassazione;infatti, con atto depositato in data 22 gennaio 2026, tutte le parti hannochiesto congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere, concompensazione delle spese di lite;tale istanza - e negli stretti limiti in cui è formulata - può essere accolta,del resto essendo menzionato anche l’atto intercorso tra le parti cheavrebbe definito la materia stessa;può omettersi di provvedere sulle spese, tenuta nella debitaconsiderazione la - pur non decisiva, per l’indisponibilità del relativopotere del giudicante - dichiarazione delle parti di avere raggiunto accordoin merito alla regolamentazione delle spese del giudizio;il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni;p. q. m.la Corte dichiara cessata la materia del contendere.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civiledella Corte suprema di cassazione in data 11 marzo 2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 11645/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris