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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15579/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se ite le conclusioni del PG Ekg" Ak,< 'Aih9 à ,•() eui,5) [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa in data 17 febbraio 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del 19 novembre 2020, col quale quello stesso giudice aveva respinto la richiesta di restituzione della somma di 65.000,00 euro versata nel 2011 dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sul conto della Simas s.r.I., quale condizione fissata dal G.i.p. procedente per autorizzare il dissequestro dell'immobile sito in Lizzano alla via Piemonte n. 28, attinto da sequestro preventivo in data 26/01/2011 nel procedimento n. 6279/2009, R.G.N.R., in uno ad altri beni immobili e all'intero compendio societario della Simas s.r.I., della quale era rappresentante legale e socia maggioritaria [OSCURATO:PERSONA], figlia di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Nell'ambito di tale procedimento la Colonna, socia al 50% della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di fatto amministrata da [OSCURATO:PERSONA]- condannato per il reato di associazione di stampo mafioso, estorsione e usura- e dal marito, [OSCURATO:PERSONA]) era stata chiamata a rispondere di concorso in plurimi delitti di cui all'art. 12 quinquies d.l. n. 306 del 1992 e di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione al fallimento della società [OSCURATO:PERSONA], dichiarato con sentenza del 14/07/2010.

All'esito del giudizio di primo grado, rimasta accertata la titolarità solo formale delle quote sociali della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in capo all'imputata e ritenuto altresì che le cessioni fittizie dei beni della [OSCURATO:PERSONA] erano risultate finalizzate non già all'elusione del potere di prevenzione dello Stato, ma ad occultare il patrimonio aziendale della società in vista del temuto fallimento, il Tribunale assolveva la Colonna, dal reato di bancarotta, in esso ritenuti assorbiti i fatti di fraudolento trasferimento di valori, per non aver commesso il fatto, sul presupposto che l'imputata, priva di poteri gestionali sia in fatto che in diritto e solo formale intestataria di quote, non avesse casualmente concorso nella bancarotta contestatale; disponeva, altresì, la restituzione dei beni ancora in sequestro in favore della curatela fallimentare della società [OSCURATO:PERSONA], statuizione confermata dalla Corte di appello con sentenza divenuta irrevocabile.

1.2. In relazione alle vicende relative all'immobile sito in Lizzano, una villa unifamiliare abitata da [OSCURATO:PERSONA] e dal suo nucleo familiare, ma rimasta intestata alla società fideiubente, [OSCURATO:PERSONA], gestita da tal [OSCURATO:PERSONA], il giudice dell'esecuzione ripercorreva le vicende storiche relative a detto immobile, evidenziando, anche alla stregua della documentazione fornita dalla difesa dell'odierna ricorrente che:- in data 18/07/2007 la Colonna aveva stipulato un contratto preliminare di acquisto del detto cespite con la società immobiliare Leonardo per il prezzo di 136.000 euro ed aveva corrisposto a titolo di caparra confirmatoria l'importo di euro 65.000; - come prospettato dalla stessa istante, non avendo le risorse necessarie al pagamento del residuo importo né potendo accedere al prestito bancario, si era rivolta al Melpignano perché curasse l'acquisto dell'immobile da parte della [OSCURATO:PERSONA], che aveva provveduto all'acquisto, accendendo un mutuo ipotecario dell'importo di euro 159.000; - con scrittura privata del 31/03/2008 tra la Colonna e la Trenta s.r.I., la prima aveva delegato la società [OSCURATO:PERSONA] ad effettuare un ordine di bonifico mensile permanente a favore della società Trenta per l'importo pari alla rata del mutuo sino alla sua estinzione o finché l'immobile non fosse rivenduto alla Colonna stessa; - il 15/05/2008 [OSCURATO:PERSONA], marito della Colonna, autorizzava l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] a trattenere, sul finanziamento erogato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata, la somma di euro 10.0000 per le sue competenze e a versare il residuo, possibilmente per contanti, alla società [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe provveduto a farsi esclusivo carico del pagamento delle somme di mutuo, come già previsto e convenuto nella scrittura privata del 31/03/2008; - il Tribunale di Taranto, con provvedimento del 12 giugno 2018, aveva respinto l'istanza di restituzione dell'importo di 65.000 (già versato in favore della custodia giudiziaria per ottenere la restituzione del bene) avanzata nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., rilevando che la società aveva agito come mero soggetto interposto per la conclusione del contratto di mutuo, alla cui estinzione, come da scritture prodotte ed acquisite, aveva provveduto esclusivamente la società [OSCURATO:PERSONA].

1.2. Tanto precisato, nel confermare il provvedimento opposto, il Tribunale ha osservato: - che la somma chiesta in restituzione non era l'importo di 65.000 euro versato dalla Colonna a titolo di caparra confirmatoria alla società venditrice in data 18/07/2007, bensì la somma di analogo importo versata dalla [OSCURATO:PERSONA] all'amministratore giudiziario nel luglio 2011; - che in merito a tale ultima somma il giudice della cognizione aveva irrevocabilmente disposto la restituzione in favore della curatela della [OSCURATO:PERSONA]; - che l'istante non aveva fornito prova alcuna che la provvista di denaro pagata dalla [OSCURATO:PERSONA] all'amministratore giudiziario provenisse dal proprio patrimonio personale.2.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l'interessata a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], per chiederne l'annullamento per mancanza e manifesta illogicità della motivazione sia in relazione all'individuazione dell'avente diritto alla restituzione della somma, sia in relazione alla provenienza della somma, corrisposta all'amministratore giudiziario, da un patrimonio diverso da quello della Colonna.

Ad avviso della ricorrente, il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente individuato nella curatela fallimentare della [OSCURATO:PERSONA] il soggetto avente titolo alla restituzione della somma, non avvedendosi in modo illogico, sulla base delle prodotte scritture, che la somma in questione apparteneva al patrimonio della Colonna, avendo le società coinvolte agito solo quali soggetti interposti ed essendo dunque evidente, anche alla luce della sentenza assolutoria, che la somma di danaro in oggetto era ad essa riconducibile, non avendo ottenuto dalla Trenta la restituzione dell'importo versato a titolo di caparra confirmatoria, né essendo pensabile che la Trenta, mera mandataria, avesse provveduto, con risorse proprie, al pagamento dell'importo per ottenere la restituzione di un immobile che non gli apparteneva.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I rilievi critici della ricorrente sono destituiti di pregio e affetti da infondatezza palese, sì che il ricorso va dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge.

2. Le osservazioni enunciate nell'atto impugnatorio sono, innanzitutto, connotate da difetto di specificità, esprimendo enunciati non aderenti all'analisi dell'ordinanza impugnata, con la cui ratio decidendi omettono ogni confronto, semplicemente ignorandola.

Dimostrano, poi, all'evidenza, di essere frutto di una fuorviante lettura del provvedimento impugnato e di patente confusione sui limiti di intervento del giudice dell'esecuzione.

Invero -ed è questa la ragione dirimente della reiezione dell'istanza-, la competenza attribuita al giudice dell'esecuzione dall'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., in materia di restituzione delle cose sequestrate riguarda, infatti, esclusivamente i casi nei quali alla restituzione non abbia provveduto il giudice della cognizione, a meno che la richiesta di restituzione provenga da un terzo rimasto estraneo al giudizio di cognizione.Nel caso in esame però la situazione è del tutto diversa, in quanto, una volta ordinata, con la sentenza 9.10.2017 -confermata sul punto dalla Corte di appello e divenuta irrevocabile- la restituzione dei beni sottoposti a sequestro (fra cui pacificamente l'importo di 65.000 euro corrisposto dalla [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la restituzione dell'immobile) alla curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA], il passaggio in giudicato della sentenza che ha disposto la restituzione del bene in favore di un individuato avente diritto, comporta di necessità la definitività, per le parti, di tale statuizione; detto provvedimento, per essere giuridicamente rimosso avrebbe dovuto essere impugnato dalla ricorrente, allora imputata, che, sebbene assolta, vantava un interesse concreto a dolersi della statuizione sul presupposto dell'asserito personale diritto alla restituzione dell'importo.

Il che non è stato.

Al giudice dell'esecuzione, pertanto, era inibito adottare diverse statuizioni, essendo stata la relativa questione trattata in sede di cognizione ed avendo quel giudice esplicitamente provveduto sui beni in sequestro, ordinandone la restituzione a soggetto espressamente individuato quale avente diritto, mentre sarebbe spettato alla ricorrente impugnare sul punto la sentenza.

3. E d'altro canto, con motivazione completa, logica ed esaustiva, il provvedimento ha ripercorso le vicende relative all'acquisto dell'immobile, dando atto e conto della documentazione prodotta dalla difesa; ha espresso piena e motivata adesione all'individuazione dell'avente diritto alla restituzione operata in sede di cognizione, ma, altresì e ad abundantuiam, ha evidenziato l'assoluto difetto di prova della provenienza dal patrimonio dell'istante della somma corrisposta da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere lo svincolo dell'immobile, perspicuamente annotando come oggetto della chiesta restituzione fosse proprio e solo detto importo, non già la caparra confirmatoria versata dalla Colonna all'atto della stipula del preliminare di vendita dell'immobile.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge il carico delle spese e la condanna della ricorrente al versamento della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se ite le conclusioni del PG Ekg" Ak,< 'Aih9 à ,•() eui,5) [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 17 febbraio 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del 19 novembre 2020, col quale quello stesso giudice aveva respinto la richiesta di restituzione della somma di 65.000,00 euro versata nel 2011 dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sul conto della Simas s.r.I., quale condizione fissata dal G.i.p. procedente per autorizzare il dissequestro dell'immobile sito in Lizzano alla via Piemonte n. 28, attinto da sequestro preventivo in data 26/01/2011 nel procedimento n. 6279/2009, R.G.N.R., in uno ad altri beni immobili e all'intero compendio societario della Simas s.r.I., della quale era rappresentante legale e socia maggioritaria [OSCURATO:PERSONA], figlia di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Nell'ambito di tale procedimento la Colonna, socia al 50% della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di fatto amministrata da [OSCURATO:PERSONA]- condannato per il reato di associazione di stampo mafioso, estorsione e usura- e dal marito, [OSCURATO:PERSONA]) era stata chiamata a rispondere di concorso in plurimi delitti di cui all'art. 12 quinquies d.l. n. 306 del 1992 e di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione al fallimento della società [OSCURATO:PERSONA], dichiarato con sentenza del 14/07/2010. All'esito del giudizio di primo grado, rimasta accertata la titolarità solo formale delle quote sociali della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in capo all'imputata e ritenuto altresì che le cessioni fittizie dei beni della [OSCURATO:PERSONA] erano risultate finalizzate non già all'elusione del potere di prevenzione dello Stato, ma ad occultare il patrimonio aziendale della società in vista del temuto fallimento, il Tribunale assolveva la Colonna, dal reato di bancarotta, in esso ritenuti assorbiti i fatti di fraudolento trasferimento di valori, per non aver commesso il fatto, sul presupposto che l'imputata, priva di poteri gestionali sia in fatto che in diritto e solo formale intestataria di quote, non avesse casualmente concorso nella bancarotta contestatale; disponeva, altresì, la restituzione dei beni ancora in sequestro in favore della curatela fallimentare della società [OSCURATO:PERSONA], statuizione confermata dalla Corte di appello con sentenza divenuta irrevocabile. 1.2. In relazione alle vicende relative all'immobile sito in Lizzano, una villa unifamiliare abitata da [OSCURATO:PERSONA] e dal suo nucleo familiare, ma rimasta intestata alla società fideiubente, [OSCURATO:PERSONA], gestita da tal [OSCURATO:PERSONA], il giudice dell'esecuzione ripercorreva le vicende storiche relative a detto immobile, evidenziando, anche alla stregua della documentazione fornita dalla difesa dell'odierna ricorrente che:- in data 18/07/2007 la Colonna aveva stipulato un contratto preliminare di acquisto del detto cespite con la società immobiliare Leonardo per il prezzo di 136.000 euro ed aveva corrisposto a titolo di caparra confirmatoria l'importo di euro 65.000; - come prospettato dalla stessa istante, non avendo le risorse necessarie al pagamento del residuo importo né potendo accedere al prestito bancario, si era rivolta al Melpignano perché curasse l'acquisto dell'immobile da parte della [OSCURATO:PERSONA], che aveva provveduto all'acquisto, accendendo un mutuo ipotecario dell'importo di euro 159.000; - con scrittura privata del 31/03/2008 tra la Colonna e la Trenta s.r.I., la prima aveva delegato la società [OSCURATO:PERSONA] ad effettuare un ordine di bonifico mensile permanente a favore della società Trenta per l'importo pari alla rata del mutuo sino alla sua estinzione o finché l'immobile non fosse rivenduto alla Colonna stessa; - il 15/05/2008 [OSCURATO:PERSONA], marito della Colonna, autorizzava l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] a trattenere, sul finanziamento erogato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata, la somma di euro 10.0000 per le sue competenze e a versare il residuo, possibilmente per contanti, alla società [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe provveduto a farsi esclusivo carico del pagamento delle somme di mutuo, come già previsto e convenuto nella scrittura privata del 31/03/2008; - il Tribunale di Taranto, con provvedimento del 12 giugno 2018, aveva respinto l'istanza di restituzione dell'importo di 65.000 (già versato in favore della custodia giudiziaria per ottenere la restituzione del bene) avanzata nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., rilevando che la società aveva agito come mero soggetto interposto per la conclusione del contratto di mutuo, alla cui estinzione, come da scritture prodotte ed acquisite, aveva provveduto esclusivamente la società [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Tanto precisato, nel confermare il provvedimento opposto, il Tribunale ha osservato: - che la somma chiesta in restituzione non era l'importo di 65.000 euro versato dalla Colonna a titolo di caparra confirmatoria alla società venditrice in data 18/07/2007, bensì la somma di analogo importo versata dalla [OSCURATO:PERSONA] all'amministratore giudiziario nel luglio 2011; - che in merito a tale ultima somma il giudice della cognizione aveva irrevocabilmente disposto la restituzione in favore della curatela della [OSCURATO:PERSONA]; - che l'istante non aveva fornito prova alcuna che la provvista di denaro pagata dalla [OSCURATO:PERSONA] all'amministratore giudiziario provenisse dal proprio patrimonio personale.2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l'interessata a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], per chiederne l'annullamento per mancanza e manifesta illogicità della motivazione sia in relazione all'individuazione dell'avente diritto alla restituzione della somma, sia in relazione alla provenienza della somma, corrisposta all'amministratore giudiziario, da un patrimonio diverso da quello della Colonna. Ad avviso della ricorrente, il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente individuato nella curatela fallimentare della [OSCURATO:PERSONA] il soggetto avente titolo alla restituzione della somma, non avvedendosi in modo illogico, sulla base delle prodotte scritture, che la somma in questione apparteneva al patrimonio della Colonna, avendo le società coinvolte agito solo quali soggetti interposti ed essendo dunque evidente, anche alla luce della sentenza assolutoria, che la somma di danaro in oggetto era ad essa riconducibile, non avendo ottenuto dalla Trenta la restituzione dell'importo versato a titolo di caparra confirmatoria, né essendo pensabile che la Trenta, mera mandataria, avesse provveduto, con risorse proprie, al pagamento dell'importo per ottenere la restituzione di un immobile che non gli apparteneva. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I rilievi critici della ricorrente sono destituiti di pregio e affetti da infondatezza palese, sì che il ricorso va dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge. 2. Le osservazioni enunciate nell'atto impugnatorio sono, innanzitutto, connotate da difetto di specificità, esprimendo enunciati non aderenti all'analisi dell'ordinanza impugnata, con la cui ratio decidendi omettono ogni confronto, semplicemente ignorandola. Dimostrano, poi, all'evidenza, di essere frutto di una fuorviante lettura del provvedimento impugnato e di patente confusione sui limiti di intervento del giudice dell'esecuzione. Invero -ed è questa la ragione dirimente della reiezione dell'istanza-, la competenza attribuita al giudice dell'esecuzione dall'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., in materia di restituzione delle cose sequestrate riguarda, infatti, esclusivamente i casi nei quali alla restituzione non abbia provveduto il giudice della cognizione, a meno che la richiesta di restituzione provenga da un terzo rimasto estraneo al giudizio di cognizione.Nel caso in esame però la situazione è del tutto diversa, in quanto, una volta ordinata, con la sentenza 9.10.2017 -confermata sul punto dalla Corte di appello e divenuta irrevocabile- la restituzione dei beni sottoposti a sequestro (fra cui pacificamente l'importo di 65.000 euro corrisposto dalla [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la restituzione dell'immobile) alla curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA], il passaggio in giudicato della sentenza che ha disposto la restituzione del bene in favore di un individuato avente diritto, comporta di necessità la definitività, per le parti, di tale statuizione; detto provvedimento, per essere giuridicamente rimosso avrebbe dovuto essere impugnato dalla ricorrente, allora imputata, che, sebbene assolta, vantava un interesse concreto a dolersi della statuizione sul presupposto dell'asserito personale diritto alla restituzione dell'importo. Il che non è stato. Al giudice dell'esecuzione, pertanto, era inibito adottare diverse statuizioni, essendo stata la relativa questione trattata in sede di cognizione ed avendo quel giudice esplicitamente provveduto sui beni in sequestro, ordinandone la restituzione a soggetto espressamente individuato quale avente diritto, mentre sarebbe spettato alla ricorrente impugnare sul punto la sentenza. 3. E d'altro canto, con motivazione completa, logica ed esaustiva, il provvedimento ha ripercorso le vicende relative all'acquisto dell'immobile, dando atto e conto della documentazione prodotta dalla difesa; ha espresso piena e motivata adesione all'individuazione dell'avente diritto alla restituzione operata in sede di cognizione, ma, altresì e ad abundantuiam, ha evidenziato l'assoluto difetto di prova della provenienza dal patrimonio dell'istante della somma corrisposta da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere lo svincolo dell'immobile, perspicuamente annotando come oggetto della chiesta restituzione fosse proprio e solo detto importo, non già la caparra confirmatoria versata dalla Colonna all'atto della stipula del preliminare di vendita dell'immobile. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge il carico delle spese e la condanna della ricorrente al versamento della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
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